CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 33857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 settembre 2025, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di arregto ed euro 1.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senza giustificato motivo un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 27 cm, con lama di 12,5 cm. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Nel primo e nel secondo motivo la difesa ha rilevato che la Corte 1di appello sarebbe incorsa in un evidente errore in quanto ha fatto riferimento a un precedente penale che non esiste perché si tratta del medesimo fatto oggetto del processo. Sotto tale profilo, pertanto la valutazione operata sarebbe irrimediabilmente viziata nel suo complesso e la motivazione sul punto risulterebbe manifestamente illogica e comunque carente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 43, comma terzo cod. pen. "stante l'assenza della colpa in relazione al principio "homo eiusdem professionis et condicionis". Nel terzo motivo la difesa censura la conclusione della Corte quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico in quanto sul punto avrebbe omesso di considerare che il conducente non può prevedere la presenza di un coltello all'interno del vano portaoggetti di un motorino che non è di sua proprietà. 3. In data 18 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. A prescindere dall'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che ha considerato lo stesso procedimento in corso alla stregua di un precedente penale, la motivazione del provvedimento impugnato è comunque corretta e adeguata. Il giudice d'appello, infatti, con il riferimento specifico ai precedenti penali in ogni caso esistenti e alle modalità complessive della condotta, il ricorrente era alla guida di un motorino senza targa, e alla gravità del fatto è congrua e risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto per cui è sufficiente anche la sola indicazione di un elemento ritenuto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 43, comma terzo cod. pen. "stante l'assenza della colpa in relazione al principio "homo eiusdem professionis et condicionis" con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. La doglianza è manifestamente infondata. 2La motivazione del provvedimento impugnato in ordine, pure con il riferimento alla natura contravvenzionale del reato, è adeguata e corretta anche in ordine a tale aspetto. Con gli specifici riferimenti alle circostanze del fatto - il ricorrente era alla guida di un motorino senza targa, si è mostrato insofferente al controllo e non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla presenza del coltello e circa la proprietà e provenienza del motorino - infatti, la corte territoriale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa la sussistenza dell'elemento psicologico e della disponibilità che l'imputato aveva dell'arma e tale motivazione, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 3