CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 08273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA], rigettarsi il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché dichiararsi inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udite le conclusioni del difensore della parte civile Inps, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni dei difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 10 febbraio 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi avverso la sentenza con cui la menzionata Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, lo ha condannato alla pena di anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 8.800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 633-639-bis, 610, 56-629, 629, 603-bis, 648-ter.1 cod. pen., previa declaratoria di prescrizione del reato di appropriazione indebita di cui al capo C). 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese dei reati di cui agli artt. 603-bis, 610, 629 cod. pen. A giudizio della difesa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati escussi nella qualità di testimoni in violazione degli artt. 63 e 64 in quanto gli stessi, sin dalla fase delle indagini preliminari, sarebbero stati attinti da indizi non equivoci di reità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen È stato affermato, in proposito, che tale violazione comporterebbe la nullità, assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra menzionati con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle stesse. 3.1. La difesa ha, inoltre, dedotto l’illogicità delle argomentazioni con cui il Tribunale di Firenze, con ordinanza pronunciata all’udienza del 13 novembre 2019, ha rigettato la richiesta di escutere [OSCURATO:PERSONA] con le forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che lo stesso sarebbe stato un semplice beneficiario dell’appartamento e non l’autore dell’occupazione. È stato, in proposito, rimarcata la fallacia di tale ragionamento in considerazione del principio di diritto secondo cui - ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen. - non è determinante stabilire chi abbia materialmente invaso i locali quanto piuttosto individuare coloro che ne abbiano il possesso effettivo e prolungato senza alcun titolo legittimante. 3.2. La difesa ha, altresì, eccepito che il Tribunale, prima di procedere all’escussione dibattimentale delle citate persone offese, aveva già ascoltato numerosi testimoni che avevano fornito elementi univoci dai quali ricavare l'esistenza di solidi indizi di reità a loro carico con riferimento al delitto di occupazione abusiva; in particolare il custode degli stabili dell'Inps ([OSCURATO:PERSONA]), il responsabile dell'ufficio manutenzione del patrimonio INPS ([OSCURATO:PERSONA]) ed il manutentore degli stabili di via Monteverdi ([OSCURATO:PERSONA]) avevano già evidenziato l'anomalia delle occupazioni abusive e degli affitti richiesti dal [OSCURATO:PERSONA] per tali occupazioni. Ne consegue che tutte le persone offese dei reati di cui al capo di imputazione non potevano essere ascoltate senza le garanzie previste dagli art. 63 e 64 cod. proc. pen. in quanto raggiunte da gravi indizi di reità in ordine a reati probatoriamente collegati con quelli oggetto di giudizio. 3.3. La difesa deduce, in punto di prova di resistenza, che, una volta espunte le deposizioni affette da inutilizzabilità patologica, il residuo compendio probatorio risulterebbe privo di concreta valenza dimostrativa, per le seguenti ragioni: Capo E): l’unico elemento superstite sarebbe l’intercettazione n. 45 dell’8 dicembre 2017, il cui contenuto, ad avviso della difesa, non sarebbe in alcun modo univocamente indicativo della condotta contestata. Capi G) e H): residuerebbero soltanto alcune captazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si limita a dolersi dell’occupazione abusiva ascritta a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento a condotte qualificabili in termini estorsivi. Capo I): rimarrebbero le intercettazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] menzionano il subingresso della Feraru, senza prospettare pressioni o comportamenti estorsivi in loro danno. Capo B): non emergerebbero agli atti elementi di accusa ulteriori e autonomi rispetto alle dichiarazioni che la difesa assume inutilizzabili per le ragioni già illustrate. Capo N): le residue dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla conversazione n. 1086 del 4 dicembre 2017 (nella quale [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe ad ammettere un generico “sfruttamento” dei lavoratori, senza collegamento con gli indici di abuso richiamati nel capo d’imputazione né con il necessario stato di bisogno), non fornirebbero dati univoci idonei a comprovare, oltre ogni ragionevole dubbio, tanto lo sfruttamento quanto la condizione di bisogno dei lavoratori. Capo O): espunte le dichiarazioni ritenute inutilizzabili, non sarebbe possibile, secondo la prospettazione difensiva, ricondurre i riscontri documentali e gli esiti delle intercettazioni telefoniche all’ipotizzato reimpiego di proventi di attività illecite da parte del ricorrente. 4.Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione dell’art. 629 cod. pen. nonché carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione di cui al capo I). I giudici di merito avrebbero ricostruito la vicenda nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe autonomamente deciso di rilasciare l’immobile occupato, accettando la somma di euro 3.200,00 quale corrispettivo, scelta determinata dal negativo andamento della gestione del garage gestito dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sopravvenuta opportunità lavorativa ad Itri; sicché l’eventuale coartazione avrebbe riguardato unicamente l’anticipazione dei tempi di riconsegna. Tale impostazione, ad avviso della difesa, risulterebbe incompatibile con la qualificazione estorsiva, poiché le condotte reputate intimidatorie sarebbero state finalizzate soltanto a sollecitare l’esecuzione di un accordo già liberamente accettato dalla persona offesa. La difesa rappresenta, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concordato di lasciare l’appartamento in cambio di euro 3.200,00, da corrispondersi in parte alla sottoscrizione della scrittura privata del 4 ottobre 2017 e per il residuo alla consegna fissata per il 14 ottobre 2017; ne consegue che le contestate pressioni non avrebbero potuto assumere efficacia coercitiva rispetto a un evento già determinato in via autonoma. I giudici di merito avrebbero erroneamente affermato che tale accordo sarebbe irrilevante ai fini della sussistenza del contestato reato di estorsione in quanto “gli imputati non avrebbero avuto alcuna possibilità di ottenere giuridicamente il rilascio dell’immobile e avrebbero dovuto attendere il tempo ritenuto opportuno dal [OSCURATO:PERSONA] che l’occupava abusivamente” senza considerare che l’accordo intervenuto tra le parti, sebbene non tutelabile in sede di giudizio civile, costituirebbe comunque espressione di libera contrattazione tra le parti. Il ricorrente sostiene, infine, che dalle condotte ritenute intimidatorie non sarebbe derivato alcun indebito profitto estraneo al rapporto intercorso, non essendo stata incisa la capacità di autodeterminazione della persona offesa. 5. Il ricorrente, con il terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 629 e 610 cod. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del danno patrimoniale subito dalla persona offesa. La difesa assume che la sentenza impugnata non argomenterebbe in ordine all’effettivo danno patrimoniale subito dal [OSCURATO:PERSONA], elemento necessario per la configurabilità della contestata estorsione. In particolare, le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero inciso sull’assetto patrimoniale del rapporto: né sarebbero state modificate le condizioni economiche dell’accordo negoziale, né la decisione gravata evidenzierebbe conseguenze economicamente sfavorevoli alla persona offesa riconducibili ai comportamenti degli imputati. I giudici di appello si sarebbero limitati a richiamare una generica “situazione di sopraffazione e conseguente disagio materiale e psichico” (pag. 50), senza indicare quale rinuncia a una legittima aspettativa economica la vittima avrebbe patito rispetto al rilascio dell’appartamento già liberamente determinato. Si sostiene, pertanto, che il sinallagma dell’intesa intervenuta escluderebbe la sussistenza di un danno patrimoniale, essendosi le condotte addebitate al [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi sodali, al più, tradotte nella sola anticipazione dei tempi di riconsegna dell’immobile. Ne conseguirebbe l’erronea sussunzione della vicenda nell’art. 629 cod. pen., dovendosi piuttosto ricondurre il fatto, ove ritenuto, all’art. 610 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], con il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccepisce violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonché, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo N) di motivazione. 6.1. Il ricorrente rappresenta che la difesa, già in appello, aveva censurato gli elementi valorizzati dal Tribunale (richiamati alle pp. 69-70), ritenendoli inidonei a dimostrare, da un lato, lo “stato di bisogno” dei lavoratori e, dall’altro, gli indici di “sfruttamento” richiesti dalla fattispecie. In particolare, osserva che non sarebbe sufficiente a tale fine la mera necessità di reperire un’occupazione e un alloggio, poiché la norma incriminatrice punirebbe non lo sfruttamento in sé ma l’approfittamento di una condizione di grave inferiorità tale da comprimere la libertà negoziale del lavoratore fino ad indurlo ad accettare condizioni che altrimenti non avrebbe condiviso. Ne conseguirebbe che i giudici di merito avrebbero indebitamente confuso un generico disagio dei lavoratori (e una asserita “speculazione”) con i presupposti tipici di cui all’art. 603-bis cod. pen. 6.2. Deduce, inoltre, che la lettura coordinata delle sentenze di merito non consentirebbe di individuare i dati fattuali dai quali i giudici avrebbero tratto, in concreto, lo stato di bisogno e gli indici di sfruttamento riferiti ai lavoratori indicati nel capo d’imputazione, soggetti che –ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– non sono stati escussi in dibattimento. Le circostanze valorizzate dai giudici di merito non sarebbero desumibili neppure dalle deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero sostanzialmente escluso condizioni di soggezione o sfruttamento; né, secondo il ricorrente, potrebbe reputarsi dirimente, ai fini della tipicità del reato, la sola irregolarità amministrativa relativa al non corretto inquadramento del socio di cooperativa quale lavoratore dipendente riferita dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Lamenta, infine, la difesa che la motivazione impugnata, oltre a non confrontarsi con gli elementi di segno contrario, non indicherebbe puntuali riscontri probatori in ordine alle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], alle concrete condizioni di lavoro e di alloggio, all’orario, all’eventuale assenza di pause, riposi e ferie nonché al trattamento economico, con conseguente difetto argomentativo proprio sul requisito dello stato di bisogno. In tale prospettiva, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini comunitari con significativa esperienza lavorativa e titolari di partita IVA, avrebbero chiarito che la scelta di abitare gli appartamenti di via Monteverdi non fu posta quale condizione per l’assunzione ma compiuta liberamente per l’opportunità di un canone inferiore a quello di mercato; e che, comunque, la sistemazione abitativa – essendo successiva all’instaurazione del rapporto – non potrebbe essere utilizzata quale indice rivelatore di uno stato di bisogno preesistente e condizionante. In conclusione, l’istruttoria dibattimentale non avrebbe evidenziato una compressione della volontà contrattuale dei lavoratori in ragione di un bisogno anteriore agli accordi lavorativi e anzi, secondo la stessa ricostruzione delle sentenze di merito, la pretesa condotta ritorsiva di lasciare l’abitazione sarebbe collocata temporalmente dopo l’avvio del rapporto o persino dopo la sua cessazione. 7. [OSCURATO:PERSONA], con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccepisce violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di estorsione attenuata in relazione al reato di cui al capo I). La Corte territoriale, pur avendo preliminarmente qualificato la dinamica del fatto come connotata da modesta offensività, ha fondato il rigetto della richiesta difensiva su un generico richiamo al «disagio materiale e psichico cagionato» alla persona offesa, senza procedere ad alcun puntuale accertamento in ordine alla concreta entità del pregiudizio effettivamente patito dal [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione si rivelerebbe, pertanto, carente sotto il profilo dell’analisi degli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica della gravità dell’offesa, non avendo il giudice di appello operato una specifica disamina degli indici sintomatici della tenuità del danno elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, né esplicitato le ragioni per le quali, alla luce di tali parametri, il pregiudizio subito dal [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi di tenue entità. 8. [OSCURATO:PERSONA], con il tredicesimo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 81, 133, 633, 639-bis cod. pen. nonché illegalità della pena conseguente alla determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione in relazione ai reati satellite di occupazione abusiva. La difesa ha evidenziato che la fattispecie di occupazione abusiva, all’epoca di commissione dei fatti oggetto di giudizio (2016-2018), era punita con la pena alternativa della reclusione e della multa. La pena irrogata sarebbe, pertanto, illegale nella misura in cui è stato apportato un aumento a titolo di continuazione sia per la pena pecuniaria che per la pena detentiva. 9. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen., 56, 610, 612 e 629 cod. pen, travisamento della prova testimoniale nonché carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo I) ed alla penale responsabilità dell’imputato. La motivazione, a giudizio della difesa, sarebbe connotata da argomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche e dalla sostanziale obliterazione delle doglianze difensive. La difesa ha, in particolare, rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, nel corso della sua deposizione dibattimentale, riferito di aver subito violenze, minacce ovvero intimidazioni finalizzate ad abbandonare l’appartamento da lui occupato mentre la sua compagna [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riferire del danneggiamento, nella fase di smontaggio, di un armadio che si trovava nell’appartamento in questione, circostanza che non potrebbe di certo integrare una condotta di minaccia penalmente rilevante. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alla doglianza con cui la difesa aveva eccepito la mancanza di prova di una diretta correlazione tra i ritenuti comportamenti intimidatori e il rilascio dell'appartamento da parte della persona offesa, non essendo stato accertato se il [OSCURATO:PERSONA] si sia allontanato per via delle minacce o per ottenere ulteriore denaro a lui promesso dal [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen., travisamento della prova decisiva nonché carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di tentata estorsione di cui ai capi E), G) ed H) ed alla penale responsabilità dell’imputato. 10.1. In relazione al reato di cui al capo E), il ricorrente deduce che la Corte distrettuale non avrebbe svolto una puntuale verifica dell’attendibilità delle persone offese, resa necessaria dal contrasto tra le rispettive versioni: [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe smentito quanto riferito dal marito [OSCURATO:PERSONA] circa presunte richieste di denaro avanzate dal ricorrente, dichiarando, per contro, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe offerto diecimila euro per indurre il coniuge a lasciare l’appartamento. Da tali dichiarazioni emergerebbe, dunque, che l’azione dell’imputato era orientata al rilascio dell’immobile previo pagamento di una somma rilevante e non – come contestato – “al fine di ottenere il pagamento della somma di 500,00 euro per l’occupazione dell’appartamento”. Si censura, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe chiarito i profili del concorso del ricorrente nelle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza motivazionale. 10.2. Con riferimento al reato di cui al capo G), la difesa prospetta, parimenti, travisamento della prova in relazione all’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato destinatario di danneggiamenti e minacce di morte da parte del [OSCURATO:PERSONA] che intendeva farsi corrispondere somme per l’occupazione dell’appartamento; assunto che troverebbe “inconfutabile smentita” nella trascrizione della deposizione resa dalla persona offesa all’udienza del 13 novembre 2019, ove lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di aver denunciato il [OSCURATO:PERSONA] per i suoi “tentativi” di cacciarlo di casa. Anche in tale capo, il ricorrente si duole dell’omessa indicazione dei profili concorsuali del ricorrente rispetto alle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con vizio motivazionale sul punto. 10.3. Quanto al reato di cui al capo H), la difesa evidenzia che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che il marito era stato minacciato dal [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di indurre la coppia ad abbandonare l’appartamento occupato e non per costringerla a consegnare somme di denaro, come invece ritenuto dai giudici di merito, con conseguente travisamento della prova dichiarativa. 11.[OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 533, 546 cod. proc. pen., 633 e 639-bis cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con cui era stata dedotta l’estraneità dell’imputato rispetto alle condotte di occupazione abusiva di cui al capo B). La Corte di merito non avrebbe argomentato in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso morale, in relazione alle occupazioni abusive di cui alle lettere b1, b4, b7, b8, b9, b10, b11 e b12; la difesa ha argomentato in proposito che il ricorrente non avrebbe posto in essere condotte di agevolazione in favore dei singoli autori dei reati di occupazione abusiva, anzi assumendo comportamenti finalizzati all’allontanamento degli occupanti con conseguente insussistenza dell’ipotizzata responsabilità concorsuale. 12. [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 533, 546 cod. proc. pen., 603-bis cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo N). È stata, in particolare, evidenziata l’insussistenza dei necessari indici di sfruttamento, negando che siano emersi nel corso dell’istruttoria elementi quali l’abnorme estensione dell’orario di lavoro, l’imposizione di condizioni lavorative degradanti ovvero la corresponsione di salari ridotti “a situazioni di miseria”. A giudizio della difesa, il solo anomalo inquadramento del rapporto quale rapporto autonomo piuttosto che subordinato, ancorché con irregolari trattenute, non determinerebbe, di per sé, la riconducibilità dei fatti alla fattispecie contestata. Il ricorrente censura, quindi, la motivazione della Corte territoriale, che – anziché accertare in concreto l’eventuale sussistenza di retribuzioni inferiori ai parametri di riferimento, violazioni della disciplina su orario, riposi e ferie, inosservanze in materia di sicurezza e igiene nonché l’assoggettamento dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di controllo o sistemazioni alloggiative degradanti- avrebbe fatto discendere tali profili automaticamente dal mero irregolare assetto giuridico dei rapporti, con argomentazione apodittica e sostanzialmente apparente. Si contesta, inoltre, l’individuazione dello stato di bisogno in una generica vulnerabilità idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione dei lavoratori, deducendo in proposito che sarebbe incongruo ritenere che lo stato di bisogno sia individuabile in tutte quelle situazioni nelle quali una persona si adoperi per dare risposta alle esigenze di svolgere un'attività lavorativa ed avere a disponibilità di un'abitazione, essendo necessari invece che il lavoratore versi in condizioni di mancanza materiale o morale idonee a determinare un approfittamento di tali condizioni da parte del datore di lavoro. I giudici dell'appello avrebbero, infine, inoltre erroneamente fondato la condanna sulle espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione telefonica (nel corso della quale lo stesso riferiva di essere “il padrone del vapore” e di sfruttare gli operai), espressioni sicuramente sgradevoli ma inidonee a dimostrare l’effettivo sfruttamento dei lavoratori. 13. [OSCURATO:PERSONA], con il quinto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 533, 546, 581 cod. proc. pen., 648-ter.1 cod. pen., carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello in tema di autoriciclaggio nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo O). I giudici di appello, limitandosi a riprodurre quanto descritto nella motivazione della sentenza di primo grado, non si sarebbero confrontati con le doglianze con cui la difesa aveva dedotto la mancanza di prova in ordine alla provenienza delle somme di denaro contante versate sui conti correnti della moglie del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]). La difesa ha, altresì, eccepito che l’intercettazione della conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la sorella in data 4 dicembre 2017 non costituirebbe, a seguito di una corretta lettura contenutistica, una sorta di confessione delle condotte di ripulitura del denaro -come erroneamente affermato dal Tribunale- ma una “critica feroce delle scelte di altri componenti della famiglia” (vedi pag. 33 del ricorso). È stata, inoltre, rimarcata l’assoluta carenza di motivazione in ordine all’idoneità delle condotte ad ostacolare concretamente l’accertamento della provenienza delittuosa di tali somme, non essendo possibile – a dire del ricorrente- attribuire alle dazioni in favore della moglie il significato di una concreta attività impeditiva dell’individuazione della fonte. La declaratoria di infondatezza riservata alla seconda parte del motivo di appello in tema di autoriciclaggio sarebbe frutto di un travisamento: la difesa non chiedeva, infatti, di analizzare in quale momento temporale sarebbero avvenuti gli acquisti degli immobili e del garage da parte della [OSCURATO:PERSONA] ma di accertare la data del conferimento di denaro per verificare se una parte delle dazioni fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore della nuova fattispecie incriminatrice (gennaio 2015). 14.[OSCURATO:PERSONA], con il sesto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione con cui i giudici di appello hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe fondata su argomentazioni apodittiche e mere formule di stile ed improntata più ad una critica dell’atteggiamento complessivo del [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che ad una concreta analisi delle condotte oggetto di giudizio, del corretto comportamento processuale del ricorrente e dei parziali adempimenti riparativi. I giudici di appello, inoltre, non avrebbero esposto alcun criterio a fondamento della determinazione dell’aumento a titolo di continuazione e non avrebbero dato conto dei parametri impiegati per determinare i singoli aumenti, senza peraltro prendere in considerazione le circostanze favorevoli enucleate dalla difesa per ogni singolo episodio in continuazione. 15. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, lo ha condannato alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.010,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633-639-bis e 629 cod. pen. 16. [OSCURATO:PERSONA], con il primo e secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., 56, 629 e 610 cod. pen., travisamento della prova testimoniale nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione di cui al capo I) ed alla mancata qualificazione del fatto nel reato di violenza privata ovvero nell’ipotesi tentata di estorsione. 16.1. Il ricorrente ha, preliminarmente, eccepito la contraddittorietà tra le due decisioni di merito e la conseguente violazione del principio devolutivo e del principio della reformatio in peius: è stato, in proposito, rilevato che i giudici di appello avrebbero fondato la condanna su circostanze fattuali (vendita della roulotte, danneggiamento dell’armadio della [OSCURATO:PERSONA]) la cui rilevanza probatoria era stata esclusa dal primo giudice, il quale aveva ritenuto che l’estorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA] si era concretata in due soli atti intimidatori (distacco del collegamento volante tra il garage e l’abitazione in uso al [OSCURATO:PERSONA], sparizione degli effetti personali della nonna della [OSCURATO:PERSONA]). 16.2.I giudici di appello, inoltre, avrebbero travisato la prova dichiarativa laddove hanno affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato ad occupare l’alloggio dell’Inps “ancora per 5 mesi dopo la cessione del garage” (pag. 47 della sentenza impugnata). Tale affermazione sarebbe incontrovertibilmente smentita dalle risultanze istruttorie indicate in ricorso (scrittura privata datata 22 settembre 2017 attestante la cessione del garage, scrittura privata datata 4 ottobre 2017 attestante il rilascio dell’appartamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale immissione in possesso della Feraru, conversazioni intercettate e dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 27 novembre 2019) che dimostrerebbero con certezza come la coppia abbia abbandonato l’appartamento quattordici giorni dopo la cessione del garage. 16.3. Con ulteriore doglianza, la difesa censura la qualificazione, operata dai giudici di merito, dei distacchi di energia elettrica quali condotte minacciose poste in essere dagli imputati per costringere il [OSCURATO:PERSONA] a lasciare tempestivamente l’immobile occupato. Tale ricostruzione, secondo il ricorrente, sarebbe in radicale contrasto con le risultanze istruttorie e, segnatamente, con le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la natura degli episodi. In particolare, i testi non avrebbero descritto un fatto di natura intimidatoria, bensì “l’oggetto di una discussione in cui i pretesi autori della minaccia respingevano da sé l’addebito di essere stati autori materiali del fatto, e si adoperavano poi perché la condizione di disagio, cagionata dal distacco della luce, venisse eliminata” (vedi pag. 19 del ricorso). Ne conseguirebbe l’insussistenza di una minaccia, difettando la percezione, da parte dei destinatari, della prospettazione di un male ingiusto, non meramente accidentale e riconducibile alla volontà degli agenti, quale mezzo di coazione all’abbandono dell’appartamento. A conforto di tale assunto, la difesa richiama, da un lato, la condotta degli imputati, che avrebbero costantemente negato la paternità dei distacchi attribuendoli a terzi, e, dall’altro, l’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, protestando con veemenza, avrebbe mostrato di non essere intimorito dalle reiterate interruzioni di corrente. Infine, la difesa evidenzia che, dopo la sottoscrizione della scrittura privata e il versamento del denaro, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto estraneo alla successiva evoluzione dei fatti, giacché le condotte minatorie finalizzate ad accelerare lo sgombero sarebbero state attuate esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto interessato al rapido rilascio dell’immobile. 16.4. La difesa censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le condotte ritenute intimidatorie sarebbero state volte ad accelerare il rilascio dell’appartamento da parte del [OSCURATO:PERSONA], poiché gli imputati, pur avendo corrisposto la somma pattuita, non avrebbero potuto ottenere “legalmente” il rilascio, con la conseguenza che la persona offesa avrebbe potuto permanere nell’immobile a proprio piacimento. Tale ricostruzione, ad avviso del ricorrente, sarebbe illogica e contraddittoria alla luce della sequenza temporale degli eventi, dell’assenza di qualsivoglia prospettazione di un pregiudizio alla coppia in caso di mancato rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non avrebbero mai manifestato l’intenzione di trattenersi nell’appartamento, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva già reperito casa e lavoro ad Itri e, infatti, ha lasciato la casa appena due settimane dopo il rilascio del garage. Da ciò deriverebbe l’insussistenza dell’elemento del danno patrimoniale in capo alla persona offesa, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero riferimento dei giudici di merito alla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di rimanere ad libitum nell’appartamento, trattandosi di evenienza meramente ipotetica. La difesa aggiunge che il rilascio in tempi brevi corrispondeva a una precisa volontà della persona offesa e che, una volta ottenuto lavoro ad Itri, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse economicamente apprezzabile a permanere nell’immobile. I giudici di merito, limitandosi a valorizzare tale ipotetico dato temporale, avrebbero fatto ricorso ad un meccanismo di identificazione del preteso danno men che presuntivo, pretermettendo ogni argomentazione in ordine alla necessaria individuazione di una situazione idonea ad incidere negativamente sull’assetto economico del [OSCURATO:PERSONA]. L’asserita carenza di prova circa un danno economico ingiusto imporrebbe, quantomeno, la riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata. 16.5.La motivazione sarebbe priva di qualsiasi valutazione circa la sussistenza di una correlazione causale tra le condotte intimidatorie ipotizzate ed il rilascio accelerato dell'abitazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]; è stato in particolare rimarcato che se l'abbandono dell'immobile abusivamente occupato dalla persona offesa è avvenuto non quale effetto delle minacce asseritamente ricevute bensì per la volontà della persona offesa di ottenere i denari a lui promessi al fine di impiegarli a titolo di caparra per la nuova abitazione già individuata in Irti, non sarebbe possibile qualificare la fattispecie estorsiva come consumata. 17. [OSCURATO:PERSONA], con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt.192, 533 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova testimoniale nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità concorsuale nella commissione del reato di cui al capo I). La Corte territoriale, in particolare, ha affermato che il ricorrente avrebbe adiuvato il fratello [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato di estorsione con la piena consapevolezza del disegno criminoso sotteso alla trattativa. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto accertato da entrambi i giudici di merito in ordine all’inesistenza di un sodalizio criminale fra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed al coinvolgimento del ricorrente nella sola vicenda narrata dal [OSCURATO:PERSONA], circostanze incontestabili che hanno condotto all’assoluzione dello stesso per tutte le altre imputazioni di estorsione, autoriciclaggio ed occupazione abusiva diverse da quella relativa all’appartamento da lui personalmente occupato. Entrambe le motivazioni sarebbero fondate su affermazioni apodittiche, ipotetiche e del tutto inidonee a chiarire in che cosa sarebbe consistito il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle condotte estorsive di cui al capo I). In particolare, è stato rimarcato che la sottrazione dei beni collocati nel garage e la vendita della roulotte sono state attribuite dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] al solo [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento all’odierno ricorrente. La difesa, con riferimento ai distacchi della corrente destinata all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato quanto dichiarato dalla coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla carenza di una indicazione specifica di [OSCURATO:PERSONA] quale autore del materiale distacco del cavo che dal garage nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] portava la luce alla casa occupata dal [OSCURATO:PERSONA]. 18. [OSCURATO:PERSONA],con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt.533 e 546 cod. proc. pen. e 62 n. 4 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno. La Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento “al valore del bene mobile danneggiato”, riferimento ritenuto del tutto incomprensibile ed illogico in considerazione del fatto che il danno ingiusto del reato di estorsione in esame è stato individuato dagli stessi giudici di merito nel “fatto immateriale di una supposta accelerata presa di possesso dell’appartamento occupato dal [OSCURATO:PERSONA]”. D’altro canto, l’ulteriore riferimento alla necessità di compiere una complessiva valutazione comprensiva del danno materiale e morale non sarebbe accompagnato da alcuna specifica valutazione di questa complessiva valenza, bensì esclusivamente da una formula di stile che peraltro, appare contrastante con quanto affermato dal primo giudice in ordine alla modesta gravità del fatto ed alla conseguente applicazione del minimo della pena (vedi pag. 77 della sentenza di primo grado). 19. Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e 114 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza dell’apporto causale. La Corte territoriale avrebbe in maniera del tutto illogica e contraddittoria affermato che la condotta del ricorrente sia identica a quella del fratello [OSCURATO:PERSONA], affermazione smentita da quanto in precedenza affermato dagli stessi giudici di appello in relazione al ruolo di dominus della vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e dall’estraneità del ricorrente alla materiale commissione delle intimidazioni diverse dai distacchi di luce (vedi pagg. 13, 44, 45, 46 e 48 della sentenza oggetto di ricorso). 20. Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 311 cod. pen. nonché mancanza motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di estorsione di lieve entità. La Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che nell’atto di appello erano già stati evidenziati tutti i profili tipici della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023 (natura e circostanze del fatto, scarsa gravità delle condotte minatorie, tenuità del danno) e, di conseguenza, argomentare in ordine alla configurabilità o meno di tale diminuente. 21. [OSCURATO:PERSONA], con l’ottavo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt.533-546 cod. proc. pen., 62-bis cod. pen., del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3-27 Cost. ed 11, 49, 117 della Carta dei diritti fondamentali della Comunità Europea nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della marginalità del contributo causale del ricorrente nell'unica fattispecie estorsiva per cui ha riportato condanna ed alla natura esclusivamente gregaria del suo ruolo con conseguente necessità di adeguare la pena alla concreta posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], posizione sicuramente diversa da quella ben più significativa del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti i giudici dell’appello avrebbero ignorato la minima importanza del contributo causale asseritamente fornito dal ricorrente, la straordinaria modestia del danno arrecato alla persona offesa, l’assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e la complessiva tenuità dell’intera vicenda, elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte distrettuale a mitigare la pena incongrua ed eccessiva determinata dal primo giudice. 22. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato continuato di estorsione. 23. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e della sua penale responsabilità. La Corte territoriale non avrebbe confutato i motivi di appello con cui si lamentava il mancato accertamento da parte del primo giudice della paternità degli episodi estorsivi commessi in danno del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e della loro idoneità a perfezionare la contestata estorsione; in particolare: ·In relazione all’episodio dell’interruzione dell’energia elettrica: la difesa ha affermato che, dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che quest’ultimo avrebbe chiesto spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA], il quale dava la colpa ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] che a loro volta negavano la responsabilità incolpandosi a vicenda per poi chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di riattaccare la corrente (pagg. 45, 47, 48, 64, 65 e 66 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 27 novembre 2019). ·In relazione all’episodio dell’armadio danneggiato: la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riferire che le era stata messa fretta per il rilascio dell'immobile “con l'offerta di inviare due ragazzi per smontarle l'armadio che invece era stato rotto e sbarbato" (pag. 48 della sentenza oggetto di ricorso nonché pagg. 66 e 67 della menzionata trascrizione), propalazioni sicuramente inidonee a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in tale episodio. ·Quanto al mancato rintraccio degli effetti personali della nonna della [OSCURATO:PERSONA] custoditi nel garage in uso al [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello si sarebbero limitati a valorizzare quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle confidenze fattele dalla nonna in ordine alla presenza di tali effetti personali all’interno della vettura del ricorrente. Ad opinione della difesa, tali dichiarazioni sarebbero state travisate dalla Corte di merito in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai riferito di aver collegato tale episodio alle pressanti richieste di lasciare l’immobile da lei occupato (pagg. 64, 68 e 69 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 27 novembre 2019). È stata, inoltre, eccepita la violazione del principio devolutivo in considerazione del fatto che i giudici di appello avrebbero utilizzato per giustificare la condanna due aspetti di violenza e minaccia (la vendita della roulotte ed il danneggiamento della vettura della [OSCURATO:PERSONA]) in relazione ai quali il Pubblico ministero non aveva proposto impugnazione nonostante il primo giudice li avesse ritenuti irrilevanti, prestandosi a spiegazioni di incerta attribuzione. 24. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. La motivazione sarebbe del tutto assente in relazione al motivo di appello con cui la difesa aveva chiesto l’applicazione del disposto dell’art. 114 cod. pen. in considerazione del ruolo marginale e subordinato rispetto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] svolto dall’odierno ricorrente. La complessiva motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, inoltre, manifestamente illogica nella parte in cui i giudici di merito, dopo aver affermato il ruolo preminente di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’intera fattispecie estorsiva, si sono determinati ad applicare un identico trattamento sanzionatorio ai due correi, senza tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a staccare il cavo che partendo dal garage nella sua disponibilità portava l’energia elettrica all’appartamento occupato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, l’ha condannata alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro 143,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633-639-bis, 56-629, 610 e 614 cod. pen. 26. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 629 cod. pen., travisamento del fatto nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di estorsione di cui ai capi E), G) ed H). 26.1. Con riferimento al capo E), la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alle doglianze difensive con cui si evidenziava che la sentenza di primo grado conterrebbe una descrizione delle condotte violente e minatorie non finalizzata all’indebita pretesa di somme di denaro da parte degli occupanti degli immobili dell’Inps ma al rilascio dell’immobile stesso, con conseguente insussistenza dell’elemento materiale del reato di estorsione. La motivazione non chiarirebbe, peraltro, se le violenze e minacce poste in essere fossero finalizzate alla riscossione dell’affitto o invece “una locupletazione che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe procurato dopo lo spoglio, locando, nelle sue intenzioni, a terzi” (vedi pag. 3 del ricorso). Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello sarebbe, a giudizio della difesa, coerente solo se il risultato voluto fosse il rilascio dell’immobile (con conseguente sussistenza del solo reato di cui all’art. 610 cod. pen.) e non se la violenza mirasse ad ottenere il canone di locazione, in quanto non ci sarebbe niente di più illogico “di blandire qualcuno promettendogli euro 10.000 al fine di farsi pagare 500 euro a stanza” (vedi pag. 4 del ricorso). Peraltro, le condotte attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero “accompagnate dalla richiesta di un comportamento rivolta alle persone offese” (vedi pag. 3 del ricorso) con conseguente sicura insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. 26.2. Con riferimento ai capi G) ed H), la motivazione sarebbe carente in ordine all’individuazione dell’ingiusto profitto ed erronea laddove i giudici di appello hanno affermato che “se non fosse stato pagato il canone non dovuto, si sarebbe dovuto liberare l’immobile” (pag. 62 della sentenza impugnata) senza individuare con precisione il fine a cui la violenza si è fatta mezzo. A giudizio della difesa, la prospettazione di una minaccia volta allo sgombero successiva alla richiesta di un canone non dovuto non sarebbe condotta idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di estorsione; ciò perché tra la minaccia e il comportamento richiesto deve sussistere un rapporto di mezzo a fine che sussista nel momento in cui la coartazione è posta in essere o tentata, essendo necessario individuare tale rapporto non rispetto una finalità illecita qualsiasi ma specificamente a quella che implica la qualifica ai sensi dell'articolo 629 cod. pen. 26.3. La ricorrente ha, inoltre, ritenuto ravvisabile un vistoso travisamento del fatto, in particolare i giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato quanto dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (a pagina 102 della trascrizione della sua deposizione “devi andare via lì ci sono i soldi del suo ragazzo”) nel senso “devi andare via o dare i soldi al mio ragazzo” mentre la lettura dell’intera deposizione ed, in particolare, delle frasi riportate nella pagina successiva della trascrizione (“Con me, perché mi hai colpito la porta?”) e della successiva risposta della [OSCURATO:PERSONA] “non ce l’ho niente con questa storia” dimostrerebbero inequivocabilmente che la ricorrente diceva all’[OSCURATO:PERSONA] di non sapere nulla della storia dei soldi e degli appartamenti. 27. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt.195, 500 e 512 cod. pen. conseguente all’illegittima acquisizione del verbale di s.i. rese da [OSCURATO:PERSONA]. 27.1. La ricorrente ha eccepito che la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come il Tribunale avesse acquisito le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 512, comma primo, cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge, avrebbe erroneamente acquisito tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. sul presupposto che il testimone sarebbe stato sottoposto a violenza/minaccia per indurlo a non deporre. Tale affermazione non terrebbe conto del fatto che l’art. 500 cod. proc. pen. regolerebbe – ad opinione della difesa- esclusivamente l’ipotesi in cui il soggetto, presente al dibattimento, si rifiuti di deporre previa investitura del ruolo qualificato di testimone e non la diversa ipotesi in cui il dichiarante non si presenti in udienza, ciò in considerazione della inesistenza di un meccanismo acquisitivo diretto fondato su fattori che abbiano perturbato la fonte inducendola a non presentarsi al dibattimento e del fatto che l’art. 514 cod. proc. pen. sancisce che i casi di acquisizioni consentite “integrino un numerus clausus insuscettibile di estensioni analogiche” (vedi pag. 8 del ricorso). 27.2. La difesa ha lamentato, inoltre, l’assenza dei concreti elementi per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia per non deporre; a tal fine non sarebbero, infatti, idonei e sufficienti né il mero racconto da parte del soggetto che si sottrae alla deposizione (perché in tal modo si creerebbe una circolarità soggetta all’arbitrio del dichiarante) né la testimonianza resa dalla polizia giudiziaria in violazione dell’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. La ricorrente afferma, infine, che la scelta dello [OSCURATO:PERSONA] di non sottoporsi all’esame sarebbe frutto di una sua libera scelta con conseguente operatività della norma di chiusura dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. La dedotta violazione di legge travolgerebbe, alla stregua della prova di resistenza, il capo M) di cui i verbali illegittimamente acquisiti sarebbero unica prova con effetto invalidante anche sugli altri capi. 28. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa in data 23 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Firenze lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 143,00 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 29. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato continuato di occupazione abusiva. 29.1. I giudici di merito, con motivazione a tratti inesistente e senza indicare specifici elementi a corredo della declaratoria di responsabilità, hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di portiere dello stabile, abbia tollerato l’occupazione abusiva di appartamenti dell’INPS e, quindi, che lo stesso debba rispondere a titolo di concorso nel reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per omesso controllo. A giudizio della difesa la motivazione non specificherebbe i periodi temporali di occupazione degli immobili, il contributo causale fornito dal ricorrente nelle contestate occupazioni abusive né elementi attestanti l’esistenza di rapporti di complicità o mera connivenza con gli autori materiali dei singoli reati. 29.2. È stato, in proposito, affermato che i giudici di appello non avrebbero correttamente valutato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] (dipendente della società cui era affidata la gestione degli immobili dell’Inps), il quale avrebbe riferito di essere stato informato dal [OSCURATO:PERSONA] -in occasione di un sopralluogo effettuato nel 2016- che alcuni degli appartamenti erano stati abusivamente occupati con la “supervisione” di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale, travisando le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto tali circostanze inidonee a dimostrare l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle contestate occupazioni con affermazione ritenuta apodittica e priva di fondamento probatorio; la difesa ha, in proposito, rimarcato l’incompatibilità -in punto di logica- tra l’affermazione di responsabilità ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito al [OSCURATO:PERSONA] la situazione di diffusa illegalità presente all’interno delle strutture abitative in esame. 29.3. La difesa ha, inoltre, lamentato l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle significative contraddizioni interne che le caratterizzano, avendo il dichiarante fornito tre versioni diverse in ordine ai rapporti economici intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione con cui i giudici di appello hanno fondato la condanna sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro evidente imprecisione ed inattendibilità in ordine alla motivazione ed all’importo della dazione di denaro in favore del ricorrente, sarebbe del tutto incoerente e contraddittoria, non spiegando le ragioni per cui le dichiarazioni di un teste giudicato inattendibile possano essere sufficienti per affermare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 29.4. La motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] possano rientrare nel concetto di connivenza non punibile sarebbe carente e meramente assertiva; in particolare i giudici di appello non avrebbero indicato le condotte omissive che avrebbero agevolato la commissione dei contestati reati di occupazione abusiva e non si sarebbero adeguatamente confrontati con le doglianze difensive con cui era stata rimarcata la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] con conseguente carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 30. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni poste a fondamento della richiesta difensiva con conseguente carenza di motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 1.1. Secondo quanto stabilito dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. “se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini” le dichiarazioni da essa rese non possono essere utilizzate. [OSCURATO:PERSONA] intende, sul punto, conformarsi al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. rispetto ai fatti oggetto di accertamento (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 280277 – 01; Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288177 - 01). Ne consegue, pertanto, che le vicende devono presentare caratteristiche tali da consentire di ravvisare, in concreto, la presenza di elementi dotati di adeguato spessore indiziante, idonei ad attribuire al dichiarante la qualità sostanziale di indagato, non essendo a tal fine sufficienti meri sospetti, congetture investigative o intuizioni personali dell’autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 – 01). La verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale «della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279606). La sanzione dell’inutilizzabilità non postula, infatti, che il dichiarante abbia già acquisito la veste formale di imputato o di indagato, trovando applicazione anche nei confronti di chi, pur versando sostanzialmente in tale condizione, non ne abbia ancora assunto la qualifica processuale (Sez. 2, n. 1863 del 19/12/2005, Portogallo, Rv. 233362 - 01; Sez. 6, n. 12174 del 17/12/2004, Napoli, Rv. 231719 - 01). Spetta al giudice, dunque, verificare in termini sostanziali -prescindendo da indici formali, quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l’oggettiva attribuibilità della qualità di indagato al soggetto nel momento in cui le dichiarazioni siano rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030- 01; Sez. 6, n. 25425 del 4/03/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279606 - 01). 1.2. La sentenza impugnata si è discostata dai principi sopra richiamati, fondando l’affermazione di responsabilità su dichiarazioni assunte in violazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., con conseguente indebita utilizzazione di prove che avrebbero dovuto essere espunte dal compendio probatorio. Deve, al riguardo, essere evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati escussi, nel corso delle indagini preliminari, quali persone informate sui fatti e, successivamente, esaminati come testimoni nel giudizio di primo grado, nonostante che, sin dal momento della prima escussione, risultassero già attinti da gravi indizi di reità in ordine al reato di occupazione abusiva. Né può trascurarsi che sussisteva un incontestabile nesso di collegamento probatorio tra i reati contestati agli imputati nel presente procedimento e le occupazioni sine titulo degli alloggi di proprietà dell’INPS realizzate dai medesimi dichiaranti in epoca anteriore alla loro audizione. Invero, dalla ricostruzione fattuale recepita in entrambe le sentenze di merito emerge con chiarezza che tali soggetti furono sottoposti a sommarie informazioni quando era già emersa, in termini di certezza, la loro abusiva occupazione degli immobili dell’INPS, dovendosi ribadire che l’operatività delle garanzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen. prescinde dall’avvenuta o meno formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Sotto il medesimo profilo, risulta parimenti erronea la loro successiva escussione nella veste di testimoni nel corso del dibattimento, giacché, già prima del loro esame, erano stati assunti altri testimoni dell’accusa che avevano puntualmente chiarito il pieno coinvolgimento dei predetti nelle reiterate violazioni degli artt. 633 e 639-bis cod. pen. oggetto di attenzione investigativa. Ne deriva che l’assunzione della prova dichiarativa in assenza delle prescritte avvertenze e garanzie ha determinato una violazione delle regole poste dall’art. 64 cod. proc. pen., con ricadute dirette sul regime di utilizzabilità del materiale così formato. Peraltro, non vi è spazio per dubitare del collegamento tra i reati di violenza privata, estorsione, sfruttamento del lavoro ed autoriciclaggio contestati agli imputati e le occupazioni abusive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve, in proposito, essere rimarcato come le condotte criminose oggetto del presente procedimento fossero funzionalmente orientate allo sfruttamento, da parte degli imputati, dello stato di inferiorità dei predetti soggetti, i quali venivano costretti a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi accoliti somme di denaro quale prezzo imposto per poter permanere all’interno delle abitazioni che i ricorrenti avevano loro illecitamente procurato. Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui valorizza tali dichiarazioni senza confrontarsi con la loro inutilizzabilità e senza verificare l’effettiva qualità sostanziale rivestita dai dichiaranti al momento delle rispettive escussioni, risulta viziata, imponendo la rinnovata valutazione del compendio probatorio alla luce dei richiamati principi e delle connesse preclusioni probatorie. 1.3. Deve, peraltro, rilevarsi l’erroneità dell’assunto fatto proprio dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che le già menzionate persone offese dei reati di cui agli artt. 610, 629 e 603- bis cod. pen. sarebbero state correttamente escusse nella veste di testimoni sul presupposto che le stesse non sarebbero state autrici materiali delle invasioni degli alloggi dell’INPS, essendosi limitate a fare ingresso in immobili previamente invasi dagli imputati su indicazione di questi ultimi. Una simile ricostruzione, tuttavia, non considera che, in tali frangenti, l’offesa al bene giuridico presidiato dall’art. 633 cod. pen. si è arricchita di un quid novi, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, in quanto riconducibile ad una condotta autonoma e ulteriormente lesiva posta in essere dai dichiaranti. Occorre, in proposito, ribadire che la fattispecie di invasione di terreni o edifici prevista dall’art. 633 cod. pen. postula una condotta strutturalmente complessa, la quale non si esaurisce nell’arbitraria introduzione nel bene altrui, ma richiede altresì la finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, mediante l’instaurazione di un rapporto di fatto incompatibile con quello del titolare del diritto. Ne discende che l’ingresso successivo in un immobile già oggetto di precedente invasione non è, di per sé, elemento idoneo ad escludere la riferibilità ai nuovi occupanti di una autonoma condotta penalmente rilevante, ove essa sia sorretta dalla volontà di mantenere l’occupazione e di consolidare un potere di fatto sul bene, con conseguente protrazione e aggravamento della compressione delle prerogative dominicali. L’ulteriore permanenza e l’utilizzazione dell’alloggio, in quanto espressive di un distinto atteggiarsi della signoria di fatto sul bene, integrano dunque un apporto causale proprio, idoneo ad ampliare l’offesa già prodotta. In tale prospettiva, giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nei reati a carattere permanente, qualunque forma di agevolazione o contributo prestato prima della cessazione della condotta tipica integra concorso nel reato, quanto meno sotto il profilo morale. Ne consegue che risponde del delitto anche chi, pur non avendo partecipato alla fase iniziale dell’invasione ex art. 633 cod. pen., intervenga successivamente per rafforzare o protrarre l’azione criminosa, concorrendo così alla sua permanenza (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco, Rv. 274902 – 01). Tutto ciò premesso va rimarcato come l'assunzione di informazioni senza il rispetto delle garanzie difensive, in applicazione dei principi giuridici appena esposti, imponga di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Va, infine, rilevato come il ricorrente abbia puntualmente assolto l’onere di specificazione in ordine all’incidenza dell’eventuale espunzione dei risultati delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili ai fini della c.d. “prova di resistenza” (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Il ricorso ha, infatti, correttamente evidenziato che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’elemento decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità penale degli imputati, con riguardo a tutti gli episodi oggetto di contestazione, è rappresentato dalle dichiarazioni — inutilizzabili per le ragioni già illustrate — rese dai soggetti ora menzionati. Sul punto giova richiamare l’insegnamento di Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249-01, secondo cui la decisione impugnata, quand’anche formalmente viziata per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, va annullata solo ove si accerti che la prova illegittimamente acquisita abbia esplicato una efficacia dimostrativa determinante nel percorso argomentativo del giudice di merito, incidendo in modo reale sul convincimento e sul dictum, nel senso che l’opzione decisoria adottata non sarebbe stata la medesima senza l’utilizzazione di quella risultanza, pur in presenza di altri elementi probatori, di per sé ritenuti non sufficienti a sorreggere identico esito. In motivazione, Sez. U, Tammaro richiama, a sua volta, anche Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210199-01, che, sebbene riferita a ipotesi di inutilizzabilità conseguenti a innovazioni legislative, ha affermato che il procedimento probatorio deve considerarsi ancora “in fieri” allorché la Corte di Cassazione sia investita del sindacato sulla motivazione concernente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; con la conseguenza che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, la stessa Corte ha il potere-dovere di rilevare che la decisione gravata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto difetto di utilizzazione. Tale evenienza ricorre anche nel caso in esame, per la totalità dei ricorrenti: il vizio di inutilizzabilità si riverbera, infatti, in un vizio motivazionale, poiché la motivazione valorizza in modo centrale apporti dichiarativi che devono essere espunti dal compendio, con ciò imponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché proceda alla verifica della “resistenza” della decisione una volta sottratte le risultanze probatorie dichiarate inutilizzabili. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione che attiene al merito e che è rimessa al giudice del rinvio, il quale, nella pienezza dei suoi poteri decisori, dovrà apprezzare in concreto se, eliminati gli elementi acquisiti contra legem, residuino ulteriori prove, autonomamente idonee e di per sé sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale degli imputati. Va, altresì, ricordato che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può procedere a una rinnovata valutazione del fatto con autonomia di giudizio, non rimanendo vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma potendo accedere a una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, all’esito della quale è legittimato ad approdare anche a soluzioni diverse da quelle raggiunte dal precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. Rv. 285801-02). Pertanto, alla luce dei principi richiamati, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché verifichi la tenuta logica e probatoria degli elementi residui nonché l’eventuale rilevanza di ulteriori risultanze, e proceda, conseguentemente, a un nuovo giudizio conforme ai criteri sopra delineati in relazione ai delitti di cui ai capi b), d), e), f), g), h), i), n) ed o). 2. La pronuncia di annullamento con rinvio, adottata in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve essere estesa, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrendone i presupposti normativamente richiesti, ancorché costoro non abbiano articolato autonome e specifiche censure in relazione al medesimo segmento decisorio oggetto di caducazione, afferente all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati. Sul punto, è opportuno ribadire che, ai fini dell’operatività dell’istituto dell’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, il coimputato deve essere qualificato come “non ricorrente” non soltanto quando sia rimasto estraneo al giudizio di legittimità ma anche quando, pur partecipandovi, non abbia investito con un motivo puntuale la parte della sentenza poi annullata in accoglimento di doglianze prive di carattere esclusivamente personale. In altri termini, la mera presenza nel giudizio di cassazione non esclude l’applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen. qualora l’impugnazione non abbia preso di mira, con specifica devoluzione, il punto oggetto della decisione rescindente. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l’effetto estensivo dell’annullamento opera in favore di tutti i coimputati che versino nella medesima condizione processuale e sostanziale, allorché la statuizione rescindente sia sorretta, come nella fattispecie, da motivi di natura oggettiva poiché inerenti all’oggettiva inutilizzabilità delle prove poste a fondamento della decisione e, pertanto, non riconducibili a ragioni strettamente personali (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756 – 01; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686-01; Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Germinario, Rv. 278226 – 01; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939 - 02). Ne deriva che l’annullamento pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere esteso anche agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la censura accolta non attiene a profili individuali o esclusivamente personali, bensì involge un vizio che incide oggettivamente sul compendio probatorio utilizzato; di talché la ratio decidendi impone l’adozione della medesima soluzione rescindente anche in favore dei coimputati che non abbiano formalmente impugnato, con specifico motivo, tale parte della decisione. 3. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (con il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono carenza di motivazione in ordine alla rispettiva penale responsabilità per i reati di cui ai capi E), G) ed H), sono fondati. Occorre, in via preliminare, rilevare come i giudici di merito abbiano ancorato l’affermazione di colpevolezza dei ricorrenti in modo pressoché esclusivo al contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. da 37 a 46 della pronuncia di primo grado e pagg. da 50 a 62 della decisione impugnata). Tuttavia, per quanto già esposto al paragrafo n. 1, le predette deposizioni risultano inutilizzabili, poiché assunte in violazione del disposto degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., con correlata assenza di un supporto probatorio legittimamente acquisito idoneo a sorreggere il giudizio di responsabilità. Ne deriva che, espunte dal materiale valutabile le sole risultanze probatorie effettivamente valorizzate a fondamento dell’affermazione di colpevolezza, residua una carenza assoluta di prova circa la responsabilità penale dei ricorrenti in ordine ai reati di cui ai capi E), G) ed H). Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tali capi, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto, nel rispetto dei principi di diritto sopra richiamati. 4. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed il primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato continuato di occupazione abusiva, sono fondati. La decisione di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta fondata in via determinante sulle dichiarazioni –anch’esse da ritenersi inutilizzabili perché acquisite in violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.– rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. da 60 a 66 della sentenza di primo grado e pagg. da 64 a 69 e 78-79 della sentenza oggetto di impugnazione). Le ulteriori emergenze dichiarative, pure richiamate dai giudici del merito, non apportano, per contro, alcun elemento logico e direttamente dimostrativo idoneo a collegare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle contestate occupazioni abusive risolvendosi, al più, in riferimenti di contesto privi di univoca valenza indiziante. In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA], custode degli stabili Inps di via Monteverdi 11, 13 e 15, si è limitato a riferire che [OSCURATO:PERSONA] era custode degli immobili siti in via Monteverdi 70 e 72 e che tali stabili erano interessati da numerose occupazioni abusive; il teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio manutenzione della società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare dell’Inps, ha, addirittura, dichiarato di essere stato avvisato da [OSCURATO:PERSONA] circa il preoccupante incremento delle occupazioni abusive in occasione di un sopralluogo svolto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] “nel 2016 o 2017” (cfr. pagg. da 11 a 13 della sentenza di primo grado). Tali dichiarazioni, per come riportate e valorizzate dai giudici di merito, non contengono elementi specifici e individualizzanti atti a sostenere –oltre il ragionevole dubbio– un contributo concorsuale dei ricorrenti nella consumazione delle condotte di occupazione abusiva. In definitiva, l’accertata inutilizzabilità delle principali (e sostanzialmente uniche) risultanze probatorie poste a base della condanna, unitamente all’assenza di autonome evidenze idonee a colmare il vuoto dimostrativo, impone l’annullamento della sentenza impugnata anche in relazione al reato continuato di occupazione abusiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. 5.I motivi con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (secondo, terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; primo, secondo e terzo motivo dedotti da [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo dedotto daAlessandro [OSCURATO:PERSONA]) sono fondati. 5.1. Deve, in via preliminare, essere nuovamente riaffermata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché acquisite in violazione delle garanzie sancite dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., secondo quanto già puntualmente illustrato al § 1. Né può ritenersi che le ulteriori risultanze istruttorie valorizzate dai giudici del merito –la deposizione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioni telefoniche richiamate nelle sentenze di merito e le due dichiarazioni sottoscritte dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 16/12/2017– siano idonee a supplire alla carenza probatoria così determinatasi, difettando di un apporto dimostrativo univoco in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. -come puntualmente detto dalle difese in tema di prova di resistenza- Tali emergenze, infatti, alla luce del complessivo percorso motivazionale (cfr. pagg. 20-24 e 48-53 della sentenza di primo grado nonché pagg. da 42 a 50 della pronuncia impugnata), si risolvono in elementi meramente descrittivi del contesto e in dati di contorno, privi di una specifica, convergente e non equivoca valenza indiziante; elementi che, per grado di precisione, gravità e significatività, non appaiono quindi sufficienti a fondare un giudizio di certezza processuale circa l’integrazione della fattispecie incriminatrice contestata. 5.2.Tanto premesso, va rilevata la fondatezza delle doglianze con le quali i ricorrenti hanno denunciato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, si affida a considerazioni formulate in modo eccessivamente conciso e scarsamente individualizzante, senza dar conto, con argomentazione puntuale e coerente, delle specifiche censure articolate nei rispettivi atti di gravame. In particolare, la Corte territoriale non risulta essersi adeguatamente confrontata con i rilievi difensivi relativi, tra l’altro, alla genericità del percorso motivazionale del primo giudice e alla dedotta mancanza di prova circa la concreta configurabilità del delitto di estorsione. 5.3. Più nello specifico, merita di essere rimarcato come i giudici di appello non abbiano offerto un’adeguata e persuasiva giustificazione in ordine all’effettiva idoneità intimidatoria delle condotte ascritte nel capo di imputazione. La Corte distrettuale, limitandosi a richiamare, con affermazioni di taglio meramente assertivo e congetturale, una non meglio precisata “situazione di sopraffazione e conseguente disagio materiale e psichico” (cfr. pag. 50 della sentenza impugnata), non ha preso in considerazione –né ha confutato con argomenti specifici– i dati dichiarativi di segno diverso segnalati dalle difese. Invero, il [OSCURATO:PERSONA], nel corso della deposizione resa in dibattimento, ha riferito: di non avere mai subito violenze, minacce o intimidazioni finalizzate a costringerlo ad abbandonare l’appartamento da lui occupato; di non avere mai provato timore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; di avere autonomamente deliberato di rilasciare l’immobile, accettando la somma di euro 3.200,00 quale corrispettivo; che tale scelta era stata determinata dal negativo andamento della gestione del garage da lui condotto e dalla sopravvenuta opportunità lavorativa ad Itri. Sennonché, a fronte di tali indicazioni, la pronuncia gravata non esplicita adeguatamente per quali ragioni dette dichiarazioni dovrebbero ritenersi recessive o comunque non decisive né chiarisce come, pur in presenza di un simile narrato, possa dirsi integrata la componente della minaccia richiesta per la configurabilità dell’estorsione. La sentenza impugnata omette, pertanto, di misurarsi con la deduzione difensiva secondo cui, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], emergerebbe l’insussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia, difettando –in capo ai destinatari delle condotte– la percezione della prospettazione di un male ingiusto, riconducibile alla volontà degli agenti, quale strumento di coazione finalizzato all’abbandono dell’appartamento. Anche sotto tale profilo, la motivazione si arresta a formule generiche, senza ricostruire in concreto l’effettivo significato oggettivo delle asserite intimidazioni e la loro incidenza sulla sfera di autodeterminazione della persona offesa. 5.4.Parimenti non risulta affrontata, con adeguata struttura argomentativa, la censura concernente la dedotta mancanza di prova di una diretta correlazione tra i ritenuti comportamenti intimidatori e il rilascio anticipato dell’immobile. La Corte territoriale, in particolare, non indica quali elementi logici o probatori consentano di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] si sia allontanato in ragione delle minacce, anziché –come dallo stesso riferito e come rimarcato dalla difesa– per avere già reperito casa e lavoro ad Itri, senza peraltro manifestare l’intenzione di permanere nell’appartamento. Ne consegue che la motivazione si appalesa, in conclusione, carente di un effettivo scrutinio circa la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra le condotte intimidatorie ipotizzate e l’anticipazione del rilascio dell’abitazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi in una mera enunciazione del risultato senza l’esplicitazione del percorso logico-giuridico che dovrebbe sorreggerlo. 5.5. Analoga insufficienza argomentativa è ravvisabile con riguardo al profilo dell’ingiusto profitto e del correlativo danno, non avendo i giudici di merito adeguatamente chiarito se e in quale misura le condotte ritenute intimidatorie abbiano determinato, in capo ai ricorrenti, un profitto indebito e comunque estraneo al rapporto intercorso. Le risultanze istruttorie –per come correttamente riportate dalle difese–attestano come l’eventuale coartazione abbia riguardato unicamente l’anticipazione dei tempi di riconsegna dell’immobile, senza incidere sulle condizioni economiche dell’accordo. In particolare, la decisione gravata non spiega in che modo la condotta contestata avrebbe modificato l’assetto patrimoniale del rapporto, posto che non risulta mutata né la causa dell’intesa (pagamento quale corrispettivo del rilascio), né le condizioni economiche che il [OSCURATO:PERSONA] aveva liberamente accettato. A fronte di tali dati storico-fattuali, la sentenza impugnata non evidenzia quali conseguenze economicamente sfavorevoli la persona offesa avrebbe patito per effetto delle condotte ascritte ai ricorrenti né indica quale rinuncia ad una legittima aspettativa patrimoniale sarebbe stata imposta alla vittima in ragione del rilascio anticipato dell’appartamento già liberamente determinato. Ancora, difetta qualsivoglia puntuale valutazione circa l’esistenza di un interesse economicamente apprezzabile del [OSCURATO:PERSONA] a permanere nell’immobile sino alla scadenza originariamente prospettata, interesse che –ove sussistente– avrebbe dovuto essere specificamente individuato e argomentato, al fine di rendere intellegibile l’assunto della realizzazione di un danno ingiusto e, specularmente, di un profitto non dovuto. 5.6. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi apparente, risolvendosi in una sintetica rievocazione della vicenda processuale e del materiale probatorio senza alcuna effettiva valutazione critica delle censure prospettate in sede di appello e senza l’indicazione di un adeguato apparato logico-argomentativo in ordine: alla concreta portata intimidatoria delle condotte; alla percezione, da parte dei destinatari, della minaccia di un male ingiusto riconducibile alla volontà degli agenti; alla sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte e il rilascio anticipato dell’immobile nonché alla configurabilità di un ingiusto profitto con correlativo danno in capo alla persona offesa. Tale mancanza di un adeguato percorso logico-giuridico comporta la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti e impone, anche in applicazione dei principi di diritto richiamati al paragrafo 1 della presente decisione, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello fiorentina che dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. In sede di rinvio il giudice di merito sarà chiamato a rivalutare, con puntuale e coerente analisi delle risultanze probatorie, la fondatezza delle censure difensive formulate, verificando -in particolare- la sussistenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie di estorsione contestata e l’eventuale riferibilità soggettiva delle condotte ai singoli ricorrenti. 6. Il quarto motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al suo coinvolgimento nel reato di estorsione di cui alla lettera I) è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto integrato il concorso del ricorrente nella condotta estorsiva valorizzando, in via sostanzialmente esclusiva, il preteso coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei reiterati distacchi del cavo destinato ad alimentare di energia elettrica l’appartamento occupato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Tale approdo è raggiunto attraverso un percorso argomentativo che si connota per tratti marcatamente assertivi e congetturali poiché l’addebito viene desunto unicamente da quanto genericamente riferito da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esame dibattimentale. In particolare, la Corte di merito richiama la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli avrebbe subito plurime interruzioni della fornitura elettrica, materialmente eseguite da [OSCURATO:PERSONA], giacché il cavo che riforniva l’abitazione traeva origine da un garage nella disponibilità di quest’ultimo; aggiungendo che, interpellato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai responsabili, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato “a volte [OSCURATO:PERSONA] e a volte [OSCURATO:PERSONA]”, coinvolgimento che, peraltro il ricorrente avrebbe sempre negato nei colloqui con il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. da 42 a 50 della sentenza impugnata). Orbene, siffatta trama motivazionale non si confronta in modo adeguato con i requisiti della prova richiesti in tema di concorso nel delitto di estorsione, giacché non offre elementi logico-probatori specifici e individualizzanti atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente partecipato, con contributo causale e con la necessaria adesione psicologica, alla realizzazione della condotta intimidatoria oggetto di giudizio. Le circostanze valorizzate risultano, per un verso, generiche ed equivoche –essendo riferite dal [OSCURATO:PERSONA] in termini non univoci quanto a modalità, tempi e collegamento effettivo tra i distacchi e l’odierno ricorrente– e, per altro verso, prive di riscontri esterni, poiché l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] discende da una mera indicazione “di seconda mano” proveniente da [OSCURATO:PERSONA], mai direttamente verificata dal dichiarante e non corroborata da ulteriori acquisizioni oggettive. Ne consegue che l’inferenza compiuta dalla Corte di appello, lungi dal fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, si risolve in un improprio slittamento verso forme di responsabilità oggettiva, poiché l’addebito viene ricostruito per mera contiguità con i coimputati e sulla base di indizi sopravvalutati, senza che essi evolvano, nella loro considerazione unitaria, in una rappresentazione complessiva dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio. In tale prospettiva, la motivazione impugnata si presenta, altresì, carente nella parte in cui omette di misurarsi con dati di contesto di segno contrario, ed in particolare con l’accertata estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle ulteriori imputazioni originariamente addebitategli che ha condotto alla sua assoluzione per tutte le contestazioni ad eccezione di quella concernente l’appartamento da lui personalmente occupato. Tale elemento, lungi dall’essere di per sé decisivo, avrebbe richiesto un vaglio motivazionale più rigoroso e puntuale circa l’effettiva partecipazione dell’imputato all’isolato episodio estorsivo, non potendosi colmare il deficit dimostrativo con congetture o automatismi inferenziali. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. La sentenza deve essere, pertanto, annullata in relazione al reato di estorsione di cui alla lettera I) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, affinché proceda a un rinnovato esame del materiale probatorio utilizzabile e dia conto, con motivazione non apparente, della sussistenza –o meno– di un contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] sorretto da prova oltre il ragionevole dubbio, ciò in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 7. I motivi con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 603-bis cod. en (5, 6, 7, 8, 9, e 10 del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], 4 del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), sono fondati. 7.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. “doppia conforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio. Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salomone, Rv. 276753-01;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, Cancelmo, non massimata; Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente. Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01). 7.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente. Va, ancora, ricordato che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata e Sez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, Franchini, non massimata). Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione. 7.3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. erano state sottoposte a critica dall’odierno ricorrente, con specifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta deduzioni mentre avrebbero imposto un'opera di rinnovato e approfondito confronto. Non è detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti negli atti di appello, e su di essi non vi è adeguata valutazione nella sentenza impugnata che è, infatti, costituita da frasi di carattere generale estremamente sintetiche ed apodittiche; argomentazioni che, oltre a non consentire di comprendere se le doglianze difensive siano state effettivamente valutate, non rivelano l'esame delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio, in tal modo impedendo di accertare se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che deve caratterizzare il lavoro del giudice dell'impugnazione quando respinge un motivo di appello. Le sintetiche ed assertive considerazioni espresse dalla Corte distrettuale a sostegno della decisione adottata risultano, senza alcun dubbio, avulse da un effettivo confronto con plurime rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente con conseguente fondatezza delle doglianze dedotte in questa sede. 7.4.I giudici di appello, pur avendo premesso una corretta ricognizione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità del delitto previsto dall’art. 603-bis cod. pen., hanno poi sviluppato una motivazione meramente assertiva, connotata da un’eccessiva sinteticità e da profili di genericità, limitandosi a ritenere integrati tanto le condizioni di sfruttamento quanto lo stato di bisogno sulla base di enunciazioni apodittiche. In particolare, la Corte territoriale ha desunto la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie: (a) dalla circostanza che i lavoratori di nazionalità rumena risultavano formalmente qualificati come lavoratori autonomi, mentre, in concreto, avrebbero espletato mansioni riconducibili al lavoro subordinato; (b) dall’assunto che l’assunzione e la prosecuzione del rapporto sarebbe stata condizionata alla restituzione mensile del 50% dei compensi percepiti; (c) dall’ulteriore rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato il vincolo con ciascun lavoratore inducendolo ad abitare in alloggi Inps abusivamente occupati e, in caso di cessazione del rapporto, imponendogli di lasciare l’abitazione. Tali conclusioni, tuttavia, sono formulate senza che la sentenza dia conto delle fonti di prova poste a fondamento di ciascuna affermazione né espliciti il procedimento logico-inferenziale che condurrebbe a ritenere dimostrati, oltre il ragionevole dubbio, i presupposti tipici della norma incriminatrice. La pronuncia di secondo grado si connota, pertanto, per un radicale deficit motivazionale, poiché risulta priva di qualsivoglia effettiva disamina delle argomentazioni con le quali l’appellante aveva specificamente dedotto l’insussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. né le ragioni del rigetto delle censure difensive possono ricavarsi, in via implicita, dal complessivo iter argomentativo posto a base della decisione impugnata, che si caratterizza per una sostanziale elusione dei temi devoluti. Va, inoltre, rilevato che, a fronte dell’omessa risposta a doglianze puntuali e decisive, non è consentito al giudice di legittimità colmare le lacune motivazionali ricostruendo ex post un percorso giustificativo attraverso la selezione del materiale probatorio evincibile dalle sentenze di merito, poiché ciò si tradurrebbe in un improprio giudizio sul fatto, estraneo ai confini del sindacato demandato a questa Corte, che è circoscritto alla verifica della tenuta logica e della completezza della motivazione del provvedimento impugnato. 7.5. Nello specifico, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con quanto dedotto nell’atto di appello circa l’inidoneità, ai fini della sussistenza dello “stato di bisogno”, della mera necessità di reperire un’occupazione e un alloggio, circostanze che – secondo la prospettazione difensiva – attesterebbero, al più, un generico disagio dei lavoratori assunti dal [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non chiarisce, infatti, se e in che misura sia stata accertata quella condizione di grave vulnerabilità idonea a comprimere la libertà negoziale dei singoli lavoratori sino a indurli ad accettare condizioni che, in situazioni ordinarie, non avrebbero accettato né esplicita il ragionamento che condurrebbe a ritenere integrato l’elemento dell’approfittamento richiesto dalla norma incriminatrice. Parimenti ignorata risulta la censura con cui la difesa aveva evidenziato che la sistemazione abitativa fornita dal [OSCURATO:PERSONA] ai suoi operai, essendo intervenuta successivamente all’instaurazione del rapporto lavorativo, non potrebbe, per ciò solo, fungere da indice rivelatore di uno stato di bisogno preesistente e causalmente idoneo a condizionare la scelta del lavoratore, difettando in tal modo il necessario nesso tra condizione soggettiva di vulnerabilità e accettazione di condizioni di impiego asseritamente deteriori. 