CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 44425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa, che valorizza i numerosi precedenti penali, specifici e reiterati del ricorrente, dimostrativi in uno alla gravità del fatto della perdurante pericolosità dello stesso, giustificativa di aggravio sanzionatorio, tenuto anche conto dell'inutile affidamento riposto nella capacità di astensione dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consiglier estensore Il P ente