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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13115/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico del Tribunale di Marsala in relazione ai reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di reato in contestazione;

2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di merito, lamenta il ricorrente, non avrebbero dovuto attribuire valore dirimente alla circostanza che dall'abitacolo della vettura dell'imputato fuoriuscisse un forte odore di marijuana, non essendo tale elemento indicativo di un uso pregresso di sostanza stupefacente; niente proverebbe lo stato di alterazione del ricorrente nelle circostanze di tempo e luogo del controllo; la mancanza di prove documentali dalle quali evincere che l'imputato sia stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia renderebbe vano l'accertamento espletato dai Carabinieri; il ricorrente non intendeva eludere il controllo, essendosi reso disponibile ad effettuare un prelievo diverso da quello ematico ed avendo ammesso l'assunzione di stupefacenti.

Il motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione in ordine alle ragioni del suo convincimento, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda in esame e mettendo in rilievo come, all'atto del controllo di polizia, ricorrevano elementi palesi di una recente assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato (pupille dilatate, occhi arrossati e stato di agitazione).

I verbalizzanti avevano anche avvertito un forte odore di marijuana provenire dall'abitacolo della vettura condotta dall'imputato.

Ha quindi ritenuto, con motivazione congrua, che ricorressero tutte le condizioni legittimanti l'invito rivolto al ricorrente di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare la guida in stato di alterazione da stupefacenti.

Quanto al dedotto mancato avviso di farsi assistere da un difensore, !a Corte ha evidenziato come il teste qualificato abbia riferito in dibattimento di avere previamente avvertito l'imputato.

Deve comunque ribadirsi che, secondo prevalente indirizzo di questa Corte, in caso di rifiuto non è richiesto che il conducente sia previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr., ex multis, sia pure in materia di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 - 01:«L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»).

Il rifiuto opposto, alla stregua di quanto correttamente argomentato dai giudici di merito, configura l'ipotesi di reato contestata.

E' infine irrilevante che il ricorrete abbia ammesso di avere assunto sostanza stupefacente (cfr. Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Rv. 281206 - 01:"Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione").

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico del Tribunale di Marsala in relazione ai reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada. L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di reato in contestazione; 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito, lamenta il ricorrente, non avrebbero dovuto attribuire valore dirimente alla circostanza che dall'abitacolo della vettura dell'imputato fuoriuscisse un forte odore di marijuana, non essendo tale elemento indicativo di un uso pregresso di sostanza stupefacente; niente proverebbe lo stato di alterazione del ricorrente nelle circostanze di tempo e luogo del controllo; la mancanza di prove documentali dalle quali evincere che l'imputato sia stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia renderebbe vano l'accertamento espletato dai Carabinieri; il ricorrente non intendeva eludere il controllo, essendosi reso disponibile ad effettuare un prelievo diverso da quello ematico ed avendo ammesso l'assunzione di stupefacenti. Il motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione in ordine alle ragioni del suo convincimento, ripercorrendo nel dettaglio la vicenda in esame e mettendo in rilievo come, all'atto del controllo di polizia, ricorrevano elementi palesi di una recente assunzione di stupefacenti da parte dell'imputato (pupille dilatate, occhi arrossati e stato di agitazione). I verbalizzanti avevano anche avvertito un forte odore di marijuana provenire dall'abitacolo della vettura condotta dall'imputato. Ha quindi ritenuto, con motivazione congrua, che ricorressero tutte le condizioni legittimanti l'invito rivolto al ricorrente di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare la guida in stato di alterazione da stupefacenti. Quanto al dedotto mancato avviso di farsi assistere da un difensore, !a Corte ha evidenziato come il teste qualificato abbia riferito in dibattimento di avere previamente avvertito l'imputato. Deve comunque ribadirsi che, secondo prevalente indirizzo di questa Corte, in caso di rifiuto non è richiesto che il conducente sia previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr., ex multis, sia pure in materia di guida in stato di ebbrezza Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 - 01:«L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»). Il rifiuto opposto, alla stregua di quanto correttamente argomentato dai giudici di merito, configura l'ipotesi di reato contestata. E' infine irrilevante che il ricorrete abbia ammesso di avere assunto sostanza stupefacente (cfr. Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Rv. 281206 - 01:"Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione"). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2
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