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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02679/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di cui all'art.473 cod. pen., commesso 1'8 ottobre 2016.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, proponendo motivi in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio;

3. I ricorsi non sono inammissibili, tenuto conto delle censure mosse alla mancanza di effettiva risposta in punto di diniego delle attenuanti generiche, consegue che deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine massime di prescrizione.

3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il reato è estinto per prescrizione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di cui all'art.473 cod. pen., commesso 1'8 ottobre 2016. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, proponendo motivi in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; 3. I ricorsi non sono inammissibili, tenuto conto delle censure mosse alla mancanza di effettiva risposta in punto di diniego delle attenuanti generiche, consegue che deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine massime di prescrizione. 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il reato è estinto per prescrizione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il