CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2000
Cassazione n. 25236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, con il quale viene dedotta“errata valutazione delle risultanze probatorie” è inammissibile in sede dilegittimità, in quanto si risolve in una rilettura delle emergenze dibattimentali,con particolare riferimento delle fonti dichiarative (nella specie dei pubbliciufficiali che controllavano l’imputato alla guida di un motociclo con targaprovento di delitto, di cui [OSCURATO:PERSONA] non offriva spiegazione circa la provenienza),così proponendo una rilettura del compendio probatorio, con rivalutazione delmerito, non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, stante la preclusioneper la Corte di cassazione sia di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, sia di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260), tanto più a fronte di una sentenza che ha dato puntualerisposta ai motivi di appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), conmotivazione logica, non contraddittoria e aderente alle emergenze processuali;osservato che il secondo motivo d’impugnazione -con il quale si contestatala sussistenza dell’elemento psicologico- è manifestamente infondato, in quantocontrasta con il pacifico principio di diritto a mente del quale «ai fini dellaconfigurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puòessere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta daparte del soggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi intema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, inquanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai finidell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", ilnecessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);considerato che il motivo con il quale si denuncia il vizio di omessamotivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato là dove, invece, varicordato che l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (in talsenso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01)e che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delleal fine della loro negazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nel caso in esame, la corte di appello ha indicatoplurimi elementi ostativi al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, (iprecedenti penali e le concrete modalità della condotta);considerato che risultano inammissibili, infine, anche le deduzioni esposte inpunto di determinazione del trattamento sanzionatorio, giacché anch’esse miranoad una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice in punto ditrattamento sanzionatorio, preclusa alla cognizione di questa corte quando -come nel caso di specie- la graduazione della pena sia assistita da un apparatomotivazionale non arbitrario e non illogico (cfr.Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018,Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243), come risulta essere il caso del ragionamento formulato dalla corted’appello, che, rinviando alla valutazione del giudice di primo grado, ne haconvalidato il fondamento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]