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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15866/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30022 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B03 A760X) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A15 G920B) TEODORI Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91D68 D542K) ALESIANI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B64 F722U), in pro- prio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01920640446) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E24 D643J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Velika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L46 D542O) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L65 E783L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di An- cona n. 864/2020, pubblicata in data 13 agosto 2020 (e noti- ficata in data 9 settembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del proprio debi-Numero di raccolta generale 15866/2022Data pubblicazione 17/05/2022 tore [OSCURATO:PERSONA], del coniuge e della figlia di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ottenere la dichiara- zione di inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di donazione di alcune unità immobiliari e di un atto di vendita di un appezzamento di terreno, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore, rispettivamente, della figlia e della moglie (l’atto di donazione), nonché della società (l’atto di vendita).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Fermo.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono, con distinti ricorsi, entrambi formulati sulla base di due motivi, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Resiste, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] de- nunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, com- ma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di donazio- ne a rogito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 208125, Racc. n. 25464, stipulato in data 22/06/2006».

Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 Con il primo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15866/2022Ale- Data pubblicazione 17/05/2022 siani denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art.2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di donazione sopra meglio specificato».

Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di dona- zione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pongono ana- loghe questioni e possono, quindi, essere esaminati congiun- tamente.

I ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti soggetti- vo e oggettivo necessari ai fini della revoca dell’atto di dona- zione.

Sostengono che il donante, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di ledere le ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di donazione posto in essere in favore della moglie e della figlia e, anzi, che tale atto non avrebbe in alcun modo compromesso la sua consistenza patrimoniale; sostengono altresì che l’atto sarebbe anteriore al sorgere del credito della stessa [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne le ragioni.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, con ri- guardo all’indicato atto di donazione, in relazione alla posizio- ne dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per difetto di interesse, non essendo la stessa parte di tale atto.

Il ricorso, sotto tale profilo, è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, oltre che da [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, i motivi di ricorso in esame sono manifestamen- te infondati.

Per quanto riguarda la sussistenza delle ragioni creditorie po- ste a base dell’azione revocatoria e la collocazione temporale dell’atto dispositivo rispetto all’insorgenza delle medesime, la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto co- stantemente affermati da questa corte (che i ricorsi non offro- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 no ragioni per rivedere), secondo i quali «per l’esercizio Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito Data pubblicazione 17/05/2022 eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito ri- spetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontra- to in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 – 01; più di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01 con la precisazione per cui, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è neces- sario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte con- trattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcito- rio da fatto illecito).

Nella specie, le ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del- la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio illimitatamente re- sponsabile e, quindi, anche nei confronti di quest’ultimo, quale obbligato in solido con la prima, hanno ad oggetto differenze retributive certamente maturate anteriormente all’atto dispo- sitivo impugnato, posto in essere nel giugno 2006, sebbene accertate giudizialmente in data successiva, come del resto correttamente rilevato, in fatto, nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ad una richiesta di conciliazione avanzata dalla creditrice, in relazione a tali pretese, addirittura nel no- vembre 2004, quindi circa un anno e mezzo prima della dona- zione.

L’anteriorità della pretesa creditoria rispetto all’atto dispositivo e la natura gratuita di quest’ultimo comportano poi, ai sensi Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 dell’art. 2901 c.c., la sufficienza, sul piano soggettivo e ai fini Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 della revoca, della consapevolezza, da parte del debitore, del Data pubblicazione 17/05/2022 pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.

Anche sotto tale ultimo aspetto, la decisione impugnata, che ha ritenuto sussistente tanto il suddetto pregiudizio quanto la relativa consapevolezza da parte del debitore, è conforme, in diritto, ai consolidati principi affermati da questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), secondo cui «in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale com- promissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o diffi- cile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modifi- cazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del pa- trimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)» con la precisazione che rimangono «in- vece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la ga- ranzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo» (cfr., in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 15/02/2007, Rv. 598224 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604814 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014, Rv. 633695 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Rv. 635807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 22/12/2015, Rv. 638077 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, Rv. 661147 – 01).

Nella specie, l’accertamento, in fatto, della sussistenza degli indicati presupposti (sia in relazione alla sussistenza della mo- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 dificazione qualitativa del patrimonio del Teodori tale da ren-Numero registro generale 30022/2020Numero sezionale 4699/2022 dere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito della Numero di raccolta generale 15866/2022 [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla consapevolezza di tale modificazio- Data pubblicazione 17/05/2022 ne da parte del Teodori) risulta effettuato dai giudici del meri- to sulla base di motivazione adeguata, non apparente né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (oltre ad emergere in realtà con immediata evidenza, in base allo stesso atteggiarsi delle vicende sostanziali sin qui esposte).

2. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di com- pravendita Rep. n. 14607 del 05/06/2007 a rogito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» Con il secondo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art.2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di compra- vendita sopra meglio specificato».

Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di com- pravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pongono le medesime questioni e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente.

