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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05564/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza,v Corte di appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, a loro ascritto per aver realizzato opere edilizie, come descritte nel capo di imputazione, senza il preventivo permesso a costruire.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione, affidatodre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen.

Assumono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello incentrato sulla maturata prescrizione del reato, che si alimenta dalla deposizione del teste Roma, riportata per stralcio nel ricorso, in quanto le opere abusive furono realizzate in un momento successivo al 2012, sicché, in applicazione del principio in dubio pro reo, il termine di prescrizione era decorso prima della celebrazione del processo di secondo grado, ciò che consente di rilevare l'estinzione del reato anche nel giudizio di cassazione.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. quanto al solo Iaia.

Lamenta il difensore che la Corte d'appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato errando nella ricostruzione del fatto, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, egli non era né proprietario dell'immobile, né titolare della società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dalla Tamburrano, come risulta dalla visura dalla Camera di commercio allegata al ricorso, e nemmeno è provata la disponibilità, giuridica o di fatto, da parte dello Iaia, della superficie edificata, né il suo interesse alla realizzazione della costruzione abusiva, anche considerando che, per un fatto analogo, lo Iaia è stato assolto con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 21 marzo 2016, allegata al ricorso.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53

I. n. 689 del 1981.

La Corte di merito, osservano i ricorrenti, ha negato i presupposti per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità dei condannati, elemento non pertinente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente indicata nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati in relazione al terzo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Rileva il Collegio che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256).

Nel solco di questo indirizzo, si è affermato che, ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, che ha specificato essere onere del ricorrente che voglia retrodatare la consumazione del reato dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver inteso lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta).

L'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, deve riferirsi anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione, come i locali destinati a magazzino e garage (Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221).

Da quanto sin qui esposto, deve perciò ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201).

2.2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che, alla data del sopralluogo, effettuato il 21 marzo 2016, alcune opere non erano state ancora ultimate, sicché, correttamente, la Corte di merito ha escluso che, al momento della deliberazione della sentenza di appello, vale a dire il 14 settembre 2020, fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché fattuale e generico.

E' ben vero che la Corte di merito ha desunto la prova della penale responsabilità dello Iaia dal fatto che costui fosse l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], circostanza errata, perché detta società era amministrata dalla Tamburrano.

Si tratta, però, di un mero lapsus calami, come risulta non solo dal capo di imputazione e dalla decisione di primo grado, a cui la sentenza d'appello fa espresso rinvio, da cui emerge in maniera inequivoca che lo Iaia era il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., conduttrice della struttura ricettiva, ma v dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, laddove, appunto, correttamente indica lo Iaia come l'amministratore della società che gestiva la struttura ricettizia.

Ciò chiarito, il ricorrente limita le sue censure all'errata indicazione della società, di cui il ricorrente era amministratore, senza però confrontarsi con le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, la quale ha messo in luce che le opere abusive erano a servizio proprio della struttura gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] sr.I., da ciò desumendo, in maniera non illogica, che esse fossero state realizzate per finalità connesse proprio all'attività espletata dalla società amministrata dallo Iaia e, quindi, anche con il suo apporto causale.

4. Il terzo motivo è fondato.

4.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2,

I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi, Rv. 247274).

Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve perciò tenere conto unicamente dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. - e quindi apprezzare le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 - dep. 06/02/2008, Frediani, Rv. 239494), anche desunta dai precedenti penali (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, dep. 04/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725), senza che assumano rilevanza le condizioni economiche dell'imputato.

4.2. Nel caso in esame, è perciò ravvisabile il censurato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per la conversione della pena detentiva sulla base di un parametro non pertinente, essendo estraneo agli indici contemplati dall'art. 133 cod. proc. pen., quale, appunto, un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità degli imputati.

Nondimeno, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato, si osserva che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione delle opere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reatotestinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza,v Corte di appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, a loro ascritto per aver realizzato opere edilizie, come descritte nel capo di imputazione, senza il preventivo permesso a costruire. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione, affidatodre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. Assumono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello incentrato sulla maturata prescrizione del reato, che si alimenta dalla deposizione del teste Roma, riportata per stralcio nel ricorso, in quanto le opere abusive furono realizzate in un momento successivo al 2012, sicché, in applicazione del principio in dubio pro reo, il termine di prescrizione era decorso prima della celebrazione del processo di secondo grado, ciò che consente di rilevare l'estinzione del reato anche nel giudizio di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. quanto al solo Iaia. Lamenta il difensore che la Corte d'appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato errando nella ricostruzione del fatto, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, egli non era né proprietario dell'immobile, né titolare della società [OSCURATO:PERSONA], amministrata dalla Tamburrano, come risulta dalla visura dalla Camera di commercio allegata al ricorso, e nemmeno è provata la disponibilità, giuridica o di fatto, da parte dello Iaia, della superficie edificata, né il suo interesse alla realizzazione della costruzione abusiva, anche considerando che, per un fatto analogo, lo Iaia è stato assolto con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 21 marzo 2016, allegata al ricorso. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53 I. n. 689 del 1981. La Corte di merito, osservano i ricorrenti, ha negato i presupposti per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità dei condannati, elemento non pertinente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità puntualmente indicata nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati in relazione al terzo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Rileva il Collegio che, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256). Nel solco di questo indirizzo, si è affermato che, ai fini del decorso del termine di prescrizione del reato, l'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, che ha specificato essere onere del ricorrente che voglia retrodatare la consumazione del reato dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver inteso lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta). L'ultimazione dei lavori, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, deve riferirsi anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione, come i locali destinati a magazzino e garage (Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221). Da quanto sin qui esposto, deve perciò ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201). 2.2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che, alla data del sopralluogo, effettuato il 21 marzo 2016, alcune opere non erano state ancora ultimate, sicché, correttamente, la Corte di merito ha escluso che, al momento della deliberazione della sentenza di appello, vale a dire il 14 settembre 2020, fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché fattuale e generico. E' ben vero che la Corte di merito ha desunto la prova della penale responsabilità dello Iaia dal fatto che costui fosse l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], circostanza errata, perché detta società era amministrata dalla Tamburrano. Si tratta, però, di un mero lapsus calami, come risulta non solo dal capo di imputazione e dalla decisione di primo grado, a cui la sentenza d'appello fa espresso rinvio, da cui emerge in maniera inequivoca che lo Iaia era il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., conduttrice della struttura ricettiva, ma v dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, laddove, appunto, correttamente indica lo Iaia come l'amministratore della società che gestiva la struttura ricettizia. Ciò chiarito, il ricorrente limita le sue censure all'errata indicazione della società, di cui il ricorrente era amministratore, senza però confrontarsi con le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, la quale ha messo in luce che le opere abusive erano a servizio proprio della struttura gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] sr.I., da ciò desumendo, in maniera non illogica, che esse fossero state realizzate per finalità connesse proprio all'attività espletata dalla società amministrata dallo Iaia e, quindi, anche con il suo apporto causale. 4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 - dep. 30/06/2010, Gagliardi, Rv. 247274). Nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve perciò tenere conto unicamente dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. - e quindi apprezzare le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015 - dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 - dep. 06/02/2008, Frediani, Rv. 239494), anche desunta dai precedenti penali (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, dep. 04/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725), senza che assumano rilevanza le condizioni economiche dell'imputato. 4.2. Nel caso in esame, è perciò ravvisabile il censurato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito negato i presupposti per la conversione della pena detentiva sulla base di un parametro non pertinente, essendo estraneo agli indici contemplati dall'art. 133 cod. proc. pen., quale, appunto, un giudizio prognostico negativo in ordine alla solvibilità degli imputati. Nondimeno, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato, si osserva che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 5. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione delle opere. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reatotestinto per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 05564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris