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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24245/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiorgio [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controtempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 208/2024depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società per laREGOLAMENTAZIONE del SERVIZIO di [OSCURATO:PERSONA] - S.R.R.

EnnaProvincia ATO 6 (di seguito SRR) dinanzi al Tribunale di Enna in funzionedi giudice del lavoro, per vedere affermato il proprio diritto a essereassunto dalla convenuta quale ente subentrato a quello presso il qualeprestava servizio nel settore della gestione dei rifiuti nel quadro dellanormativa siciliana di settore.

Esponeva di essere stato dipendente dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1997, di essere poi transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2005 per cessione ramo di azienda, e di averesuccessivamente prestato attività lavorativa in favore della ENNAEUNOS.p.A. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel servizio di gestioneintegrata dei rifiuti nella Provincia di Enna), dapprima in forza di comandoe poi dal 1/1/2013 in virtù di assunzione, con mantenimento del livello 8del profilo di responsabile del cantiere.2.

In ragione del sopravvenuto subentro delle SRR alle ATO nel serviziodi gestione dei rifiuti, l’art. 19 della L.R. n. 9 del 2010 individuava ilpersonale da adibire alle nuove società per la regolamentazione delservizio di gestione dei rifiuti e da impiegare nell’esercizio delle funzioniloro demandate “fra quello già in servizio presso le società o i consorzid’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione” (cfr.comma 6), mentre il successivo comma 7 prevedeva che “Sulla base deicriteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni dirappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R.integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanentepersonale fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso: a) lesocietà d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per lagestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o lesocietà o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al 90 percento”.3. [OSCURATO:PERSONA] riteneva di avere diritto all’assunzione presso la SRRATO 6 convenuta, ricadendo nell’ambito del citato comma 7 dell’art. 19Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026cit., essendo stato alla data del 31/12/2009 dipendente di [OSCURATO:PERSONA].p.a., preposta al servizio di gestione integrata dei rifiuti e al cui capitalepartecipava la [OSCURATO:SOCIETA]. - poi fallita - in misura non inferiore al90%.4.

Chiedeva, pertanto, la declaratoria di tale diritto, la condanna dellaconvenuta a darvi attuazione nonché al risarcimento del danno.5.

Il Tribunale con sentenza del 5/12/2023 rigettava la domanda, sulrilievo che l'art. 19 della l.r.

Sicilia n. 9 del 2010 non prevedeva un obbligoincondizionato di assunzione in capo alle neoistituite SRR, né aveva scopoassistenziale o di tutela dei livelli occupazionali, ed anzi stabiliva che ilpersonale destinato a transitare presso le SRR dovesse essere stato inprecedenza selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica, che nellaspecie mancavano.6.

La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appellodel lavoratore, rilevando, in conformità ai propri precedenti, che dalcomplesso quadro normativo regionale (l.r. n. 9 del 2010, d.p.r.s. n. 526del 2017, Accordo quadro del 2013), discendeva non già una mera facoltà,ma un vero e proprio obbligo delle nuove SRR di assumere il personaleprecedentemente occupato presso il servizio di raccolta dei rifiuti di ATO,consorzi d'ambito e società a prevalente partecipazione pubblica giàutilizzate per tali scopi, con correlativo diritto del personale interessato.Doveva escludersi l’interpretazione secondo cui il comma 8 dell'art. 19della l. r. n. 9 del 2010 subordinava tale diritto al positivo esito delleprocedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio in gestione.Parimenti andava escluso che tale diritto richiedesse l’assunzioneavvenuta con procedure ad evidenza pubblica, non ancora necessarieall'epoca di assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1997 eoperando, quanto al successivo passaggio alle società subentrate nelservizio di gestione dei rifiuti, gli art. 2112 c.c. (cessione di ramod'azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2005) e 202, comma 6,Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026del d.lgs. n. 152 del 2006 (passaggio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aENNAEUNO s.p.a. nel 2013).7.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimentodell'obbligo di assunzione, se – per la Corte d'appello – il dannoconseguente si identificava in astratto in tutte le retribuzioni perse dallavoratore dal momento dell'insorgenza dell'obbligo sino all'effettivaassunzione, in concreto esso doveva essere circoscritto al periodo correntedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro,e ciò in quanto fino alla data del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] risultava alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., quindi doveva presumersi che fino aquella data avesse percepito le retribuzioni o, in alternativa, i trattamentisostitutivi CIG o CIGS.

Non era dato sapere se dopo il licenziamento dallaENNAEUNO s.p.a. del 25/02/2020 il lavoratore avesse chiesto e ottenutol'indennità di disoccupazione, ma sarebbe stato onere della parte debitrice(la SRR) eccepire l'eventuale aggravamento del danno a causa dellanegligenza del creditore ex art 1227, comma 2, c.c. (anche Cass. n.23947 e 20142 del 2022).8.

La Corte, in definitiva, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della SRR Enna provincia ATO 6 dal1/3/2020 nel profilo operativo e con mantenimento dello status giuridicoed economico maturato e per mansioni coerenti con il profilo diinquadramento ricoperto già presso la [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effettocondannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla costituzione del rapporto di lavoroe al risarcimento dei danni cagionati, da parametrare sulle retribuzionipreviste per il posto di coordinatore di cantiere, VIII livello A, nonpercepite dal 1/03/2020 all'effettiva attuazione del diritto all'assunzione.9.

La soccombente [OSCURATO:PERSONA] 6 ha depositato ricorso per Cassazione,articolando due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20261.

Nel primo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

La societàricorrente evidenzia che nella memoria di costituzione in grado di appellodel 21/10/2024 (doc. 4) e nel giudizio di primo grado, in seno alle note atrattazione scritta per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 2) e in quelledepositate in sostituzione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 5), era stataallegata ed eccepita, producendo la pertinente certificazione rilasciatadall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (doc. 3), l'avvenuta assunzione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] presso altra ditta a far data dal 02/11/2021.

Deduceche, avendo questi trovato un'altra occupazione, dopo il licenziamentodalla ATO Enna, non poteva trovare accoglimento l’istanza risarcitoria dellavoratore poiché, oltre che indeterminata e infondata, impeditadall'aliunde perceptum.

La Corte d'Appello ha omesso l'esame di un fattostorico decisivo - lo svolgimento di attività lavorativa presso altra ditta -che avrebbe dovuto condurre quanto meno a una diversa determinazionedell’importo del danno risarcibile, limitandolo al periodo corrente sino alladata di assunzione presso l’ulteriore ditta [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Nel secondo motivo si adduce violazione e falsa applicazione degli artt.1223 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La mancata valorizzazionedelle retribuzioni percepite in ragione dell’attività lavorativa svolta daPellegrino a far data dal 02/11/2021 si è tradotta nella errata liquidazionedel danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.

La ricorrente richiama l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui in sede di quantificazione del danno damancata assunzione, dovendosi risarcire il pregiudizio concretamentesubito dal lavoratore, occorre tenere conto dei vantaggi patrimonialiconseguiti nel periodo considerato secondo il principio della compensatiolucri cum damno.

Chiede, pertanto, di cassare la sentenza impugnata,limitando il danno al periodo compreso tra l'insorgenza dell'obbligo diassunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di effettiva assunzione al nettodell'aliunde perceptum come sopra specificato.Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20263.

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono fondati.Invero, risulta dagli atti, specificamente indicati nel rispetto dell’onereimposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., che la SRR già nella memoria dicostituzione in primo grado del 07/04/2022 deduceva che il chiestorisarcimento non poteva essere riconosciuto per il periodo corrente dal02/11/2011, data dalla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da altra ditta(“ENCAL di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, agenzia assicurativa di Enna, concontratto a tempo pieno e indeterminato), come da copia del certificatodell’[OSCURATO:PERSONA], prodotta in quella sede.

Similmente nellamemoria di costituzione in appello l’argomento era stato ritualmenterichiamato.

La Corte territoriale ha del tutto trascurato tale rilievo, senzamotivare sul punto.4.

È opportuno ricordare che, secondo consolidato insegnamento, il datoredi lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, ètenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo incui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda diassunzione.

Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità diuna specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complessoretributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ovetempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere,interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratoreabbia avuto altra attività lavorativa (Cass., Sez.

L, n. 7858 del 2008).5.

Al riguardo è stato precisato che «nel pubblico impiegocontrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del dannoda tardiva assunzione, costituiscono prova dell'aliunde perceptum ledichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o lecorrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti,vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione eprova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documentiNumero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026compete, invece, al datore di lavoro” (Cass., Sez.

L, Sentenza25/07/2023, n. 22294 (Rv. 668469 - 02).6.

Nel caso in esame, la difesa del ricorrente fin dal primo grado haallegato e prodotto documentazione univoca e pertinente, attestante cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato assunto pressoaltra ditta privata a tempo pieno e indeterminato.

A fronte di tale dato, laCorte d'appello avrebbe dovuto valorizzare la documentazione offerta e idati che se ne ricavavano, invitando le parti a integrare la produzioneall'occupazione successivamente ottenuta da [OSCURATO:PERSONA], e attivando iprevisti poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c., sulla scorta di una“pista probatoria” che emergeva chiaramente dalle allegazioni di parteappellata.7.

