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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37263/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4956/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Claudio 2-074 Lucisano, presso cui elettivamente domiciliano in Roma alla via Crescenzio n.91; -controricorrente- avverso la sentenza n.201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società in qualità di consolidata e di consolidante, per maggiore Ires relativa all'anno di imposta 2005; la fattispecie riguarda la corretta applicazione della normativa sul consolidato fiscale nell'anno di riferimento; la società, in qualità di consolidata, aveva compreso nell'utile di bilancio per l'anno 2005 l'importo del 5% dei dividendi distribuiti da una società del gruppo, erroneamente non indicati nell'esercizio 2004; aveva poi indicato il proprio reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo del consolidato, azzerando il risultato positivo con il riporto di perdite pregresse, relative a periodi precedenti all'opzione del consolidato; in particolare la società, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.106/E del 2007, sosteneva la correttezza del suo agire, in quanto l'ordinario regime di consolidamento dell'epoca prevedeva l'effettuazione in due tempi delle rettifiche di consolidamento in ordine alle perdite preg resse; l'ufficio, invece, riteneva che la società consolidata non potesse far confluire nel reddito complessivo di consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato (ex art.118, comma 2, T.u.i.r.), detraendo tali perdite dall'imponibile complessivo, comprensivo dei dividendi che erano esclusi dalla formazione del reddito globale (ex art.122 T.u.i.r.); la C.t.r., con la sentenza impugnata, preso atto della documentazione depositata e della correttezza dei dati esposti nella dichiarazione, non contestati dalle parti, riteneva di confermare la sentenza di primo grado, in quanto l'ufficio basava le proprie pretese su di una risoluzione successiva alla presentazione del modello unico, compilato seguendo le istruzioni ministeriali; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso, fissato una prima volta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, veniva rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n.4956/2014 e nuovamente fissato per la camera di consiglio del 29 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, con allegata documentazione, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; successivamente ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. m.11S2018, conv. dalla

I. n.1342018, con compensazione delle spese di lite;[OSCURATO:PERSONA]: nelle more dell'udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; il contribuente ha anche depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo, con successiva memoria, a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; 19 c-t-o JL eNtv1A-0.— 0--i> p oCeli LuAek_._ P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha antici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4956/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Claudio 2-074 Lucisano, presso cui elettivamente domiciliano in Roma alla via Crescenzio n.91; -controricorrente- avverso la sentenza n.201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa degli avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società in qualità di consolidata e di consolidante, per maggiore Ires relativa all'anno di imposta 2005; la fattispecie riguarda la corretta applicazione della normativa sul consolidato fiscale nell'anno di riferimento; la società, in qualità di consolidata, aveva compreso nell'utile di bilancio per l'anno 2005 l'importo del 5% dei dividendi distribuiti da una società del gruppo, erroneamente non indicati nell'esercizio 2004; aveva poi indicato il proprio reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo del consolidato, azzerando il risultato positivo con il riporto di perdite pregresse, relative a periodi precedenti all'opzione del consolidato; in particolare la società, sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.106/E del 2007, sosteneva la correttezza del suo agire, in quanto l'ordinario regime di consolidamento dell'epoca prevedeva l'effettuazione in due tempi delle rettifiche di consolidamento in ordine alle perdite preg resse; l'ufficio, invece, riteneva che la società consolidata non potesse far confluire nel reddito complessivo di consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato (ex art.118, comma 2, T.u.i.r.), detraendo tali perdite dall'imponibile complessivo, comprensivo dei dividendi che erano esclusi dalla formazione del reddito globale (ex art.122 T.u.i.r.); la C.t.r., con la sentenza impugnata, preso atto della documentazione depositata e della correttezza dei dati esposti nella dichiarazione, non contestati dalle parti, riteneva di confermare la sentenza di primo grado, in quanto l'ufficio basava le proprie pretese su di una risoluzione successiva alla presentazione del modello unico, compilato seguendo le istruzioni ministeriali; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso, fissato una prima volta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2020, veniva rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n.4956/2014 e nuovamente fissato per la camera di consiglio del 29 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, con allegata documentazione, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; successivamente ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. m.11S2018, conv. dalla I. n.1342018, con compensazione delle spese di lite;[OSCURATO:PERSONA]: nelle more dell'udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; il contribuente ha anche depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo, con successiva memoria, a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; 19 c-t-o JL eNtv1A-0.— 0--i> p oCeli LuAek_._ P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha antici
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