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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29315/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte e in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli con ordinanza del 2 marzo 2009 dalla Corte d'appello di Catanzaro in relazione alla pena di I anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile dal 9 aprile 2008.

1. E' stato articolato, per tramite difensore abilitato, un unico motivo, fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente individuato la data di interruzione della permanenza del reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. - in relazione al quale è intervenuta la condanna che ha determinato la revoca del pregresso beneficio dell'indulto - in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006.

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla sentenza del q.u.p. di Catanzaro del 17 maggio 2013, è emersa una datazione delle condotte delittuose del Notarianni "dal 2004 al 2006", dato circostanziale che avrebbe imposto di circoscriverle, in favor rei, al 1 gennaio 2006; e le altre dichiarazioni valorizzate dal giudice dell'esecuzione, rese da [OSCURATO:PERSONA], non hanno indicato con esattezza il tempus di consumazione dei reati estorsivi a lui attribuiti in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, nella conversazione registrata in ambientale con altro interlocutore, non ha fatto il nome del ricorrente nella elencazione dei responsabili delle estorsioni in suo pregiudizio.

Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.Deve essere premesso che, in linea con le direttrici esegetiche tracciate dalla sentenza rescindente, il giudice dell'esecuzione penale è titolare del potere-dovere di interpretare il giudicato, di illustrarne nel dettaglio il contenuto e di ricavare dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non espressamente enunciati, che siano necessari alle finalità esecutive, anche nella prospettiva di stabilire se siano o meno applicabili le cause estintive in vista della eventuale revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).

Con specifico riferimento al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermato che in sede esecutiva non è consentito mutare quanto accertato nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione del reato sia individuato con precisione e complessiva delimitazione (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); e solo nella diversa ipotesi in cui il tempo del commesso reato non sia indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di prendere conoscenza dell'articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/D7/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).

Nel caso del reato permanente, laddove contestato in forma "aperta", la tematica degli effetti giuridici conseguenti alla data di cessazione della condot:ta deve essere affrontata dal giudice dell'esecuzione, a cui spetta di accertare la collocazione temporale della realizzazione dell'illecito mediante analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 - 01).

E, quanto all'applicabilità della revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato (sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv.285238; sez.1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv.268274). 2.E' parimenti principio di diritto da tempo radicato in tema di indulto che, in caso di incertezza del "tempus commissi della'', deve essere scelta la soluzione più favorevole per l'applicazione del beneficio, sulla base del generale principio "in dubio pro reo" (ex multis, sez.1, n. 11847 del 09/04/2014, V., Rv. 262866: sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009, Butelli, Rv. 2433552; sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267), con la conseguente necessità, sulla quale ha pure correttamente insistito la ragione d'impugnazione, di individuare la data del commesso reato - quando sia indicato soltanto l'anno della consumazione - nel primo giorno di quest'ultimo, perché il termine in questione deve essere computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e dunque la consumazione del reato deve essere ancorata alla data più risalente (sez.2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.259983). 3.Purtuttavia, poste le premesse, l'ordinanza impugnata - quant:onneno a riguardo delle vicende estorsive perfezionate in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili all'operatività del consesso delinquenziale - ha congruamente divisato, con giudizio appropriato ed immune da critiche di intrinseca illogicità, che un esame accurato della motivazione delle sentenze del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro e di quella della C:orte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 35 consente di focalizzare la protrazione della permanenza del delitto di associazione di stampo mafioso, per il quale è inter-venuta condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a data successiva al 1 agosto 2006, quando è entrata in vigore la L. n. 241 del 2006, cesura temporale che segna la decorrenza del termine quinquennale nella cui cornice deve allogarsi il delitto la cui sentenza di condanna determina la revoca ipso iure dell'indulto precedentemente riconosciuto (sez.1, n. 11344 del 27/11/2020, Saccomanno, Rv.280858).

Sullo specifico punto, il motivo di doglianza si palesa generico e manifestamente infondato, perché al di là di quanto precisamente propalato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], è ravvisabile concatenazione logica tra il contenuto della conversazione intercorsa tra la vittima delle estorsioni, [OSCURATO:PERSONA], e tale [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'associazione antiracket di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del torno di tempo delle vessazioni arrecategli dai componenti dall'organizzazione mafiosa, ovvero il periodo di agosto 2006 e della sequenza cronologica delle singole condotte, ascritte da Mangiardi all'uno - [OSCURATO:PERSONA] ("è venuto prima lui") - e, solo ex post rispetto a costui, agli altri esponenti della consorteria malavitosa ("poi Angeluzzo" inteso [OSCURATO:PERSONA], "e poi tutti gli altri della cosca") - e il narrato del citato collaboratore, che ha riferito che anche [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri sodali, si fosse recato nell'esercizio commerciale della vittima a prelevare coattivamente i ricambi, senza pagarli (come del resto dichiarato anche dall'Angotti, cognato del ricorrente, cfr. pag. 325 della sentenza del g.u.p. di Catanzaro); con l'evidente inferenza che, se all'iniziale comportamento criminoso di [OSCURATO:PERSONA], collocato "nel periodo di agosto 2006" si sono succeduti quelli degli altri membri della compagine tra cui [OSCURATO:PERSONA], le estorsioni perpetrate dal ricorrente, menzionate dal Torcasio, debbano giocoforza inquadrarsi e, per così dire, incunearsi immediatamente dopo la data di entrata in vigore della Legge sull'indulto.

Dinanzi a tali proposizioni, con le quali il ricorso non si confronta, il motivo di censura offre soltanto una lettura riduttiva e non conducente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non individuerebbe con puntualità la fascia temporale delle condotte di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare il nesso decisivo tra il suo racconto e il contesto genuino del colloquio intercettato. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte e in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, ha revocato il beneficio dell'indulto concessogli con ordinanza del 2 marzo 2009 dalla Corte d'appello di Catanzaro in relazione alla pena di I anni uno mesi sei e giorni venti di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile dal 9 aprile 2008. 1. E' stato articolato, per tramite difensore abilitato, un unico motivo, fondato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente individuato la data di interruzione della permanenza del reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. - in relazione al quale è intervenuta la condanna che ha determinato la revoca del pregresso beneficio dell'indulto - in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla sentenza del q.u.p. di Catanzaro del 17 maggio 2013, è emersa una datazione delle condotte delittuose del Notarianni "dal 2004 al 2006", dato circostanziale che avrebbe imposto di circoscriverle, in favor rei, al 1 gennaio 2006; e le altre dichiarazioni valorizzate dal giudice dell'esecuzione, rese da [OSCURATO:PERSONA], non hanno indicato con esattezza il tempus di consumazione dei reati estorsivi a lui attribuiti in danno di [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, nella conversazione registrata in ambientale con altro interlocutore, non ha fatto il nome del ricorrente nella elencazione dei responsabili delle estorsioni in suo pregiudizio. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.Deve essere premesso che, in linea con le direttrici esegetiche tracciate dalla sentenza rescindente, il giudice dell'esecuzione penale è titolare del potere-dovere di interpretare il giudicato, di illustrarne nel dettaglio il contenuto e di ricavare dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non espressamente enunciati, che siano necessari alle finalità esecutive, anche nella prospettiva di stabilire se siano o meno applicabili le cause estintive in vista della eventuale revoca dei benefici condizionati (Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01; Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Con specifico riferimento al tempus commissi delicti, questa Corte ha affermato che in sede esecutiva non è consentito mutare quanto accertato nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione del reato sia individuato con precisione e complessiva delimitazione (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); e solo nella diversa ipotesi in cui il tempo del commesso reato non sia indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di prendere conoscenza dell'articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/D7/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Nel caso del reato permanente, laddove contestato in forma "aperta", la tematica degli effetti giuridici conseguenti alla data di cessazione della condot:ta deve essere affrontata dal giudice dell'esecuzione, a cui spetta di accertare la collocazione temporale della realizzazione dell'illecito mediante analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 - 01). E, quanto all'applicabilità della revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato (sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv.285238; sez.1, n. 42384 del 28/05/2016, Leo, Rv.268274). 2.E' parimenti principio di diritto da tempo radicato in tema di indulto che, in caso di incertezza del "tempus commissi della'', deve essere scelta la soluzione più favorevole per l'applicazione del beneficio, sulla base del generale principio "in dubio pro reo" (ex multis, sez.1, n. 11847 del 09/04/2014, V., Rv. 262866: sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009, Butelli, Rv. 2433552; sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267), con la conseguente necessità, sulla quale ha pure correttamente insistito la ragione d'impugnazione, di individuare la data del commesso reato - quando sia indicato soltanto l'anno della consumazione - nel primo giorno di quest'ultimo, perché il termine in questione deve essere computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e dunque la consumazione del reato deve essere ancorata alla data più risalente (sez.2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv.259983). 3.Purtuttavia, poste le premesse, l'ordinanza impugnata - quant:onneno a riguardo delle vicende estorsive perfezionate in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], riconducibili all'operatività del consesso delinquenziale - ha congruamente divisato, con giudizio appropriato ed immune da critiche di intrinseca illogicità, che un esame accurato della motivazione delle sentenze del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro e di quella della C:orte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 35 consente di focalizzare la protrazione della permanenza del delitto di associazione di stampo mafioso, per il quale è inter-venuta condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a data successiva al 1 agosto 2006, quando è entrata in vigore la L. n. 241 del 2006, cesura temporale che segna la decorrenza del termine quinquennale nella cui cornice deve allogarsi il delitto la cui sentenza di condanna determina la revoca ipso iure dell'indulto precedentemente riconosciuto (sez.1, n. 11344 del 27/11/2020, Saccomanno, Rv.280858). Sullo specifico punto, il motivo di doglianza si palesa generico e manifestamente infondato, perché al di là di quanto precisamente propalato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], è ravvisabile concatenazione logica tra il contenuto della conversazione intercorsa tra la vittima delle estorsioni, [OSCURATO:PERSONA], e tale [OSCURATO:PERSONA], Presidente dell'associazione antiracket di [OSCURATO:PERSONA] a riguardo del torno di tempo delle vessazioni arrecategli dai componenti dall'organizzazione mafiosa, ovvero il periodo di agosto 2006 e della sequenza cronologica delle singole condotte, ascritte da Mangiardi all'uno - [OSCURATO:PERSONA] ("è venuto prima lui") - e, solo ex post rispetto a costui, agli altri esponenti della consorteria malavitosa ("poi Angeluzzo" inteso [OSCURATO:PERSONA], "e poi tutti gli altri della cosca") - e il narrato del citato collaboratore, che ha riferito che anche [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri sodali, si fosse recato nell'esercizio commerciale della vittima a prelevare coattivamente i ricambi, senza pagarli (come del resto dichiarato anche dall'Angotti, cognato del ricorrente, cfr. pag. 325 della sentenza del g.u.p. di Catanzaro); con l'evidente inferenza che, se all'iniziale comportamento criminoso di [OSCURATO:PERSONA], collocato "nel periodo di agosto 2006" si sono succeduti quelli degli altri membri della compagine tra cui [OSCURATO:PERSONA], le estorsioni perpetrate dal ricorrente, menzionate dal Torcasio, debbano giocoforza inquadrarsi e, per così dire, incunearsi immediatamente dopo la data di entrata in vigore della Legge sull'indulto. Dinanzi a tali proposizioni, con le quali il ricorso non si confronta, il motivo di censura offre soltanto una lettura riduttiva e non conducente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non individuerebbe con puntualità la fascia temporale delle condotte di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare il nesso decisivo tra il suo racconto e il contesto genuino del colloquio intercettato. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 29315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris