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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31866/2021

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20939/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.1317/51/2015 depositata il 6 febbraio 2015, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Napoli n.478/35/2012, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la ripresa a titolo di reddito di partecipazione in ragione della quota detenuta della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Colonna G. e Vagliviello C. per l'anno di imposta 2005, avvi- so di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e accertamento induttivo "puro" ex art.39 comma 2 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1972.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, facendo applica- zione di altra sentenza della CTR nelle more intervenuta in separato giudizio nei confronti della società con cui era stata accolta l'eccezio- ne preliminare della contribuente, appellata in quel processo relativo alla rettifica del reddito di impresa, di tardività dell'impugnazione proposta dall'Agenzia.

L'eccezione veniva ritenuta idonea a determi- nare l'inammissibilità anche dell'impugnazione proposta nei confronti del socio di cui al presente processo, al quale era stata imputata pro quota la maggior IRPEF.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. eye Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione degli artt.51 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 327 comma 1 cod. proc. civ..

5. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato più volte, in applicazione delle sentenze della Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002 che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo po- sta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, ri- chiamato dall'art. 53, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predispo- sta dall'Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e ricon- ducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette di- sposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammis- sibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tribu- tario dalla Corte costituzionale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 29/03/2006, Rv. 590643 - 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14034 del 17/06/2009, Rv. 608392 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24568 del 18/11/2014, Rv. 633385 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 123 del 04/01/2018, Rv. 652534 - 01).

6. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidata giurispru- denza nel caso di specie, in cui l'Agenzia ha fatto applicazione della medesima prassi adottata dall'ufficio postale, di notoria conoscenza, ed ha errato la CTR a non tenerne conto.

Pertanto, dal momento che la data ultima per la notifica dell'appello alla società è scaduta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta tempestivamente notificato il gravame avverso la Go sentenza di primo grado in cui l'appellante ha consegnato all'ufficiale postale il plico in data 7.2.2013 e tale consegna risulta dimostrata, come accertato dalla stessa CTR, dal timbro sull'elenco di trasmissio- ne dell'Agenzia apposto in tale data da Poste italiane s.p.a..

Ulteriore conseguenza, è erronea la statuizione della CTR che ritiene inammis- sibile l'appello proposto nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] qua- le conseguenza di un inesistente giudicato esterno sulla pretesa tribu- taria reso nei confronti della società.

7. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo com- ma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza d'appello e del giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che doveva essere disposta la riunione del ricorso promosso dal socio con i due ricorsi promossi dalla s.n.c. e dall'altro socio.

8. Il motivo è fondato.

Va al proposito ribadito che: «In materia tribu- taria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica del- le dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av- viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil- mente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi pro- spettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono esse- re parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815).

9. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento uni- tario emesso nei confronti della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. di Co- lonna G. e Vagliviello C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe (f) Colonna, per la ricostruzione rispettivamente del reddito di impresa e del reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2005, dal momen- to che il primo non può non produrre effetto nei confronti dei secondi cui dev'essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quo- ta; nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA], che hanno separatamente impugnato i relativi avvisi di accertamento.

10. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la partico- lare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di sog- getti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

11. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado con l'altro socio e con la società, di cui peraltro il con- tribuente è legale rappresentante, è pertanto nullo l'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992.

12. La Corte non ignora che è stato recentemente statuito da Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32220 del 10/12/2019 (Rv. 656109 - 01) come, per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in cassazione la presenza di cause decise separatamente nel merito non determina la nullità dei giudizi relativi agli accerta- menti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la parteci- pazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società.

Nella fattispecie decisa dal suddetto arresto però spiegava effetto il giudicato esterno reso nei confronti della so- cietà, mentre nel presente caso il giudicato esterno non sussiste.

In- fatti quella sentenza della CTR è stata oggetto di ricorso per cassa- zione ed è chiamata simultaneamente al presente processo nell'o- dierna adunanza.

13. E' dunque ragione di distinzione il fatto che, mentre in quella fat- tispecie non era più possibile la trattazione unitaria dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di per- sone e degli accertamenti consequenziali, emessi dall'Amministrazio- ne finanziaria nei confronti dei soci in considerazione del maggior reddito da partecipazione conseguito, nel caso in esame ciò è ancora possibile, perché non è definitiva la decisione resa nei confronti della società né dei due soci.

14. Non è infine neppure possibile fare applicazione dell'insegnamen- to di Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01, secondo cui «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla ret- tifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente auto- matica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiara- ta la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del princi- pio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la comples- siva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna par- te processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo noti- ficato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzial- mente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostan- ziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposi- zione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del- l'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.».

15. Manca nel caso di specie non solo la simultanea trattazione in sede di appello della causa coinvolgente la società e un socio da un lato e, dall'altro, della distinta causa relativa al secondo socio che ha originato il presente ricorso, ma, soprattutto, le rationes decidendi non sono le medesime, in quanto con la decisione impugnata in que- sta sede la CTR ha erroneamente ritenuto esistente un giudicato esterno discendente dalla sentenza resa nei confronti della società e del primo socio, pur non essendo quella sentenza ancora definitiva.

Al contrario, la ratio che ha definito l'altra controversia in appello consi- ste nella tardività della notifica dell'appello quanto alla società e in una sorta di giudicato interno nei confronti dell'altro socio.

16. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata de- v'essere cassata e il giudizio è nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per la li- quidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.

P.Q.M.

