CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26074/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BRESCIA via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 1955/2021depositata il 25/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia che aveva accolto soltanto parzialmente l’appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Brescia di rigetto del suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 10236RU per dazi doganali e imposta IVA 2018 per euro 9.234,00 e l’atto di irrogazione sanzioni n. 10239RUper euro 46.170,00, emessi entrambi il 19.3.2019. 2. In particolare, si era accertata la circolazione nel territorio italiano dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] con targa svizzera TI 327114, condotta da [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]; l’autovettura era stata ceduta in leasing alla società di noleggio MP Multiservice, con sede in Svizzera, che l’aveva introdotta in Italia e consegnata, in forza di contratto di noleggio, ad [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva ceduta in uso alla Fibbiati; la CTR aveva ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] era incorso nella violazione degli artt. 216 e 292 del TULD nonché dell’art. 1 d.lgs. n. 8/2016 ma aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 295 comma 1 TULD, e aveva ridotto, quindi, le sanzioni. 3. La CTR aveva affermato la violazione del regime di ammissione temporanea e l’omesso pagamento di dazi doganali e dell’IVA in quanto non ricorreva la condizione di cui alla art. 212 par. 3 lett. b) del regolamento delegato UE n. 2446 /2015 (il mezzo non era utilizzato da persona stabilita fuori dal territorio doganale dell’Unione) né sussistevano le ipotesi di cui agli artt. 214, 215 e 216 dello stesso regolamento che consentono ai soggetti residenti all’interno dell’Unione di avvalersi del regime dell’ammissione temporanea, ritenendo altresì che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito con superficialità e negligenza. 4. Quanto all’aggravante, la CTR aveva accertato che il contratto di noleggio tra la Multiservice e il [OSCURATO:PERSONA] presentava inesattezze e omissioni: la noleggiante era indicata come proprietaria, non era indicato alcun riferimento alla normativa in tema di circolazione di veicoli all’interno della UE; pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non sapeva e non poteva sapere che la Multiservice non fosse proprietaria del veicolo. 5. I l [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a quattro motivi e ha depositato memoria. 6. L’Agenzia delle dogan e ha resist ito con controricorso e ha propostoricorso incidentale con un motivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «»1.1. –violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., e dell’art. 2697, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. …. 1.2. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. …… 1.3. – violazione e falsa applicazione degli articoli 211, par. 1, lett. a) e 250, CDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»., contestando la ricorrenza dei presupposti dell’ammissione temporanea in mancanza della prova dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 211 lett. a) CDU, questione proposta come motivo d’appello su cui non si era pronunziatala CTR, che era incorsa anche in error iudicandi per aver fatto discendere il regime speciale dell’ammissione temporanea dalsolo fatto dell’ingresso dell’autovettura in Italia. 2.Con il secondo motivo deduce « 2.1. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c…..2.2. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 546/1992 e dell’art. 111, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ….. 2.3. – violazione e falsa applicazione dell’art. 79, par. 1, lett. c) e par. 4, CDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2.4. – violazione e falsa applicazione dell’art. 79, par. 1, lett. a) e par. 3, CDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », lamentando che il giudice di prime cure aveva addebitato al ricorrente l’obbligazione doganale per inosservanza dell’art. 79, par. 1, lett. c) mentre la CTR aveva omesso di decidere sul motivo d’appello con cui si era contestata la decisione perché, così qualificata la fattispecie, doveva trovare applicazione l’art. 79 par. 4, riguardante il soggetto tenuto a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale, cioè la Multiservice, ma non il [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo che aveva soltanto acquistato o detenuto il bene; aggiunge che, anche a voler ricondurre la fattispecie all’art. 79 par. 1 lett. a, mancherebbe la prova dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 79 par. 3; la CTR, non solo aveva omesso di decidere su tali questioni, ma aveva pure omesso di individuare la norma applicabile, limitandosi ad esporre gli elementi fattuali ma senza permettere di comprendere quale fattispecie si fosse inteso applicare, rendendo così una motivazione meramente apparente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce «3.1 nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. …….. 3.2. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. …….. 3.3. – violazione e falsa applicazione dell’art. 292, TULD, e dell’art. 70, comma 1, DPR 633/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3», lamentando l’omesso esame del motivo di appello con cui si era contestata la configurabilità dell’illecito, ora amministrativo, previsto e sanzionato dall’art. 292, TULD, addebitatogli per il solo fatto di aver noleggiato il veicolo e in mancanza di prova del dolo, nonché la violazione di legge, laddove si è ritenuto che si fosse perfezionato l’illecito di contrabbando di cui all’art. 292 cit. con addebito anche dell’IVA sull’importazione. 4. Con il quarto motivo deduce «4. nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», lamentandol’omessa pronunzia da parte della CTR sulla questione dell’impossibilità per il ricorrente, che aveva solo preso a noleggio il veicolo, di produrre il certificato di origine previsto dell’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. 5.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi. 5.1. P reliminarmente , deve escludersi che la CTR sia incorsa nella violazione dell’obbligo di motivazione , denunciabile con ricorso per cassazione solo nei limiti del c.d. “minimo costituzionale”(Cass., sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022), perché la sentenza reca una specifica e dettagliata motivazione che consente di cogliere l’iter logico –giuridico seguito dai giudici.Invero, la sentenza impugnata ha accertato, sulla scorta in particolare delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza (riportate a pag. 3 del controricorso), che l’autovettura era stata introdotta in Italia al fine di essere consegnata al ricorrente, che aveva stipulato il contratto di noleggio con la Multiservice: «Dalla lettura dei documenti in atti si evince che l’autovettura Porsche immatricolata a nome della Multiservice con sede nella [OSCURATO:PERSONA] è stata consegnata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] in Italia e precisamente a Milano dalla stessa Multiservice in virtù di un contratto di noleggio tra la Multiservice ed il [OSCURATO:PERSONA]. Prima della consegna la stessa autovettura, con targa svizzera, si presume abbia varcato i confini doganali alla cui guida, a seguito delle affermazioni verbalizzate dinanzi ai militari della Guardia di Finanza vi era il titolare e/o persona di fiducia del titolare residente nel paese extra UE». La violazione della normativa doganale, secondo la CTR,si è perfezionata proprio nel momento della consegna della vettura al ricorrente: «La consegna dell’autovettura Porsche è avvenuta sul territorio italiano e quindi si presume che la stessa, prima di essere consegnata al sig. [OSCURATO:PERSONA], abbia varcato i confini nazionali con ciò usufruendo del regime agevolativo di ammissione temporanea che è venuto meno all’atto della consegna all’appellante». 5.1.1.Inoltre la CTR ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] «aveva agito con superficialità e negligenza sia nella stipula del contratto di noleggio con la società Multiservice, dove non si evince il prezzo del noleggio e dove lo stesso appellante afferma di essersi dimenticato di firmare il contratto, sia perché la stessa autovettura, che si presume si trovasse in paese extra ue viene presa a noleggio senza prendere le minimali informazioni sulle normative vigenti per i veicoli con targa straniera e sulle eventuali conseguenze». 5.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo quindi procedersi ex art. 384 c.p.c. a riparare gli errori anche omissivi del Giudice d’appello (Cass. n. 17416 del 2023), va rilevato che, ai sensi dell’art. 79 par. 1 del R egolame nto (UE) n.952/2013 istitutivo de l codice doganale dell’Unione (CDU), « Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio; b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione»; l’art. 79 par. 2, poi, prevede che « il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci». 5.3. L’ammissione temporanea nel territorio doganale dell’Unione, inoltre,è un regime speciale che esonera, per un certo periodo di tempo, «durante il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per le stesse finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione..» (art. 251 CDU), dal pagamento dei dazi di importazione ; con riguardo all’ingresso nel territorio doganale dell’Unione di mezzi di trasporto stradale immatricolati in paesi extra UE , condizione essenzialeè che i mezzi siano «utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216» (art. 212 par. 3 lett. b,cit.) e questa persona può essere anche d i versa dal titolare dell’autorizzazione (v. art. 212 par. 3 lett. b, ultimo periodo, cit.). 5.4. C oordina ndo queste disposizioni , va distinta la posizione del titolare dell’autorizzazione, sotto la cui “responsabilità” si trovano le merci vincolate al regime dell’ammissione temporaneae su cui gravano gli «obblighi stabiliti dalla normativa doganale…per l’ammissione temporanea» (art. 79 par. 1 lett. a), dal la divers a persona, non stabilitanon territorio unionale, che ha l’utilizzo fisico del mezzo ed è « tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale» (art. 79, par. 4). 5.5. L a fattispecie , quindi, è riconducibile alla lettera a), dell’art. 79 par. 1 cit., cosicché l’obbligazione doganale è sorta nel momento in cui si è cessato di soddisfare l’obbligo di consentire l’utilizzazione del mezzo soltanto ad una persona non stabilita nel territorio unionale (art. 79 par. 2 lett. a) mentre il debitore è da individuarsi alla stregua di quanto stabilito all’art. 79 par. 3 («Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale»). Ricorre, in particolare, l’ipotesi di cui alle lett. b) dell’art. 79 par. 3, cit., poiché il [OSCURATO:PERSONA] «ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo» ( nel momento in cui ha ricevuto l’autovettura ) e «sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale», come specificamente accertato dalla CTR(v. par. 5.1.1.). 