CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia del 07/02/2020 del Tribunale di Roma, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi G) e C) di imputazione ad anni sette mesi due di reclusione ed euro 2.500,00 di multa e quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo G) ad anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi A), Al), A2, B), D), E), G1), G2), G4) e H) perché estinti per intervenuta prescrizione.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite il difensore fiduciario proponendo due motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 lett. c), 179, comma 1 e 429 del codice di rito. Rappresenta il ricorrente che nel giudizio di primo grado era stata eccepita l'omessa notifica del decreto dispositivo del giudizio all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale aveva respinto l'eccezione ritenendo che la nomina di tale legale non fosse efficace in mancanza di revoca da parte dell'imputato di uno dei due difensori precedentemente nominati; che la questione era stata riproposta con l'atto di appello con il quale era stata chiesta la declaratoria di nullità di tutti gli atti successivi al decreto dispositivo del giudizio e della sentenza di primo grado; che la Corte territoriale non ha esaminato tale motivo il quale, essendo relativo ad una ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere vagliato, pur in presenza di concordato tra le parti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello esaminato il profilo relativo al proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. ed omesso di valutare la congruità della pena concordata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale si deduce l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla questione prospettata nell'atto di appello quale ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen. che, come tale, avrebbe dovuto essere delibata, pur in presenza di concordato tra le parti. Va certamente ribadito in questa sede il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, l'accordo delle parti (recepito dal giudice) sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili in sede di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, fatta eccezione per quelle relative a nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 6, n. 16623 del 15/03/2005, Bernea, Rv. 231463; Sez. 5, n. 45918 del 22.4.2005, Roffo, Rv. 233031; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo, Rv 238687 in motivazione pagg. 2 e 3). Ciò posto, tuttavia, l'eccezione processuale riproposta con l'atto di appello sulla quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi non rientra nel novero delle nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. La questione prospettata atteneva alla dedotta nullità del decreto dispositivo del giudizio poiché non notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era stata rigettata dal Tribunale /LI osservando che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era già munito di due difensori e che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era efficace mancando agli atti la revoca di uno dei due legali originariamente designati. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso ad uno di essi non dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 6 del 25/06/1997, Gattellaro, Rv. 208163; Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 e, più recentemente, Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545). 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione degli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello esaminato il profilo relativo al proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. ed omesso, altresì, di valutare la congruità della pena concordata. Quanto al primo profilo, la doglianza proposta non è deducibile in sede di legittimità. Va ricordato che in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative alla omessa motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (oggetto del presente ricorso) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, rv. 272853; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619). Quanto al secondo profilo di doglianza, va evidenziato come la Corte di appello si sia è espressamente pronunciata (pag. 18 della sentenza) in ordine alla congruità della pena proposta dalle parti. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favor