CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 07911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 maggio 2022 il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra alcune seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. In particolare, il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento alle sentenze del Tribunale di Perugia nn. 3081 del 2018, 2326 del 2018, 312 del 2016, 1109 del 2016, ed alle sentenze della Corte di appello di Perugia nn. 623 del 2020 e 731 del 2020, e l'ha respinta per le altre. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, in cui deduce violazione del ne bis in idem in quanto con precedente ordinanza del 5 maggio 2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia aveva messo in continuazione le stesse sentenze (tranne la n. 3081) con un calcolo della pena diverso. Secondo il p.m. ricorrente, vi sarebbe violazione del ne bis in idem e prevarrebbe la decisione del 5 maggio in quanto già definitiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il condannato ha presentato due diverse istanze di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., che hanno portato all'emanazione delle due diverse ordinanze del 5 maggio 2022 e del 30 maggio 2022, che riconoscono entrambe la continuazione ma che non sono del tutto coincidenti quanto al loro contenuto dispositivo (sia perché la seconda ordinanza riconosce la continuazione anche con i reati di una ulteriore sentenza non oggetto del primo provvedimento, sia perché nelle due ordinanze la pena complessiva del reato continuato viene rideterminata in modo non conforme). Il contrasto tra la prima e la seconda ordinanza va risolto nel senso indicato nel ricorso dell'illegittimità della ordinanza emessa per seconda in ordine cronologico nella parte in cui ha rivalutato questioni che avevano già formato oggetto della ordinanza del 5 maggio 2022. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che il principio del ne bis in idem sia applicabile "in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona" (Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020, PM in proc. Regano, Rv. 280033). D'altronde, è stato ritenuto che la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., abbia carattere generale ed operi anche per i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione. La norma citata, invero, detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ma contiene una previsione di carattere generale, che, per tale natura, opera anche in relazione a provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nei confronti del medesimo condannato e inconciliabili tra loro (Sez. 5, Sentenza n. 18318 del 04/04/2019, PM in proc. P., Rv. 275917; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, Rv. 243737;Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, Rv. 240482; Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Celli, Rv. 231932). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui, ferma la continuazione tra le sentenze già oggetto della decisione del 5 maggio 2022 e la rideterminazione della pena con riferimento ad esse, il giudice dell'esecuzione deciderà in ordine alla possibilità di aggiungere ai reati in continuazione anche quelli della sentenza n. 3081 ed, in caso di esito positivo, rideterminerà, per l'effetto, la pena del complessivo reato continuato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia. Così deciso i