CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 01511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1399/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO n. 13351/2024 emesso dal TRIBUNALE di ROMA il 13/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1399/2025 Numero sezionale 92/2026 Numero di raccolta generale 1511/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1399/2025 Numero sezionale 92/2026 Numero di raccolta generale 1511/2026 Data pubblicazione 23/01/2026