CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SRAVM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che, .con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Milano, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena .di due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Rilevato che il motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere ep nsore [OSCURATO:PERSONA] ente Orlan i Angelo ostanzo ./k) D E PO S I [OSCURATO:PERSONA]-lin:I 02 NOV 2 IL CANC111.