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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00528/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20064-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3949/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione con la quale Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma di complessive C 34.068,00 a titolo di imposta del registro in relazione al giudizio civile definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza nr. 1038/09.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato. 3.Sull'impugnazione dell'Ufficio la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria accoglieva l'appello dichiarando inammissibile l'originario ricorso non essendo stata fornita la prova della sua tempestività.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101 cpc , 111 comma 2 Cost. in relazione all'ad 360 comma 1 nr 3 e 4 per avere la CTR, in mancanza di una specifica eccezione da parte dell'Agenzia dell'Entrate rilevato la Ric. 2020 n. 20064 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- questione della tardività del ricorso in primo grado in sede di decisione finale senza aver provocato sul punto alcun contraddittorio tra le parti. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lvo 546/1992, 2967 cc e 115 cpc, in relazione all'art 360 comma 10 nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano comunque errato nel dichiarare la tardività del ricorso avuto riguardo alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio della data di notifica dell'avviso di liquidazione. 2 E' fondato il secondo motivo con assorbimento del primo. 2.1 Giova premettere che la commissione tributaria regionale ha reso la decisione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per tardività sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto, come era suo onere, copia dell'atto impositivo impugnato. 2.2 L'ad 22 4 comma d.lvo 546/92 stabilisce che «unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato ed i documenti che produce in originale o in fotocopia>> 2.3 Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che « da una interpretazione sistematica e letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, risulta inequivocabilmente che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dell'art. 22 cit., comma 1, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo (tra i quali è compreso l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato), il cui deposito deve ritenersi pertanto facoltativo, senza, ovviamente, che ciò significhi che il suddetto atto non deve Ric. 2020 n. 20064 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -3- essere prodotto, ma solo che per il legislatore esso può essere prodotto anche in un momento successivo ed eventualmente anche su impulso del giudice tributario, che potrebbe in ipotesi avvalersi dei poteri previsti dal quinto corna dell'art. 22 citato» (cfr. Cass. 18872/2007, 4431/2010, 27837/2013, 18434/2017) ». 2.4 Precisato che la mancata produzione dell'impugnato provvedimento non importa per ciò solo l'inammissibilità del ricorso va, tuttavia, rilevato che i giudici di seconde cure hanno ricollegato alla mancata produzione dell'atto l'impossibilità di verifica della tempestività della proposizione ricorso.

Secondo la CTR, infatti, la prova era ricavabile, in positivo o in negativo, solo attraverso l'esame dell'atto impugnato. 2.5 Sul punto va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass. n.35170/2020 20612/2016; 26560 /2014; Cass.15444/2010) secondo il quale «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi'nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)» ed ancora «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di Ric. 2020 n. 20064 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -4- esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014)>>, si è da ultimo affermato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto» (Cass. n. 10209/2018). 2.6 Nella fattispecie è pacifico che la data della notifica dell'atto non solo era stata indicata dal contribuente nel ricorso introduttivo ma non era stata neanche contestata dall'Agenzia delle Entrate sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado né, infine, risulta che la CTR abbia compiuto attività di sollecitazione all'esibizione dell'atto impugnato non depositato al fine di verificare la tempestività o meno dell'originario ricorso. 3 In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che, nel procedere ad un nuovo esame, si atterrà ai principi sopra esposti.

PQM La Corte, Ric. 2020 n. 20064 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -5- accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio, Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20064-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3949/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione con la quale Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma di complessive C 34.068,00 a titolo di imposta del registro in relazione al giudizio civile definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza nr. 1038/09. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato. 3.Sull'impugnazione dell'Ufficio la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria accoglieva l'appello dichiarando inammissibile l'originario ricorso non essendo stata fornita la prova della sua tempestività. 4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101 cpc , 111 comma 2 Cost. in relazione all'ad 360 comma 1 nr 3 e 4 per avere la CTR, in mancanza di una specifica eccezione da parte dell'Agenzia dell'Entrate rilevato la Ric. 2020 n. 20064 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- questione della tardività del ricorso in primo grado in sede di decisione finale senza aver provocato sul punto alcun contraddittorio tra le parti. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lvo 546/1992, 2967 cc e 115 cpc, in relazione all'art 360 comma 10 nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici di seconde cure abbiano comunque errato nel dichiarare la tardività del ricorso avuto riguardo alla mancata contestazione da parte dell'Ufficio della data di notifica dell'avviso di liquidazione. 2 E' fondato il secondo motivo con assorbimento del primo. 2.1 Giova premettere che la commissione tributaria regionale ha reso la decisione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per tardività sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto, come era suo onere, copia dell'atto impositivo impugnato. 2.2 L'ad 22 4 comma d.lvo 546/92 stabilisce che «unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato ed i documenti che produce in originale o in fotocopia>> 2.3 Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che « da una interpretazione sistematica e letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, risulta inequivocabilmente che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dell'art. 22 cit., comma 1, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo (tra i quali è compreso l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato), il cui deposito deve ritenersi pertanto facoltativo, senza, ovviamente, che ciò significhi che il suddetto atto non deve Ric. 2020 n. 20064 sez. MT - ud. 04-11-2021 -3- essere prodotto, ma solo che per il legislatore esso può essere prodotto anche in un momento successivo ed eventualmente anche su impulso del giudice tributario, che potrebbe in ipotesi avvalersi dei poteri previsti dal quinto corna dell'art. 22 citato» (cfr. Cass. 18872/2007, 4431/2010, 27837/2013, 18434/2017) ». 2.4 Precisato che la mancata produzione dell'impugnato provvedimento non importa per ciò solo l'inammissibilità del ricorso va, tuttavia, rilevato che i giudici di seconde cure hanno ricollegato alla mancata produzione dell'atto l'impossibilità di verifica della tempestività della proposizione ricorso. Secondo la CTR, infatti, la prova era ricavabile, in positivo o in negativo, solo attraverso l'esame dell'atto impugnato. 2.5 Sul punto va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass. n.35170/2020 20612/2016; 26560 /2014; Cass.15444/2010) secondo il quale «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi'nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)» ed ancora «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di Ric. 2020 n. 20064 sez. MT - ud. 04-11-2021 -4- esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014)>>, si è da ultimo affermato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto» (Cass. n. 10209/2018). 2.6 Nella fattispecie è pacifico che la data della notifica dell'atto non solo era stata indicata dal contribuente nel ricorso introduttivo ma non era stata neanche contestata dall'Agenzia delle Entrate sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado né, infine, risulta che la CTR abbia compiuto attività di sollecitazione all'esibizione dell'atto impugnato non depositato al fine di verificare la tempestività o meno dell'originario ricorso. 3 In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che, nel procedere ad un nuovo esame, si atterrà ai principi sopra esposti. PQM La Corte, Ric. 2020 n. 20064 sez. MT - ud. 04-11-2021 -5- accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio, Così deciso in
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