7.6. Ulteriormente, la Corte di merito non ha fornito alcuna risposta alle doglianze relative alla lamentata genericità della decisione di primo grado nella parte in cui non avrebbe puntualmente individuato: le mansioni concretamente svolte dai singoli dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]; le specifiche condizioni di lavoro e di alloggio; l’orario effettivamente praticato; l’eventuale assenza di pause, riposi e ferie; il trattamento economico deteriore nonché l’asserito assoggettamento dei lavoratori a condizioni lavorative, metodi di controllo o sistemazioni alloggiative degradanti. Proprio su tali profili, che costituiscono l’ossatura degli indici sintomatici dello sfruttamento e la base fattuale per la verifica dello stato di bisogno, la motivazione impugnata non espone alcuna specifica valutazione, risolvendosi in un vuoto argomentativo che incide sul nucleo essenziale della decisione. La carenza motivazionale assume, peraltro, connotati ancora più gravi alla luce della dedotta mancata escussione dei lavoratori indicati nel capo d’imputazione come soggetti “sfruttati” dal ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di circostanza che la difesa aveva prospettato come decisiva ai fini della tenuta dell’impianto accusatorio e che, nondimeno, viene del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per cui l’accertamento degli elementi costitutivi del reato sarebbe comunque affidabile nonostante l’assenza delle principali fonti dichiarative dirette. La sentenza impugnata omette, inoltre, di confrontarsi con la specifica doglianza secondo cui gli elementi tipici della fattispecie non sarebbero desumibili neppure dalle deposizioni dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali – per come richiamato nell’atto di appello – avrebbero, in sostanza, escluso di trovarsi in condizioni di soggezione, trattandosi di cittadini comunitari dotati di significativa esperienza lavorativa, titolari di partita IVA e muniti di attrezzature tali da consentire lo svolgimento dell’attività in autonomia. A fronte di tale prospettazione, la Corte distrettuale avrebbe dovuto spiegare, con motivazione puntuale, in che modo sarebbe stato comunque accertato lo “stato di bisogno” del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, il relativo approfittamento nonché quali specifiche condizioni di sfruttamento sarebbero state concretamente imposte e accettate in ragione della vulnerabilità. 7.7. Da ultimo, i giudici di secondo grado hanno tralasciato di confutare quanto dedotto in appello circa la non univoca significatività di alcune espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione telefonica intercettata –nella quale egli si era qualificato come “il padrone del vapore” e aveva affermato di sfruttare i suoi operai– evidenziandosi come tali frasi, per la loro natura assertiva e colloquiale, non sarebbero di per sé idonee a dimostrare, in termini precisi e inequivoci, l’effettivo sfruttamento dei lavoratori secondo i parametri normativi, in mancanza di una puntuale ricostruzione delle condizioni di impiego e dell’eventuale coazione economico-sociale subita dai lavoratori. 7.8. Deve, da ultimo, essere nuovamente rimarcata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto acquisite in violazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., secondo quanto già diffusamente chiarito al § 1, con conseguente preclusione del loro impiego ai fini della ricostruzione del fatto e della valutazione della responsabilità. Né, per altro verso, le ulteriori risultanze istruttorie poste a fondamento delle decisioni di merito – segnatamente, le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l’intercettazione n. 1086 del 04/12/2017– risultano idonee a colmare tale deficit probatorio, non apportando elementi dotati di univocità dimostrativa in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 603-bis cod. pen. Tali risultanze, infatti, come emerge dal complessivo iter argomentativo delle due pronunce di merito (cfr. pagg. 30-31 e 68-73 della sentenza di primo grado nonché pagg. 79-83 della pronuncia impugnata), si risolvono in dati di cornice e in riferimenti di contesto, privi di una determinata e convergente valenza indiziante, e comunque inidonei, per significatività, a fondare un giudizio di certezza processuale circa l’integrazione della fattispecie incriminatrice. 7.9. La validità delle censure difensive comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze affinché i giudici di merito, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, possano valutare la fondatezza o meno delle doglianze difensive, fornendo una motivazione effettiva sui profili devoluti, con particolare riguardo all’accertamento dello stato di bisogno, del relativo approfittamento e delle concrete condizioni di sfruttamento rilevanti ai sensi dell’art. 603-bis cod. pen. 8. Il quinto motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di autoriciclaggio, è assorbito dall’accoglimento dei motivi che investono la sussistenza dei reati presupposti, oggetto di contestazione ai capi B), E), F), G), H), I) ed N). 8.1. Giova precisare, in termini generali, che la fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. presuppone, sul piano logico-giuridico, l’esistenza di un delitto non colposo generatore di proventi illeciti, dei quali l’agente abbia successivamente compiuto attività di impiego, sostituzione o trasferimento, in modo concretamente idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Ne deriva che la verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’autoriciclaggio non può essere utilmente svolta senza una previa, e imprescindibile, delibazione circa la configurabilità – quantomeno in astratto – dei reati dai quali i proventi dovrebbero provenire. In questa prospettiva, l’esame delle doglianze difensive relative all’autoriciclaggio impone, quale passaggio prodromico, l’accertamento della tenuta della motivazione e della corretta applicazione della legge in punto di esistenza dei delitti presupposti indicati nei capi B), E), F), G), H), I) ed N) nonché della riconducibilità ad essi dei profitti che si assumono trasferiti o reimpiegati dal [OSCURATO:PERSONA]. Solo all’esito di tale verifica è possibile apprezzare se sussista il necessario nesso di derivazione tra il reato fonte e le successive operazioni di movimentazione o reimpiego, e, correlativamente, se le condotte contestate presentino quelle caratteristiche di concreta idoneità dissimulatoria richieste dalla norma incriminatrice. 8.2. Orbene, nel caso di specie, l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai reati presupposti sopra menzionati assorbe, per evidenti ragioni di consequenzialità, ogni autonoma valutazione circa la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. Deve essere, infatti, evidenziato che venendo meno la base accertativa relativa alla configurabilità dei delitti da cui dovrebbero provenire i proventi, resta priva di fondamento l’ulteriore accertamento sulla sussistenza dell’autoriciclaggio, che su tali presupposti storico- fattuali necessariamente si innesta. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiarato assorbito, restando demandato al giudice del rinvio il compito di riesaminare, in via prioritaria, la sussistenza dei reati presupposti ai capi B), E), F), G), H), I) ed N), e di rivalutare, solo in caso di esito positivo di tale rinnovata delibazione, la configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio e la riferibilità della stessa all’odierno ricorrente, mediante motivazione coerente, completa e conforme ai principi di diritto applicabili. 9. I motivi con cui [OSCURATO:PERSONA] (11, 12 e 13 del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], 6 del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62-bis cod. pen., al rigetto dell’applicazione della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023 nonché alla determinazione della pena, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi in tema di responsabilità. 10. Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, 62-bis, 114 cod. pen. nonché al rigetto dell’applicazione della speciale diminuente introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale del 15 giugno 2023, sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi in tema di sussistenza del reato di cui al capo I). 11. Il secondo motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è assorbito dall’accoglimento del motivo in tema di sussistenza del reato di cui al capo I). 12. Il secondo motivo di impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è assorbito dall’accoglimento del motivo in tema di sussistenza del reato di occupazione abusiva. 13. Il secondo motivo di impugnazione, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell’art. 500 cod. proc pen. e la conseguente inutilizzabilità del verbale di s.i. rese da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. 13.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che l’apodittica affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui l’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. regolerebbe esclusivamente l’ipotesi in cui il soggetto, presente in aula, si rifiuti di deporre perché sottoposto a violenza o minaccia e non anche la diversa ipotesi in cui il teste si sottragga all’esame dibattimentale non presentandosi in aula, appare destituita di fondamento logico-giuridico. Il tenore letterale del quarto comma dell’art. 500 cod. proc. pen. dimostra inequivocabilmente come detta norma preveda l’acquisizione dei verbali predibattimentali contenenti le dichiarazioni rese dal teste -sottoposto a violenza o minaccia- sia nel caso in cui il soggetto “non deponga” che nell’ipotesi in cui “deponga il falso”. Non sussistono ragioni logico-giuridiche idonee a fondare un’interpretazione restrittiva della dizione “non deponga” limitandola al solo caso del teste presente in aula che si rifiuti di rispondere piuttosto che all’ipotesi in cui l’intimidazione subita dal teste induca quest’ultimo a non presentarsi in udienza. Appare al contrario del tutto illogico e contrastante con la ratio posta a fondamento del disposto dell’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. che la possibilità di acquisizione delle pregresse dichiarazioni rese dal teste venga esclusa nel caso in cui l’intimidazione abbia inciso in maniera così profonda nella sfera psichica del soggetto da indurlo addirittura a non presentarsi in aula per timore delle conseguenze che ne potrebbero discendere. Alla luce di tali considerazioni, la censura si risolve in una contestazione meramente assertiva e priva di fondamento logico-giuridico onde la stessa deve essere disattesa perché manifestamente infondata. 13.2. Ciò premesso, deve essere rimarcato che l’acquisizione del verbale di s.i. rese da [OSCURATO:PERSONA] è stata legittimamente disposta poiché i giudici di merito hanno correttamente ravvisato la ricorrenza della condizione prevista dall’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., valorizzando, in modo congruo e non illogico, quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiarito sia la collocazione temporale del rintraccio di [OSCURATO:PERSONA] (riconducendola al periodo in cui lo stesso era impegnato in attività lavorativa) sia le ragioni della mancata comparizione al dibattimento. In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere redatto apposita annotazione poiché, nel momento in cui aveva convocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di notificargli l’invito a comparire, questi, in evidente stato di forte turbamento, aveva rappresentato di essere stato aggredito tre giorni prima lungo la strada dal medesimo soggetto di nazionalità albanese che lo aveva già percosso all’epoca dell’occupazione dell’immobile sito in via Monteverdi ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe rifiutato di formalizzare le sue dichiarazioni, chiedendo espressamente di essere tutelato, anche perché si era accorto che la [OSCURATO:PERSONA], per conferire ulteriore forza intimidatoria all’azione del [OSCURATO:PERSONA], lo aveva pedinato, circostanza questa che la persona offesa ha esplicitamente correlato al concreto timore per la propria incolumità (vedi pagg. da 98 a 100 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici hanno evidenziato come, nel caso di specie, non si sia al cospetto di meri indici equivoci o di generiche evenienze: ricorrendo, piuttosto, un compendio che eccede la dimensione delle sole “circostanze sintomatiche” poiché le condotte minatorie e violente riferite al [OSCURATO:PERSONA] nonché la spiegazione dei motivi della mancata presentazione all’udienza risultano univoche, coerenti e tempestivamente rappresentate, ancorché in via informale, alla polizia giudiziaria. Sussistevano, pertanto, le condizioni alle quali l’art. 500 cod. proc. pen. subordina l’acquisizione e l’utilizzabilità, mediante lettura, delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone; sicché è corretta la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel porre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell’affermazione di responsabilità della ricorrente, non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità della mot