CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 16154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5304/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 27377/2020 depositata il 14/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al beneficio a spese dello Stato in una controversia civile, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivo, contro decreto del Tribunale di Napoli, con il quale è stata confermata la revoca della propria assistita al beneficio, disposta dal giudice del procedimento in base al rilievo che la stessa era proprietaria di un immobile del valore di € 430.000,00 o, in alternativa, della somma incassata per la sua vendita. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, proposto dal difensore in proprio, per difetto di legittimazione attiva. Secondo il tribunale, in caso di revoca la legittimazione all’opposizione compete alla parte originariamente ammessa e non anche al difensore. Il tribunale ha aggiunto che la parte assistita era intervenuta nel procedimento proposto dal difensore, ma non aveva proposto in proprio una idonea opposizione. Il Tribunale ha posto le spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 8.000,00, a carico dell’opponente e in favore del Ministero. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Il Ministero e la [OSCURATO:PERSONA] restano intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base di quattro motivi, come segue riassunti: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 d.p.r. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’assunto fatto proprio dal Tribunale, in base al quale il difensore non sarebbe legittimato ad azionare il rimedio generale di cui all’art. 170 DPR 115/2002 avverso la revoca dell’ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato, è in contrasto con le regola deontologica, ma rilevante anche nell’ordinamento generale per l’esposizione a sanzioni disciplinari, che impone al difensore di accettare l’incarico di patrocinare a spese dello Stato il soggetto ammesso al corrispondente beneficio; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della costituzione e dell’art. 170 d.p.r. 115/2002: l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto dell’avvocato ad ottenere dallo Stato (e solo dallo Stato) la liquidazione dei compensi per l’opera svolta (in contropartita di una responsabilità contrattuale assunta verso l’assistito senza però poter mai avanzare pretese creditorie nei suoi riguardi). Tale diritto resta automaticamente soppresso dalla sopravvenuta revoca dell’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato: nonostante venga in primo piano un diritto soggettivo perfetto, il Tribunale ne ha escluso la tutela a mezzo dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, che è il solo rimedio giudiziale esperibile contro i provvedimenti che dispongono quella revoca; la qual cosa si traduce in un diniego assoluto di tutela giurisdizionale, incompatibile con la previsione di cui al primo comma dell’art. 24 della Costituzione che non pone limiti alla tutela dei diritti. 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.1363 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il ricorrente avesse, come invece avrebbe dovuto, prioritariamente richiesto la caducazione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale non ha considerato che l’oggetto della domanda giudiziale andava ricostruito tenuto conto del complessivo contenuto dell’atto, non solo avendo riguardo alla formulazione letterale delle conclusioni; d’altronde, il ricorrente non avrebbe potuto richiedere chefosse accolta l’istanza di liquidazione delle spese senza chiedere allo stesso tempo, ed in via propedeutica, la rimozione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4) il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità dell’ordinanza per assenza di motivazione - prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 cost. – sulla quantificazione delle spese processuali, a carico del soccombente, in misura notevolmente superiore ai parametri medi. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto si pongono in contrasto con il pacifico orientamento di questa Corte, cui non offrono argomenti di smentita, secondo il quale «In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante» (Cass. n. 21997/2018; n. 16424/2020). Il terzo motivo è analogamente inammissibile, perché, una volta chiarito che il difensore non era legittimato a proporre l’opposizione contro la revoca del beneficio, esso investe una considerazione del giudice di merito priva di incidenza sulla decisione. È inammissibile anche il quarto motivo: il ricorrente riconosce che la liquidazione è contenuta nei limiti della tariffa, ma si duole perché il giudice ha liquidato valori superiori a quelli medi, senza alcuna motivazione. In questo senso il motivo non tiene conto del principio, al quale occorre dare continuità, secondo il quale «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo ivalori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quant ificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di questo» (Cass. n. 89/2021; n. 19989/2021). In conclusione, inammissibili tutti i motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre procedere sulle spese, in difetto di costituzione dell’Amministrazione. Segue il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma de