CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 23670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. I. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza resa in data 9 Gennaio 2024, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza cautelare per ragioni processuali, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e in riforma della ordinanza del GIP di Napoli, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 stante il pericolo di reiterazione del reato di violazione di sigilli, già contestato arl'indagata in due precedenti procedimenti in relazione al completamento di opere edilizie / abusive di un manufatto dalla stessa realizzato in un fondo agricolo in Giugliano in Campania. 2.11 Tribunale del Riesame riconosceva la illogicità del provvedimento di rigetto della cautela emesso dal GIP sul presupposto dell'essere venute meno le esigenze cautelari per il fatto dell"intervenuto completamento dell'opera e che le stesse avrebbero potuto essere poste a compimento da ter4 evidenziando, quanto al primo punto che il pericolo di reiterazione, aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato, costituivano il fondamento della cautela reale disposta dallo stesso GIP mediante l'adozione del sequestro preventivo, che si era dimostrato presidio insufficiente, stante la pervicacia della [OSCURATO:PERSONA] nel proseguire la condotta antidoverosa e, quanto al possibile completamento delle opere da parte di terzi, che tale eventualità non avrebbe comunque esentato da responsabilità la committente dei lavori, quale soggetto interessato alla loro ultimazione. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mediante l'articolazione di un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari per il fatto che, rispetto all'epoca in cui la misura era stata adottata, era intervenuto il completamento delle opere, così da rendere non più attuale il presidio cautelare e, quanto al compimento dell'opera da parte di terzi, dell'assoluta inutilità della misura cautelare dell'obbligo di presentazione in relazione alle esigenze da perseguire. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve I rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; Sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; Sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884). 2. Il giudice del riesame non è incorso in violazione di legge o in una motivazione apparente ovvero manifestamente illogica ma, alla stregua della reiterata inosservanza della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi concernenti la custodia di un bene immobile in sequestro, in relazione a ripetute violazioni di norme urbanistiche dalla stessa realizzate, ha ravvisato la insufficienza del presidio rappresentato dal vincolo reale, in quanto si era manifestato inadeguato a prevenire il rischio di recidivanza, a prescindere dal fatto che le opere siano state medio tempore ultimate, permanendo peraltro la esigenza di salvaguardia del bene giuridico protetto nei rapporti del privato con la pubblica amministrazione in costanza del vincolo reale) con apposizione dei sigilli ai fini di prevenire l'aggravamento della condotta illecita o che la stessa sia portata a ulteriori e più gravi conseguenze (realizzazione delle rifiniture in una prospettiva di utilizzazione della stessa). Del tutto correttamente poi il giudice del riesame ha ritenuto la illogicità dell'argomento speso dal giudice della cautela ai fini del rigetto della richiesta del Pubblico ministero, secondo cui la eventuale realizzazione delle opere da parte di terzi incaricati avrebbe escluso ulteriori addebiti di responsabilità nei confronti della prevenuta. 3. Corretto è infine il giudizio sulla concretezza ed attualità della cautela, a fronte di reiterate e attuali inosservanze della [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento del vincolo reale mediante apposizione di sigilli e la adeguatezza della cautela a salvaguardare le suddette esigenze mediante l'obbligo di presentazione della [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria in grado, da un lato, di consentire un controllo giornaliero sulla prevenuta e, dall'altro, di determinare un effetto dissuasivo alla realizzazione di ulteriori violazioni della norma incriminatrice, in una prospettiva inibitoria e auto contenitiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivi i provvedimenti conseguenti relativi alla esecuzione della cautela. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg.esec. cod.proc.pen. Così deciso nella camera