Alla luce di tali principi, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, ladecisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diCaltanissetta in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame,regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiorgio [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controtempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 208/2024depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva la società per laREGOLAMENTAZIONE del SERVIZIO di [OSCURATO:PERSONA] - S.R.R. EnnaProvincia ATO 6 (di seguito SRR) dinanzi al Tribunale di Enna in funzionedi giudice del lavoro, per vedere affermato il proprio diritto a essereassunto dalla convenuta quale ente subentrato a quello presso il qualeprestava servizio nel settore della gestione dei rifiuti nel quadro dellanormativa siciliana di settore. Esponeva di essere stato dipendente dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1997, di essere poi transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2005 per cessione ramo di azienda, e di averesuccessivamente prestato attività lavorativa in favore della ENNAEUNOS.p.A. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel servizio di gestioneintegrata dei rifiuti nella Provincia di Enna), dapprima in forza di comandoe poi dal 1/1/2013 in virtù di assunzione, con mantenimento del livello 8del profilo di responsabile del cantiere.2. In ragione del sopravvenuto subentro delle SRR alle ATO nel serviziodi gestione dei rifiuti, l’art. 19 della L.R. n. 9 del 2010 individuava ilpersonale da adibire alle nuove società per la regolamentazione delservizio di gestione dei rifiuti e da impiegare nell’esercizio delle funzioniloro demandate “fra quello già in servizio presso le società o i consorzid’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione” (cfr.comma 6), mentre il successivo comma 7 prevedeva che “Sulla base deicriteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni dirappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R.integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanentepersonale fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso: a) lesocietà d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per lagestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o lesocietà o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al 90 percento”.3. [OSCURATO:PERSONA] riteneva di avere diritto all’assunzione presso la SRRATO 6 convenuta, ricadendo nell’ambito del citato comma 7 dell’art. 19Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026cit., essendo stato alla data del 31/12/2009 dipendente di [OSCURATO:PERSONA].p.a., preposta al servizio di gestione integrata dei rifiuti e al cui capitalepartecipava la [OSCURATO:SOCIETA]. - poi fallita - in misura non inferiore al90%.4. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di tale diritto, la condanna dellaconvenuta a darvi attuazione nonché al risarcimento del danno.5. Il Tribunale con sentenza del 5/12/2023 rigettava la domanda, sulrilievo che l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010 non prevedeva un obbligoincondizionato di assunzione in capo alle neoistituite SRR, né aveva scopoassistenziale o di tutela dei livelli occupazionali, ed anzi stabiliva che ilpersonale destinato a transitare presso le SRR dovesse essere stato inprecedenza selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica, che nellaspecie mancavano.6. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appellodel lavoratore, rilevando, in conformità ai propri precedenti, che dalcomplesso quadro normativo regionale (l.r. n. 9 del 2010, d.p.r.s. n. 526del 2017, Accordo quadro del 2013), discendeva non già una mera facoltà,ma un vero e proprio obbligo delle nuove SRR di assumere il personaleprecedentemente occupato presso il servizio di raccolta dei rifiuti di ATO,consorzi d'ambito e società a prevalente partecipazione pubblica giàutilizzate per tali scopi, con correlativo diritto del personale interessato.Doveva escludersi l’interpretazione secondo cui il comma 8 dell'art. 19della l. r. n. 9 del 2010 subordinava tale diritto al positivo esito delleprocedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio in gestione.Parimenti andava escluso che tale diritto richiedesse l’assunzioneavvenuta con procedure ad evidenza pubblica, non ancora necessarieall'epoca di assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1997 eoperando, quanto al successivo passaggio alle società subentrate nelservizio di gestione dei rifiuti, gli art. 2112 c.c. (cessione di ramod'azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2005) e 202, comma 6,Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026del d.lgs. n. 152 del 2006 (passaggio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aENNAEUNO s.p.a. nel 2013).7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimentodell'obbligo di assunzione, se – per la Corte d'appello – il dannoconseguente si identificava in astratto in tutte le retribuzioni perse dallavoratore dal momento dell'insorgenza dell'obbligo sino all'effettivaassunzione, in concreto esso doveva essere circoscritto al periodo correntedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro,e ciò in quanto fino alla data del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] risultava alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., quindi doveva presumersi che fino aquella data avesse percepito le retribuzioni o, in alternativa, i trattamentisostitutivi CIG o CIGS. Non era dato sapere se dopo il licenziamento dallaENNAEUNO s.p.a. del 25/02/2020 il lavoratore avesse chiesto e ottenutol'indennità di disoccupazione, ma sarebbe stato onere della parte debitrice(la SRR) eccepire l'eventuale aggravamento del danno a causa dellanegligenza del creditore ex art 1227, comma 2, c.c. (anche Cass. n.23947 e 20142 del 2022).8. La Corte, in definitiva, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della SRR Enna provincia ATO 6 dal1/3/2020 nel profilo operativo e con mantenimento dello status