5.6.Il secondo motivo, pertanto, è infondato mentre il primo è inammissibile per carenza di interesse: in mancanza dell’autorizzazione ex art. 211 CDU ci si troverebbe di fronte, comunque, ad una ipotesi di importazione di un veicolo da un paese extra UE senza pagamento dei dazi, in difetto de i presupposti del regime speciale, con violazione della normativa doganale sin dall’introduzione del veicolo i n Italia ; c ostituisce illecito, infatti, sia la mancanza sia il venir meno delle condizioni dell’ammissione temporanea dell’autoveicolo ( « per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l’applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando», v. art. 216 TULD); verrebbe in evidenza l’ipotesi di cui all’art. 79 par. 3 lett. c) che prevede il medesimo requisito soggettivo di cui all’art. 79 par. 3 lett. b), accertato dalla CTR in termini di negligenza per non essersi il ricorrente informato sulla normativa doganale vigente nel momento in cui stipulava il contratto di noleggio. 6.Passando al terzo motivo, non ricorre omessa pronunzia sul motivo, perché la decisione adottata è incompatibile con il suo accoglimento e ne ha comportato il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). 6.1.Le stesse doglianze proposte sotto il profilo della violazione di leggesono inammissibili, laddove si evidenziano aspetti meritali senza precisa indicazione dei profili di contrarietà della decisione rispetto alla normativa vigente, e comunque sono infondate. 6.2. L’illecito, accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato depenalizzato dall’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella versione applicabile ratione temporis, poiché l’art. 292 TULD è punito con la sola pena pecuniaria; ai sensi dell’art.6 del d.lgs. cit., si applicano le disposizioni delle sezioni I e II delcapo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui, quindi , l’art. 3 in tema di elemento psicologico e l’art. 5 in tema di concorsodi persone. 6.2.1.Con riguardo al concorso, secondo i principi i n tema di sanzioni amministrative, «la L. n. 689 del 1981, art. 5 il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti» (Cass. n. 1876 del 2000; n. 9837 del 2001; n. 7908 del 2002; Cass. n. 4830 del 2021). Tenuto conto che con la previsione di cui all'art. 292 d.P.R. 23 genna io 1973, n. 43 si è inteso creare una ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato - la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine - mentre l'azione non è indicata in modo specifico, sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato (Cass. n. 12312 del 1988; Cass. n. 3617 del 1998), ricorre i l concorso del [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha semplicemente noleggiato un mezzo immatricolato in un paese extra UE ma ne ha ottenuto la disponibilità in territorio unionale pur essendo egli privo dei requisiti per godere dell’esenzione daziaria (mancando le condizioni contemplate dagli artt. 214, 215 e 216 del regolamento UE n. 2446/2015), in violazione, quindi, della normativa doganale e con sottrazione dell’autovettura importata ai dazi dovuti. 6.2.2.Quanto all’elemento psicologico, è infondata la questione della prova del dolo perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 3 cit. , che , per le violazioni amministrativamente sanzionate, richie de la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione dicolpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o dellacolpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senzacolpa (Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 13610 del 2007 ) . 6.3. E’ infondat a , infine, anche la questione relativ a all’IVA all’importazione. Invero, l ’IVA all'importazione non è un diritto di confine ed è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (Cass. n. 7951 del 2019; Cass. n. 18652 del 2018; Cass. n. 8473 del 2018); ciò, peraltro, non esclude che, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, IVA all'importazione e diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce (così Cass. nn. 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 e 1581 del 2012, in motivazione). In altri termini, l’IVA all'importazione condivide con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (CGUE 11 luglio 2013, in causa C-272/12, [OSCURATO:PERSONA] SA, punto 41; Cass.n. 8473 del 2018). E poiché il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA all'importazione sono collegati a quelli dei dazi, ne consegue che la prima non possa che seguire le procedure singolari che caratterizzano i diritti di confine (Cass. n. 26311 del 2009). In buona sostanza, la giurisprudenza di questa Corte, pur tenendo distinte IVA all’importazione e diritti di confine, ha, con poche eccezioni (ad es., Cass. n. 5962 del 2019 e Cass. n. 30076 del 2018), sempre accomunato le due discipline, non solo ai fini procedimentali (specificamente ai fini dell’applicazione dell’art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di termine di prescrizione), ma anche a quelli involgenti la responsabilità per il suo mancato pagamento (Cass. n. 23526 del 2022). 7.Il quarto motivo è inammissibile, ricorrendo, anche in questo caso rigetto implicito della questione; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, è configurabile la decisione implicita di una questione o di un'eccezione di nullità quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non peromessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). 8.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 282, 295 e 295 bis del TULD in quanto era onere del noleggiante accertare chi fosse il proprietario del veicolo. 8.1.Il motivo è inammissibile perché la questione si pone più sul piano meritale che sul piano della violazione di legge e non coglie la ratio decidendi della decisione : la CTR ha dato risposta , avendo accertato che in contratto veniva «dichiarato espressamente che la società Multiservice è la proprietaria dell’autovettura Porsche», ritenendo implicitamente, quindi, che tale dichiarazione contrattuale sollevasse il [OSCURATO:PERSONA] da ogni ulteriore onere informativo. 9.Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,