CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 22610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31570/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco D. Pugliese e [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] da Como n. 9. -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 215/2018, pubblicata in data 27.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: contratto preliminare 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Perugia, esponendo che, con contratto preliminare del 5.6.2013, si era obbligata ad acquistare dalla 61 [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) un fabbricato per civile abitazione sito in [OSCURATO:PERSONA] alla Collina, in corso di ultimazione, per il prezzo di € 365.000,00 di cui € 105.000,00; che nella scrittura privata era dato atto che il bene era stato già promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA] con scrittura del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che quest’ultimo, intervenendo alla stipula del preliminare del 5.6.2013, aveva esplicitamente autorizzato la stipula del contratto. Ha dedotto che, nonostante il completamento dell’immobile, la società non aveva presenziato all’incontro fissato dinanzi al notaio in data 29.6.2015 per la conclusione del definitivo. Ha chiesto di disporre il trasferimento della costruzione ai sensi dell’art. 2932 c.c., con vittoria di spese di causa. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], spiegando riconvenzionale per il pagamento del saldo del prezzo del trasferimento del suolo su cui era stato eretto il fabbricato, da egli alienato alla 61 [OSCURATO:SOCIETA]. con precedente contratto di vendita. La promittente venditrice è rimasta contumace. All’esito, il Tribunale ha respinto tutte le domande, regolando le spese. La pronuncia è stata confermata in appello. La Corte di merito ha evidenziato che entrambi i preliminari, quello concluso dalla 61 [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:PERSONA], e quello concluso dalla società con la Tortoioli, avevano ad oggetto il medesimo fabbricato; che con il primo di essi, perfezionato il 3.4.2013, le parti avevano previsto la possibilità da parte del Capponi di ottenere il pagamento del prezzo della vendita del terreno o, in alternativa, il trasferimento della costruzione successivamente realizzata, conferendogli un potere di scelta non arbitrario o totalmente discrezionale. Quindi il secondo preliminare, concluso il 5.6.2013, che richiedeva il consenso del Capponi al perfezionamento del definitivo, non era sottoposto ad una condizione illecita; il collegamento tra le due scritture comportava che il mancato assenso del Capponi alla vendita dell’edificio in favore dell’attrice impediva di disporre il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La 61 [OSCURATO:SOCIETA] –ora fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. - non ha formulato difese. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la Corte di merito abbia dato risposta al terzo motivo di appello, reputandolo infondato, con una motivazione del tutto sganciata dalle questioni dibattute. L’appellante aveva lamentato la nullità della condizione che attribuiva al Capponi una facoltà insindacabile ed arbitraria di scelta tra le diverse prestazioni, mentre il giudice distrettuale avrebbe dato rilievo alle previsioni del precedente contratto del 3.4.2013, senza in effetti pronunciarsi sulla validità del contratto di cui era stata chiesta l’esecuzione specifica. Il secondo motivo denuncia vizio la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per aver la sentenza respinto il secondo motivo di appello, sostenendo, con motivazione palesemente illogica, la necessità che il Capponi prestasse il consenso alla vendita della costruzione in favore della Tortoioli, pur avendo questi già autorizzato per iscritto la conclusione del preliminare del 5.6.2023. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che, ai sensi dell’art. l’art. 8 del preliminare del 5.6.2013, l’assenso del Capponi era necessario non già per la stipula del contratto definitivo di vendita, ma solo qualora le parti avessero deciso di cedere a terzi il contratto preliminare. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1355 c.c., lamentando che la clausola che subordinava la conclusione del definitivo al consenso del Capponi conteneva una condizione meramente potestativa illecita, come provava il fatto che questi si era rifiutato di prestare il consenso alla vendita dell’edificio pur avendo già percepito una notevole parte del prezzo del suolo. 3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno congiuntamente dato atto che, per effetto della transazione del primo gennaio 2021 conclusa con la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Tortoioli ha acquisito la piena proprietà dell’immobile controverso. Non residua – quindi - alcun interesse a proseguire il giudizio, non essendovi altre pretese da definire verso alcuna delle parti. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, considerati l’esito complessivo della causa e che, nei confronti del Capponi, non sono state proposte istanze in questa sede, avendo la notifica del ricorso avuto gli effetti di una mera denuntiatio litis. Non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ad opera della ricorrente, poiché il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta percessazione della materia del contendere, la quale rende irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, c he ha esclusivo rilievo ai soli fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass.13636/2015; Cass. 19560/2015; Cass. 8060/2016; Cass.31372/2018; Cass. 20697/2021). P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d