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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08904/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "•'> Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compendia in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata dimostrazione che egli fosse l'autore della condotta criminosa consistita nell'intermediazione nell'acquisito di sostanza stupefacente, 2) la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che la difesa, pur analizzando singolarmente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato che scompone uno ad uno, si limita tuttavia a sollevare censure di natura soltanto senza alcuna confutazione delle plurime argomentazioni spese dai giudici di merito in ordine alla riconducibilità delle due condotte criminose all'imputato ed alla loro sussumibilità nell'attività di intermediazione, né alcuna indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, in definitiva ribadendo; rilevato che con motivazione intrinsecamente coerente ed improntata a serrata consequenzialità logica i giudici distrettuali evidenziano come le precedenti intercettazioni intercorse tra il prevenuto ed il Lazaj, per conto del quale il primo si era impegnato a "piazzare" una precedente partita di marijuana rimasta invenduta, intercettazioni secondo le quali i due si erano accordati per incontrarsi personalmente il 30.11.2018, unitamente alle risultanze del traffico telefonico che avevano agganciato le celle dei rispettivi cellulari, consentissero di ritenere che i due si erano effettivamente incontrati alla data concordata e che perciò fosse il Navarra il soggetto che, a bordo dell'auto del Lazaj, si era rivolto a costui assumendosi l'impegno di contattare personalmente il possibile acquirente, ovverosia il [OSCURATO:PERSONA], e che a tale colloquio avesse fatto seguito un nuovo incontro il 3.12.2018 proprio con il [OSCURATO:PERSONA] per avviare le trattative della compravendita; rilevato che anche tale successivo incontro risulta logicamente desunto dalle risultanze del servizio di appostamento eseguito dai Carabinieri incaricati delle indagini e dal contenuto delle intercettazioni ambientali che attestavano come si fosse parlato dell'odore e del prezzo della merce, secondo la puntuale interpretazione datane da entrambe le sentenze di merito, cui la difesa non aveva fornito alcuna divergente chiave di lettura; rilevato altrettanto coerentemente la sentenza impugnata sottolinea come il fatto che l'affare tra il Lanzaj e il [OSCURATO:PERSONA] fosse andato a buon fine era desumibile dalle conversazioni del successivo 6 dicembre dove il secondo si rivolge al primo esplicitando il suo gradimento per la fornitura ricevuta e concordando un'ulteriore fornitura unitamente ai tempi per il saldo del corrispettivo pattuito, venendo contestualmente versato un acconto di 1.000 euro; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena e a fortiori contestazioni del tutto generiche consistenti nella riproduzione di tralaticie massime giurisprudenziali senza alcun riferimento al caso concreto, quali sono quelle articolate nella specie dalla difesa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "•'> Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compendia in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata dimostrazione che egli fosse l'autore della condotta criminosa consistita nell'intermediazione nell'acquisito di sostanza stupefacente, 2) la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato quanto al primo motivo che la difesa, pur analizzando singolarmente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato che scompone uno ad uno, si limita tuttavia a sollevare censure di natura soltanto senza alcuna confutazione delle plurime argomentazioni spese dai giudici di merito in ordine alla riconducibilità delle due condotte criminose all'imputato ed alla loro sussumibilità nell'attività di intermediazione, né alcuna indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, in definitiva ribadendo; rilevato che con motivazione intrinsecamente coerente ed improntata a serrata consequenzialità logica i giudici distrettuali evidenziano come le precedenti intercettazioni intercorse tra il prevenuto ed il Lazaj, per conto del quale il primo si era impegnato a "piazzare" una precedente partita di marijuana rimasta invenduta, intercettazioni secondo le quali i due si erano accordati per incontrarsi personalmente il 30.11.2018, unitamente alle risultanze del traffico telefonico che avevano agganciato le celle dei rispettivi cellulari, consentissero di ritenere che i due si erano effettivamente incontrati alla data concordata e che perciò fosse il Navarra il soggetto che, a bordo dell'auto del Lazaj, si era rivolto a costui assumendosi l'impegno di contattare personalmente il possibile acquirente, ovverosia il [OSCURATO:PERSONA], e che a tale colloquio avesse fatto seguito un nuovo incontro il 3.12.2018 proprio con il [OSCURATO:PERSONA] per avviare le trattative della compravendita; rilevato che anche tale successivo incontro risulta logicamente desunto dalle risultanze del servizio di appostamento eseguito dai Carabinieri incaricati delle indagini e dal contenuto delle intercettazioni ambientali che attestavano come si fosse parlato dell'odore e del prezzo della merce, secondo la puntuale interpretazione datane da entrambe le sentenze di merito, cui la difesa non aveva fornito alcuna divergente chiave di lettura; rilevato altrettanto coerentemente la sentenza impugnata sottolinea come il fatto che l'affare tra il Lanzaj e il [OSCURATO:PERSONA] fosse andato a buon fine era desumibile dalle conversazioni del successivo 6 dicembre dove il secondo si rivolge al primo esplicitando il suo gradimento per la fornitura ricevuta e concordando un'ulteriore fornitura unitamente ai tempi per il saldo del corrispettivo pattuito, venendo contestualmente versato un acconto di 1.000 euro; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena e a fortiori contestazioni del tutto generiche consistenti nella riproduzione di tralaticie massime giurisprudenziali senza alcun riferimento al caso concreto, quali sono quelle articolate nella specie dalla difesa; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]