CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 32092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 28936-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 3715/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA , depositat a il 27.4.2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva parzialmente accolto l'appelloavverso la sentenza n. 1145 /2015 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, con cui era stato accolto i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali. Lasocietà contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA], in via pregiudiziale , rileva l ’ a mmissibilità del ricorso propostoda Agenzia delle Entrate Riscossione co l ministero di A vvocato del libero foro. 1.2. Invero, come recentemente evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13250/2025 in motiv.), il terzo addendumdel protocollo di intesa stipulato da Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 24/09/2020 prevede che «al fine di poter compiutamente valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi correlati agli ulteriori carichi di lavoro originati dal subentro ex lege di Agenzia delle entrate–Riscossione a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a far tempo dal 1° ottobre 2021, l’Avvocatura dello Stato fino al 31 marzo 2023 non presterà il proprio patrocinio a favore dell’Ente relativamente a tutte le cause, sia passive che attive, riferibili alle attività della disciolta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], indipendentemente dal grado di giudizio e dalla magistratura aditae ivi comprese le cause riferibili alle attività svolte dall’Ente nel perimetro territoriale della predetta società estinta e relative anche ai nuovi carichi affidati al medesimo Ente nello stesso territorio, a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tale deroga temporanea al patrocinio per le cause ricomprese nell’ambito di cui al punto che precede riguarderà sia le nuove cause, incardinate dopo il 1° ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima del 1° ottobre 2021». 1.3. Il ricorso risulta proposto nella pendenza di tale periodo, al che consegue che, avuto riguardo ai principi posti da Cass. Sez. U. n. 30008/2019 - secondo cui l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato da parte delle agenzie fiscali, e in particolare di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], è rimesso alla fonte convenzionale, per cui: «a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erarialesi renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici»-, occorre affermare il principio per cui nelle liti attinenti all’estinta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel lasso temporale tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la convenzione del 24 settembre 2020, nel terzo addendum , non riserva all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio. 2.1. A seguire, con il primo motivo la ricorrente denuncia , limitatamentealla cartella n. 29920120009555955, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e lamenta che la sentenza impugnata risultipriva dell'esposizione dei fatti sui quali la decisione si fonda, limitandosi a respingere l’appello « con riferimento alla cartella di pagamento n. 8 (n. 29920120009555), con presunta notifica del26.10.2012, per euro 20.083,82». 2.2.La doglianza è fondata. 2.3. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto,si esaurisce nella seguente proposizione ermetica: « respinge per il resto l'appello con riferimento alla cartella di pagamento sub. n. I (n. 29920120009555955), con presunta notifica del 26 / 10 / 2012, per euro 20.083,82) e limitatamente ad essa conferma la sentenza diprimo grado». 2.4. È evidente l'assoluta nullità della sentenza impugnata, priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione. 2.5. Come più volte rilevato da questa Corte, sussiste, infatti,il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Cass. nn. 19956/2017, 16581/2009) 3. Il secondo motivo (con cui si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare la documentazionerelativa alla notifica de lla cartella n. 29920120009555955) è , evidentemente, assorbit o dalla constatazione del vizio della sentenza impugnata, che, conseguentemente, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio, esplicitandone le motivazioni. 4. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi