CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 23219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14724-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o SASPI), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e Oggetto R.G.N.14724/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 6152/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 3807/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 6.11.18 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, ha condannato la società in epigrafe al pagamento di euro 59.466 a titolo di pensione di reversibilità (il cui diritto era stato riconosciuto con precedente sentenza passata in giudicato) per il quale l’Inps aveva emesso mandato di pagamento. In particolare ha ritenuto il credito non compensabile con asseriti debiti per indebito pensionistico del dante causa del pensionato (essendo decorso il termine decadenziale ex art. 13 l. 412/91 e non essendo le relative prestazioni ripetibili per difetto di dolo del pensionato). Ha poi escluso che il giudicato - formatosi in altro giudizio con il solo INPS per il pagamento della prestazione di reversibilità-avesse riguardato la banca. Avverso tale sentenza ricorre la banca per tre motivi, resiste con controricorso il pensionato, l’Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 14 delle preleggi, 52 legge 88 del 19 89 come interpretato dall’articolo 13 legge 412 del 1991, nonché 2033 e 2966 c.c., per avere applicato il principio dell’indebito previdenziale nonostante l’eccezionalità della disciplina rispetto all’articolo 2033 c.c. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., invocato ex numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., per difetto di motivazione sull’assenza di dolo e per non aver tenuto conto di prove presuntive offerte. Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2909 c.c., per avere trascurato l’efficacia riflessa del giudicato nel giudizio per la prestazione. I primi due motivi,che possono essere trattati insieme per la loro connessione, sono infondati. In disparte ogni considerazione circa la peculiarità del ricorso fatto dalla banca nel disinteresse dell’Inps che aveva già emesso il pagamento per la pensione di reversibilità, la quale solo è oggetto della pronuncia impugnata, i crediti opposti in compensazione (relativo a preteso indebito del pensionato diretto) sono crediti incerti, peraltro non spettanti alla banca ricorrente. Anche il terzo motivo è infondato, essendo escluso un effetto di giudicato nella pronuncia invocata, per una ragione soggettiva ed oggettiva: sotto il primo profilo, perché la banca non era parte del giudizio, né era avente causa dell’INPS rispetto alla quale possa essere configurabile una efficacia riflessa; sotto il secondo profilo, perché nella sentenza richiamata, per quanto è dato di capire in relazione alle parti di essa che le parti hanno richiamato, non viene escluso affatto l’obbligo della banca. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma