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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38980/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] dtAquino, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

I. • Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha riformato in punto di determinazione della pena la decisione del Giudice di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA], in seguito a rito abbreviato, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582, 585, primo e secondo comma, 577, primo comma, n. 3 e 99 cod. pen., confermando nel resto la decisione del Tribunale di Alessandria.

Dalla rubrica risulta che l'imputato, sferrando un pugno al volto di [OSCURATO:PERSONA], per poi colpirlo di nuovo al viso con una bottiglia di vetro, prima celata dietro la schiena, cagionava alla persona offesa lesioni personali, giudicate guaribili in giorni dieci.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 133, 168 bis cod. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unicamente sulla base di un acritico riferimento al certificato del casellario giudiziale dell'imputato, e dell'unico precedente (per invasione di edifici, ritenuto punibile con euro 150 euro), pur risalente a circa 20 anni orsono, senza procedere a una ponderata valutazione dell'istanza alla luce dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. e non considerando l'avvenuto percorso di risocializzazione dell'imputato negli ultimi 15 anni.

In particolare, il vizio di motivazione è dedotto con riferimento all'enfasi posta dalla Corte d'appello sul comportamento violento dell'imputato che, di per sé, non sarebbe, secondo la difesa, elemento sufficiente a escludere il beneficio della messa alla prova; inconferente sarebbe poi il riferimento alla totale gratuità del gesto violento, elemento che è stato escluso finanche dal rappresentante della Pubblica accusa.

Si lamenta, infine, violazione degli artt. 464 bis, comma 5, e 464 quater, comma 3, del codice di rito, attesa la mancata acquisizione di informazioni, da parte del Giudice, tramite polizia giudiziaria e servizi sociali, delle informazioni utili alla decisione circa la concessione della sospensione, e l'omessa valutazione del programma di trattamento, prescritta dall'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva nella misura sostitutiva della libertà controllata, avendo la Corte mancato di comparare, anche in tal caso, gli elementi negativi con quelli positivi.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, nelle quali si ribadiscono le censure esposte nel ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile, perché generico e aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] non condivide né le censure avanzate in punto di diritto né quelle afferenti alla logicità della motivazione; ed infatti, il giudizio prognostico negativo, espresso dai Giudici del merito, è sorretto da una valutazione che, lungi dal focalizzarsi, in astratto, sulla presenza di precedenti penali, ha bensì evidenziato, più in particolare, la reiterazione delle condotte criminali, una delle quali posta in essere appena un mese prima dei fatti per cui il processo si è celebrato.

A tal proposito, il motivo in esame elude il confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che il ricorrente enfatizza l'assenza di procedimenti penali successivi o pendenti, rispetto a quello de quo, senza controdedurre specifiche eccezioni rispetto al recente precedente cui allude la Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] non condivide, inoltre, la censura motivazionale mossa in relazione al dato, rimarcato dalla Corte d'appello, del comportamento violento dell'imputato; al contrario di quanto dedotto dalla difesa, la modalità violenta della condotta è un fattore che può certo impedire al Giudice - all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato e a negare, quindi, la concessione del beneficio della messa alla prova.

Il ricorrente sollecita pertanto questa Corte a una valutazione che le è preclusa, dacché la decisione della Corte territoriale in tema di ammissione alla messa alla prova, ove supportata -come nel caso in esame- da una motivazione adeguata, attiene all'insindacabile giudizio del Giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01: «l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati»).

Peraltro, il Giudice di merito non è obbligato a valutare anche il programma di trattamento presentato, nel caso in cui egli non ravvisi la possibilità di un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati (si veda, ex multis, Sez. 4, n..8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01: «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato»). 2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sulla base della medesima ratio decidendi appena illustrata.

La Corte territoriale ha infatti disatteso la richiesta difensiva circa la conversione della pena detentiva dando prevalenza all'elemento della violenza che ha contrassegnato la condotta dell'imputato, in occasione dell'ascritto reato, rispetto ai dati positivi enfatizzati dal ricorrente.

Non rientra nel giudizio demandato a questa Corte rivedere il merito della valutazione operata dal Giudice dell'appello, a meno che detta valutazione sia inficiata da vizi di illogicità o di diritto; ciò che non ricorre nel caso in esame (cfr., ad es., Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494 - 01: «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato»).

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, per i motivi sopra esposti, inammissibile il ricorso.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] dtAquino, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. I. • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha riformato in punto di determinazione della pena la decisione del Giudice di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA], in seguito a rito abbreviato, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582, 585, primo e secondo comma, 577, primo comma, n. 3 e 99 cod. pen., confermando nel resto la decisione del Tribunale di Alessandria. Dalla rubrica risulta che l'imputato, sferrando un pugno al volto di [OSCURATO:PERSONA], per poi colpirlo di nuovo al viso con una bottiglia di vetro, prima celata dietro la schiena, cagionava alla persona offesa lesioni personali, giudicate guaribili in giorni dieci. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 133, 168 bis cod. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unicamente sulla base di un acritico riferimento al certificato del casellario giudiziale dell'imputato, e dell'unico precedente (per invasione di edifici, ritenuto punibile con euro 150 euro), pur risalente a circa 20 anni orsono, senza procedere a una ponderata valutazione dell'istanza alla luce dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. e non considerando l'avvenuto percorso di risocializzazione dell'imputato negli ultimi 15 anni. In particolare, il vizio di motivazione è dedotto con riferimento all'enfasi posta dalla Corte d'appello sul comportamento violento dell'imputato che, di per sé, non sarebbe, secondo la difesa, elemento sufficiente a escludere il beneficio della messa alla prova; inconferente sarebbe poi il riferimento alla totale gratuità del gesto violento, elemento che è stato escluso finanche dal rappresentante della Pubblica accusa. Si lamenta, infine, violazione degli artt. 464 bis, comma 5, e 464 quater, comma 3, del codice di rito, attesa la mancata acquisizione di informazioni, da parte del Giudice, tramite polizia giudiziaria e servizi sociali, delle informazioni utili alla decisione circa la concessione della sospensione, e l'omessa valutazione del programma di trattamento, prescritta dall'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen. 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva nella misura sostitutiva della libertà controllata, avendo la Corte mancato di comparare, anche in tal caso, gli elementi negativi con quelli positivi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, nelle quali si ribadiscono le censure esposte nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, perché generico e aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] non condivide né le censure avanzate in punto di diritto né quelle afferenti alla logicità della motivazione; ed infatti, il giudizio prognostico negativo, espresso dai Giudici del merito, è sorretto da una valutazione che, lungi dal focalizzarsi, in astratto, sulla presenza di precedenti penali, ha bensì evidenziato, più in particolare, la reiterazione delle condotte criminali, una delle quali posta in essere appena un mese prima dei fatti per cui il processo si è celebrato. A tal proposito, il motivo in esame elude il confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che il ricorrente enfatizza l'assenza di procedimenti penali successivi o pendenti, rispetto a quello de quo, senza controdedurre specifiche eccezioni rispetto al recente precedente cui allude la Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] non condivide, inoltre, la censura motivazionale mossa in relazione al dato, rimarcato dalla Corte d'appello, del comportamento violento dell'imputato; al contrario di quanto dedotto dalla difesa, la modalità violenta della condotta è un fattore che può certo impedire al Giudice - all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato e a negare, quindi, la concessione del beneficio della messa alla prova. Il ricorrente sollecita pertanto questa Corte a una valutazione che le è preclusa, dacché la decisione della Corte territoriale in tema di ammissione alla messa alla prova, ove supportata -come nel caso in esame- da una motivazione adeguata, attiene all'insindacabile giudizio del Giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01: «l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati»). Peraltro, il Giudice di merito non è obbligato a valutare anche il programma di trattamento presentato, nel caso in cui egli non ravvisi la possibilità di un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati (si veda, ex multis, Sez. 4, n..8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01: «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato»). 2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sulla base della medesima ratio decidendi appena illustrata. La Corte territoriale ha infatti disatteso la richiesta difensiva circa la conversione della pena detentiva dando prevalenza all'elemento della violenza che ha contrassegnato la condotta dell'imputato, in occasione dell'ascritto reato, rispetto ai dati positivi enfatizzati dal ricorrente. Non rientra nel giudizio demandato a questa Corte rivedere il merito della valutazione operata dal Giudice dell'appello, a meno che detta valutazione sia inficiata da vizi di illogicità o di diritto; ciò che non ricorre nel caso in esame (cfr., ad es., Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494 - 01: «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato»). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, per i motivi sopra esposti, inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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