La Corte: Lye accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'in- tegrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20939/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.1317/51/2015 depositata il 6 febbraio 2015, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Napoli n.478/35/2012, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la ripresa a titolo di reddito di partecipazione in ragione della quota detenuta della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Colonna G. e Vagliviello C. per l'anno di imposta 2005, avvi- so di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e accertamento induttivo "puro" ex art.39 comma 2 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1972. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, facendo applica- zione di altra sentenza della CTR nelle more intervenuta in separato giudizio nei confronti della società con cui era stata accolta l'eccezio- ne preliminare della contribuente, appellata in quel processo relativo alla rettifica del reddito di impresa, di tardività dell'impugnazione proposta dall'Agenzia. L'eccezione veniva ritenuta idonea a determi- nare l'inammissibilità anche dell'impugnazione proposta nei confronti del socio di cui al presente processo, al quale era stata imputata pro quota la maggior IRPEF. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. eye Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la violazione degli artt.51 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 327 comma 1 cod. proc. civ.. 5. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato più volte, in applicazione delle sentenze della Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002 che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo po- sta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, ri- chiamato dall'art. 53, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predispo- sta dall'Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e ricon- ducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette di- sposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammis- sibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tribu- tario dalla Corte costituzionale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 29/03/2006, Rv. 590643 - 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14034 del 17/06/2009, Rv. 608392 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24568 del 18/11/2014, Rv. 633385 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 123 del 04/01/2018, Rv. 652534 - 01). 6. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidata giurispru- denza nel caso di specie, in cui l'Agenzia ha fatto applicazione della medesima prassi adottata dall'ufficio postale, di notoria conoscenza, ed ha errato la CTR a non tenerne conto. Pertanto, dal momento che la data ultima per la notifica dell'appello alla società è scaduta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta tempestivamente notificato il gravame avverso la Go sentenza di primo grado in cui l'appellante ha consegnato all'ufficiale postale il plico in data 7.2.2013 e tale consegna risulta dimostrata, come accertato dalla stessa CTR, dal timbro sull'elenco di trasmissio- ne dell'Agenzia apposto in tale data da Poste italiane s.p.a.. Ulteriore conseguenza, è erronea la statuizione della CTR che ritiene inammis- sibile l'appello proposto nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] qua- le conseguenza di un inesistente giudicato esterno sulla pretesa tribu- taria reso nei confronti della società. 7. Con il secondo motivo di ricorso - ai sensi dell'art.360 primo com- ma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza d'appello e del giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che doveva essere disposta la riunione del ricorso promosso dal socio con i due ricorsi promossi dalla s.n.c. e dall'altro socio. 8. Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che: «In materia tribu- taria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica del- le dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo av- viso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibil- mente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi pro- spettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono esse- re parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815). 9. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento uni- tario emesso nei confronti della società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. di Co- lonna G. e Vagliviello C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe (f) Colonna, per la ricostruzione rispettivamente del reddito di impresa e del reddito di partecipazione per l'anno di imposta 2005, dal momen- to che il primo non può non produrre effetto nei confronti dei secondi cui dev'essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quo- ta; nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA], che hanno separatamente impugnato i relativi avvisi di accertamento. 10. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la partico- lare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di sog- getti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 11. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado con l'altro socio e con la società, di cui peraltro il con- tribuente è legale rappresentante, è pertanto nullo l'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992. 12. La Corte non ignora che è stato recentemente statuito da Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32220 del 10/12/2019 (Rv. 656109 - 01) come, per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in cassazione la presenza di cause decise separatamente nel merito non determina la nullità dei giudizi relativi agli accerta- menti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la parteci- pazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti della società. Nella fattispecie decisa dal suddetto arresto però spiegava effetto il giudicato esterno reso nei confronti della so- cietà, mentre nel presente caso il giudicato esterno non sussiste. In- fatti quella sentenza della CTR è stata oggetto di ricorso per cassa- zione ed è chiamata simultaneamente al presente processo nell'o- dierna adunanza. 13. E' dunque ragione di distinzione il fatto che, mentre in quella fat- tispecie non era più possibile la trattazione unitaria dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di per- sone e degli accertamenti consequenziali, emessi dall'Amministrazio- ne finanziaria nei confronti dei soci in considerazione del maggior reddito da partecipazione conseguito, nel caso in esame ciò è ancora possibile, perché non è definitiva la decisione resa nei confronti della società né dei due soci. 14. Non è infine neppure possibile fare applicazione dell'insegnamen- to di Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01, secondo cui «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla ret- tifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente auto- matica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiara- ta la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del princi- pio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la comples- siva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna par- te processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo noti- ficato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzial- mente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostan- ziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposi- zione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del- l'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.». 15. Manca nel caso di specie non solo la simultanea trattazione in sede di appello della causa coinvolgente la società e un socio da un lato e, dall'altro, della distinta causa relativa al secondo socio che ha originato il presente ricorso, ma, soprattutto, le rationes decidendi non sono le medesime, in quanto con la decisione impugnata in que- sta sede la CTR ha erroneamente ritenuto esistente un giudicato esterno discendente dalla sentenza resa nei confronti della società e del primo socio, pur non essendo quella sentenza ancora definitiva. Al contrario, la ratio che ha definito l'altra controversia in appello consi- ste nella tardività della notifica dell'appello quanto alla società e in una sorta di giudicato interno nei confronti dell'altro socio. 16. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata de- v'essere cassata e il giudizio è nullo, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per la li- quidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione. P.Q.M. La Corte: Lye accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'in- tegrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di
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