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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 22234/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 del TRIBUNALE di FERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corted’appello di Ancona della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 18 novembre 2025, il Tribunale di Fermo ha dichiaratonon luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furtoin danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per remissione della querela.2.

Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo haproposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge.

Nel caso dispecie, l’imputazione aveva ad oggetto il reato di furto in abitazione, il quale èprocedibile d’ufficio pur dopo la modifica al regime di procedibilità introdottodall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, sicché erroneamente la sentenza impugnataaveva dichiarato l’estinzione del reato per remissione della querela.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato unamemoria nella quale evidenzia che egli era imputato del reato di furto commessoin un locale commerciale (“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”), e che gli era statacontestata la violazione degli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. sicché nonricorrerebbe alcuna violazione di privata dimora.

Pertanto, correttamente ilTribunale avrebbe emesso sentenza di non luogo a procedere per estinzione aseguito di remissione tacita di querela da parte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Il Tribunale di Fermo ha correttamente ritenuto che l’assenza della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza per la quale era stato regolarmente citato –previo avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata consideratacome remissione tacita di querela – equivalesse a remissione della querela.Del pari correttamente ha ritenuto che il reato ascritto all’imputato fosseprocedibile a querela.Invero, secondo quanto risulta dal decreto di citazione a giudizio emesso nelprocedimento n. 1238/23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere deldelitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. per essersi introdotto nell’eserciziopubblico denominato “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, forzando la serranda, ed essersiimpossessato della somma di 100/150 euro presente nel registratore di cassa,nonché delle monete custodite in un armadietto dell’importo complessivo di 300euro.

La persona offesa dal reato era individuata in [OSCURATO:PERSONA].Benché la sentenza impugnata riporti in epigrafe un capo di imputazionediverso, nel quale risulta contestato il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. e lapersona offesa è individuata in [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, dal numero delregistro notizie di reato (1238/23 [OSCURATO:PERSONA]) riportato nell’intestazione della decisione,nonché dal contenuto della stessa, in cui si individua la persona offesa in MarcoLanciotti e si qualifica il reato contestato come procedibile a querela, emergechiaramente che detta sentenza si riferisce all’imputazione contenuta nel decretodi citazione a giudizio e perciò al delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.in danno di un esercizio commerciale, e non già al delitto di furto in abitazione dicui all’art. 624-bis cod. pen.La sentenza impugnata ha pertanto correttamente ritenuto tale reatoprocedibile a querela della persona offesa per effetto delle modifiche introdottedall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, e ha desunto dalla mancata comparizione dellastessa all’udienza per la quale era stata citata, previo specifico avvertimento, latacita remissione della querela presentata nei confronti dell’imputato,pronunciando conseguentemente sentenza di non luogo a procedere perintervenuta estinzione del reato.3.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 del TRIBUNALE di FERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corted’appello di Ancona della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18 novembre 2025, il Tribunale di Fermo ha dichiaratonon luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furtoin danno di [OSCURATO:PERSONA] perché estinto per remissione della querela.2. Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo haproposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge. Nel caso dispecie, l’imputazione aveva ad oggetto il reato di furto in abitazione, il quale èprocedibile d’ufficio pur dopo la modifica al regime di procedibilità introdottodall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, sicché erroneamente la sentenza impugnataaveva dichiarato l’estinzione del reato per remissione della querela.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha depositato unamemoria nella quale evidenzia che egli era imputato del reato di furto commessoin un locale commerciale (“[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”), e che gli era statacontestata la violazione degli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. sicché nonricorrerebbe alcuna violazione di privata dimora. Pertanto, correttamente ilTribunale avrebbe emesso sentenza di non luogo a procedere per estinzione aseguito di remissione tacita di querela da parte della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il Tribunale di Fermo ha correttamente ritenuto che l’assenza della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza per la quale era stato regolarmente citato –previo avvertimento che la sua mancata comparizione sarebbe stata consideratacome remissione tacita di querela – equivalesse a remissione della querela.Del pari correttamente ha ritenuto che il reato ascritto all’imputato fosseprocedibile a querela.Invero, secondo quanto risulta dal decreto di citazione a giudizio emesso nelprocedimento n. 1238/23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere deldelitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. per essersi introdotto nell’eserciziopubblico denominato “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, forzando la serranda, ed essersiimpossessato della somma di 100/150 euro presente nel registratore di cassa,nonché delle monete custodite in un armadietto dell’importo complessivo di 300euro. La persona offesa dal reato era individuata in [OSCURATO:PERSONA].Benché la sentenza impugnata riporti in epigrafe un capo di imputazionediverso, nel quale risulta contestato il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. e lapersona offesa è individuata in [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, dal numero delregistro notizie di reato (1238/23 [OSCURATO:PERSONA]) riportato nell’intestazione della decisione,nonché dal contenuto della stessa, in cui si individua la persona offesa in MarcoLanciotti e si qualifica il reato contestato come procedibile a querela, emergechiaramente che detta sentenza si riferisce all’imputazione contenuta nel decretodi citazione a giudizio e perciò al delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.in danno di un esercizio commerciale, e non già al delitto di furto in abitazione dicui all’art. 624-bis cod. pen.La sentenza impugnata ha pertanto correttamente ritenuto tale reatoprocedibile a querela della persona offesa per effetto delle modifiche introdottedall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, e ha desunto dalla mancata comparizione dellastessa all’udienza per la quale era stata citata, previo specifico avvertimento, latacita remissione della querela presentata nei confronti dell’imputato,pronunciando conseguentemente sentenza di non luogo a procedere perintervenuta estinzione del reato.3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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