giuridicoed economico maturato e per mansioni coerenti con il profilo diinquadramento ricoperto già presso la [OSCURATO:SOCIETA] e per l’effettocondannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla costituzione del rapporto di lavoroe al risarcimento dei danni cagionati, da parametrare sulle retribuzionipreviste per il posto di coordinatore di cantiere, VIII livello A, nonpercepite dal 1/03/2020 all'effettiva attuazione del diritto all'assunzione.9. La soccombente [OSCURATO:PERSONA] 6 ha depositato ricorso per Cassazione,articolando due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20261. Nel primo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. La societàricorrente evidenzia che nella memoria di costituzione in grado di appellodel 21/10/2024 (doc. 4) e nel giudizio di primo grado, in seno alle note atrattazione scritta per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 2) e in quelledepositate in sostituzione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 5), era stataallegata ed eccepita, producendo la pertinente certificazione rilasciatadall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (doc. 3), l'avvenuta assunzione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] presso altra ditta a far data dal 02/11/2021. Deduceche, avendo questi trovato un'altra occupazione, dopo il licenziamentodalla ATO Enna, non poteva trovare accoglimento l’istanza risarcitoria dellavoratore poiché, oltre che indeterminata e infondata, impeditadall'aliunde perceptum. La Corte d'Appello ha omesso l'esame di un fattostorico decisivo - lo svolgimento di attività lavorativa presso altra ditta -che avrebbe dovuto condurre quanto meno a una diversa determinazionedell’importo del danno risarcibile, limitandolo al periodo corrente sino alladata di assunzione presso l’ulteriore ditta [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Nel secondo motivo si adduce violazione e falsa applicazione degli artt.1223 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La mancata valorizzazionedelle retribuzioni percepite in ragione dell’attività lavorativa svolta daPellegrino a far data dal 02/11/2021 si è tradotta nella errata liquidazionedel danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. La ricorrente richiama l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui in sede di quantificazione del danno damancata assunzione, dovendosi risarcire il pregiudizio concretamentesubito dal lavoratore, occorre tenere conto dei vantaggi patrimonialiconseguiti nel periodo considerato secondo il principio della compensatiolucri cum damno. Chiede, pertanto, di cassare la sentenza impugnata,limitando il danno al periodo compreso tra l'insorgenza dell'obbligo diassunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di effettiva assunzione al nettodell'aliunde perceptum come sopra specificato.Numero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/20263. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono fondati.Invero, risulta dagli atti, specificamente indicati nel rispetto dell’onereimposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., che la SRR già nella memoria dicostituzione in primo grado del 07/04/2022 deduceva che il chiestorisarcimento non poteva essere riconosciuto per il periodo corrente dal02/11/2011, data dalla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da altra ditta(“ENCAL di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, agenzia assicurativa di Enna, concontratto a tempo pieno e indeterminato), come da copia del certificatodell’[OSCURATO:PERSONA], prodotta in quella sede. Similmente nellamemoria di costituzione in appello l’argomento era stato ritualmenterichiamato. La Corte territoriale ha del tutto trascurato tale rilievo, senzamotivare sul punto.4. È opportuno ricordare che, secondo consolidato insegnamento, il datoredi lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, ètenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo incui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda diassunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità diuna specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complessoretributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ovetempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere,interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratoreabbia avuto altra attività lavorativa (Cass., Sez. L, n. 7858 del 2008).5. Al riguardo è stato precisato che «nel pubblico impiegocontrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del dannoda tardiva assunzione, costituiscono prova dell'aliunde perceptum ledichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o lecorrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti,vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione eprova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documentiNumero registro generale 10933/2025Numero sezionale 2986/2026Numero di raccolta generale 24245/2026Data pubblicazione 30/07/2026compete, invece, al datore di lavoro” (Cass., Sez. L, Sentenza25/07/2023, n. 22294 (Rv. 668469 - 02).6. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente fin dal primo grado haallegato e prodotto documentazione univoca e pertinente, attestante cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato assunto pressoaltra ditta privata a tempo pieno e indeterminato. A fronte di tale dato, laCorte d'appello avrebbe dovuto valorizzare la documentazione offerta e idati che se ne ricavavano, invitando le parti a integrare la produzioneall'occupazione successivamente ottenuta da [OSCURATO:PERSONA], e attivando iprevisti poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c., sulla scorta di una“pista probatoria” che emergeva chiaramente dalle allegazioni di parteappellata.7. Alla luce di tali principi, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, ladecisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diCaltanissetta in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame,regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris