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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31367/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4883/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere il relazione al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo C) della rubrica per difetto di querela ed ha rideterminato la pena in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa per i delitti di furto aggravato di cui ai capi A) e B) della rubrica; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una moivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; invero, il ricorrente non indica gli elementi in base ai quali il giudice avrebbe dovuto irrogare un trattamento sanzionatorio più mite, a prescindere dalla comparazione con il coimputato e trascurando la diversa gravità della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4883/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere il relazione al delitto di tentato furto aggravato di cui al capo C) della rubrica per difetto di querela ed ha rideterminato la pena in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa per i delitti di furto aggravato di cui ai capi A) e B) della rubrica; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una moivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; invero, il ricorrente non indica gli elementi in base ai quali il giudice avrebbe dovuto irrogare un trattamento sanzionatorio più mite, a prescindere dalla comparazione con il coimputato e trascurando la diversa gravità della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 31367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris