CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 36839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1975; avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2023 del Tribunale di Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 9 giugno 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che, in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Grosseto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 30 dicembre 2022 dal Pubblico Ministero con il quale. era stato disposto il sequestro probatorio dei corpi di reato rinvenuti all'esito , della perquisizione domiciliare eseguita in relazione a plurimi reati di furto aggravato accertati in Magliano in Toscana tra il 15 e il 23 dicembre 2022. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale non avrebbe rilevato il difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero a fronte dell'allegazione degli atti di indagine posti a sostegno del provvedimento stesso solo in una fase successiva alla sua emissione, con conseguente ed inevitabile pregiudizio delle prerogative difensive, lese, appunto, dall'impossibilità di conoscere fin dal primo momento le ragioni del provvedimento ablatorio. Il Tribunale, sostiene la difesa, si sarebbe limitato a rilevare che il diritto di difesa sarebbe stato comunque esercitato, seppur in una fase successiva alla proposizione dell'istanza, attraverso la predisposizione dei motivi aggiunti. Ma tanto, continua la difesa, non escluderebbe l'originaria assenza della motivazione e non sanerebbe il pregiudizio subito dall'indagato conseguente alla lesione del suo diritto di valutare immediatamente il contenuto dell'atto ablatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. pur vero che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273543), ma il decreto originariamente emesso dal Pubblico Ministero risulta ampiamente motivato attraverso la compiuta contestazione del fatto, il concreto riferimento agli elementi indiziari e delle specifiche e concrete finalità istruttorie. E ogni ulteriore onere motivazionale, in ragione dell'oggetto del sequestro (trentotto taniche da cinque litri di olio e relativo materiale d'imballaggio) e del fatto ipotizzato (il furto di un ingente quantitativo di olio), appare francamente ultroneo, anche ai fini di un corretto esercizio del diritto di difesa. D'altronde, gli atti di indagine sono coperti dal segreto istruttorio e divengono ostensibili solo a seguito, appunto, dell'istanza di riesame, nei limiti di quanto ritenuto dal Pubblico Ministero necessario per fondare le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il C