CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curatore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2025 il GUP del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] diVerona – in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità diXXXXXXXXXXXXXX in riferimento alle condotte di cui ai capi di imputazione n.1 en.2 (qualificate in termini di ingiuria ai sensi dell’art.226 cod.pen.mil.pace),commesse nel mese di febbraio del 2024. In riferimento al fatto di cui al capon.3 (ulteriore episodio di ingiuria) veniva emessa sentenza di assoluzione perchéil fatto non costituisce reato.In sintesi, le condotte su cui è intervenuta condanna consistono inespressioni ingiuriose rivolte dal XXXXXXXX alla Carabiniera XXXXXXXXXXXXX.Quella di cui al capo n.1 risulta contestata nel modo che segue .. affermando insua presenza, nei pressi dell’uscita della sala mensa.. quegli occhiali sono proprioda porca..; quella di cui al capo n.2 affermando in sua presenza all’interno dellasala mensa e in presenza di altre persone.. una botta te la darei.. .Secondo il GUP non vi sono motivi per dubitare della attendibilità dellapersona offesa (nel secondo episodio vi è anche un teste a sostegno) e leespressioni sono consapevolmente ingiuriose. Non vi è spazio di applicabilitàdella previsione di legge di cui all’art.131 bis cod.pen. in ragione della pluralitàdelle esternazioni e del particolare disvalore delle stesse.2. [OSCURATO:PERSONA] di Appello con sentenza emessa in data 10 dicembre2025 ha assolto XXXXXXXX dalla contestazione di cui al capo n.1 perché il fattonon sussiste e ha confermato nel resto la prima decisione, con rideterminazionedella pena.In motivazione si evidenzia che la prova della commissione del fatto di cui alcapo n.1, anche in rapporto alle allegazioni difensive, va ritenuta insufficiente econtraddittoria, mentre in riferimento al capo n.2 vi è certezza delcomportamento.La tesi difensiva, tesa a rappresentare una diversa valenza della frase rivoltadall’imputato alla XXXXXXXX (non a sfondo sessuale ma indicativa di unanecessità di rimprovero) viene ritenuta illogica, con piena attendibilità delladenunziante.Quanto alle doglianze in tema di diniego della causa di non punibilità di cuiall’art.131 bis cod.pen., la Corte di secondo grado afferma che il comportamentova ritenuto grave proprio perché posto in essere nei confronti di un inferiore e lecondotte – complessivamente intese ed a prescindere dalla loro rilevanza penale– hanno causato grave imbarazzo nella vittima.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge –XXXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a cinque motivi.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in rapporto alcontenuto della norma incriminatrice.Si ripropone la tesi difensiva per cui l’espressione non avrebbe avuto unavalenza allusiva di carattere sessuale, ma sarebbe stata indicativa di una volontàpunitiva.Al secondo motivo si deducono vizi di motivazione in riferimento allaricostruzione dell’elemento psicologico.Non vi era una volontà di recare ingiuria, quanto al più la manifestazione diuno spirito goliardico, così come la stessa autorità giudicante di primo gradoaveva ritenuto in riferimento al capo n.3.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valutazionedi attendibilità della persona offesa.Sia pure limitatamente al capo n.2, la persona offesa è stata ritenutacredibile senza un reale supporto cognitivo, posto che le dichiarazioni rese dalteste Rubimarca non erano precise circa l’espressione utilizzata dall’imputato.Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento aldiniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. .La motivazione del diniego finisce per valorizzare episodi che sono statiesclusi dal quadro valutativo con palese contraddittorietà argomentativa.L’episodio su cui va valutata la causa di non punibilità è unico e il ricorrenterisulta incensurato. Si contesta il complessivo giudizio di gravità.Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di determinazionedel trattamento sanzionatorio e bilanciamento tra circostanze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, al quarto motivo, per le ragioni che seguono.2. I restanti motivi sono infondati. Quanto alle doglianze in punto diricostruzione del fatto e attribuzione di un significato 'ingiurioso' alla espressioneutilizzata dall'imputato, si tratta di una sostanziale riproposizione del contenutodei motivi di appello, su cui la Corte di secondo grado ha espresso valutazioni deltutto logiche e conformi al diritto.In particolare, la Corte di secondo grado ha correttamente argomentatocirca la finalità e la consistenza offensiva del comportamento, correlata allachiara allusione sessuale espressa dall’imputato. Le diverse letture dellaespressione appaiono come un tentativo difensivo inidoneo di attribuire alleparole pronunziate un significato diverso da quello comune, ben percepito siadalla persona offesa che dal teste.Non può esservi – dunque - alcun margine di rivalutazione, nella presentesede di legittimità, dei contorni fattuali della condotta, così come del coefficientepsicologico doloso.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla esclusione dellacausa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. . La motivazione espressasu tale punto dalla Corte di secondo grado non può dirsi idonea a sostenere ildiniego.Vanno premesse alcune considerazioni in punto di «fisionomia» dell'istitutodi cui all'art. 131 bis cod.pen. . Nella elaborazione giurisprudenziale della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto (rectius della offesa) si èaffermato che l'esiguità del disvalore - a fronte di fatto che integra la fattispecietipica - è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti allacondotta, al danno, alla colpevolezza (v. Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushajrv 266595). Il riferimento testuale alle «modalità della condotta», come è statoprecisato da Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l'analisi dell'elementosoggettivo del reato, il che consente di valorizzare anche le condizioni soggettiveche hanno determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato.Ora, nel caso oggetto del presente giudizio la esclusione – per comemotivata – della particolare tenuità risulta essenzialmente basata su unaconsiderazione di non occasionalità della condotta, in un quadro complessivo chefinisce con il valorizzare anche gli episodi di cui ai capi n.1 e n.3 su cui èintervenuta pronunzia di assoluzione. Si tratta di fatti che non possono rientrarenella valutazione, in quanto oggetto di assoluzione.Simile argomentazione rende incongrua la motivazione, posto che nellacostruzione della fattispecie il legislatore pone sì il divieto di applicazione nelcaso di comportamento abituale, ma intende per tale la avvenuta commissione dipiù “reati” della stessa indole (anche se ciascun fatto sia stato considerato diparticolare tenuità) nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano adoggetto condotte plurime, abituali o reiterate.Nel caso in esame vi è una unica condotta di reato ed è, pertanto, solo sutale segmento fattuale che occorre valutare i parametri di cui all’art.131 biscod.pen. .Va pertanto rimessa la questione, ferma restando la piena libertà di giudizio,al giudice del rinvio, con assorbimento del quinto motivo relativo alle modalità dideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cuiall'art. 131 bis cp con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione dellaCorte [OSCURATO:PERSONA] di Appello. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.