I ricorrenti contestano – evidentemente in aggiunta alle cen- sure di cui ai motivi di ricorso già esaminati nel precedente paragrafo – la sussistenza dell’elemento soggettivo necessario ai fini della revoca, in capo all’ente beneficiario dell’atto dispo- sitivo.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del presente moti- vo di ricorso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per difetto di interesse, non essen- do, queste ultime, parti dell’atto impugnato.

Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Il motivo di ricorso è da ritenere ammissibile solo in quanto Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltre che da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Teodori.

Va inoltre ribadito quanto già esposto in relazione ai motivi di ricorso esaminati nel paragrafo precedente, con riguardo all’anteriorità del credito dell’attrice rispetto all’atto dispositivo (tenuto conto che l’atto di compravendita per cui è causa è in- tervenuto addirittura nel 2007, cioè circa un anno dopo quello di donazione).

Tanto premesso, anche i motivi di ricorso in esame risultano manifestamente infondati.

La corte di appello ha in effetti fondato sui rapporti familiari tra le parti interessate (e, in particolare, sulla circostanza che la legale rappresentante della società acquirente era il coniuge dell’alienante) una non irragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali: ed è in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), non solo la prova della conoscenza del pregiudi- zio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite presun- zioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motiva- to» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è specificamente statuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, ne- cessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordi- naria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presun- zioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo paren- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 tale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estre- Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 mamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del- Data pubblicazione 17/05/2022 la situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8804 del 17/03/2022, non massi- mata).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto dell’aumento previsto sull’unico compenso dovuto in fa- vore del difensore che assista un unico soggetto contro più soggetti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, Numero di raccolta generale 15866/2022Data pubblicazione 17/05/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30022 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62B03 A760X) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A15 G920B) TEODORI Lucia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91D68 D542K) ALESIANI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B64 F722U), in pro- prio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 01920640446) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E24 D643J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Velika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76L46 D542O) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L65 E783L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di An- cona n. 864/2020, pubblicata in data 13 agosto 2020 (e noti- ficata in data 9 settembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del proprio debi-Numero di raccolta generale 15866/2022Data pubblicazione 17/05/2022 tore [OSCURATO:PERSONA], del coniuge e della figlia di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ottenere la dichiara- zione di inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di donazione di alcune unità immobiliari e di un atto di vendita di un appezzamento di terreno, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore, rispettivamente, della figlia e della moglie (l’atto di donazione), nonché della società (l’atto di vendita). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Fermo. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono, con distinti ricorsi, entrambi formulati sulla base di due motivi, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Resiste, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] de- nunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, com- ma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di donazio- ne a rogito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. 208125, Racc. n. 25464, stipulato in data 22/06/2006». Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 Con il primo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15866/2022Ale- Data pubblicazione 17/05/2022 siani denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art.2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di donazione sopra meglio specificato». Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di dona- zione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pongono ana- loghe questioni e possono, quindi, essere esaminati congiun- tamente. I ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti soggetti- vo e oggettivo necessari ai fini della revoca dell’atto di dona- zione. Sostengono che il donante, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di ledere le ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di donazione posto in essere in favore della moglie e della figlia e, anzi, che tale atto non avrebbe in alcun modo compromesso la sua consistenza patrimoniale; sostengono altresì che l’atto sarebbe anteriore al sorgere del credito della stessa [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne le ragioni. In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, con ri- guardo all’indicato atto di donazione, in relazione alla posizio- ne dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per difetto di interesse, non essendo la stessa parte di tale atto. Il ricorso, sotto tale profilo, è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, oltre che da [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, i motivi di ricorso in esame sono manifestamen- te infondati. Per quanto riguarda la sussistenza delle ragioni creditorie po- ste a base dell’azione revocatoria e la collocazione temporale dell’atto dispositivo rispetto all’insorgenza delle medesime, la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto co- stantemente affermati da questa corte (che i ricorsi non offro- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 no ragioni per rivedere), secondo i quali «per l’esercizio Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito Data pubblicazione 17/05/2022 eventuale, mentre il requisito dell’anteriorità del credito ri- spetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontra- to in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 – 01; più di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 – 01 con la precisazione per cui, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è neces- sario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte con- trattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcito- rio da fatto illecito). Nella specie, le ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del- la società di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio illimitatamente re- sponsabile e, quindi, anche nei confronti di quest’ultimo, quale obbligato in solido con la prima, hanno ad oggetto differenze retributive certamente maturate anteriormente all’atto dispo- sitivo impugnato, posto in essere nel giugno 2006, sebbene accertate giudizialmente in data successiva, come del resto correttamente rilevato, in fatto, nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ad una richiesta di conciliazione avanzata dalla creditrice, in relazione a tali pretese, addirittura nel no- vembre 2004, quindi circa un anno e mezzo prima della dona- zione. L’anteriorità della pretesa creditoria rispetto all’atto dispositivo e la natura gratuita di quest’ultimo comportano poi, ai sensi Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 dell’art. 2901 c.c., la sufficienza, sul piano soggettivo e ai fini Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 della revoca, della consapevolezza, da parte del debitore, del Data pubblicazione 17/05/2022 pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice. Anche sotto tale ultimo aspetto, la decisione impugnata, che ha ritenuto sussistente tanto il suddetto pregiudizio quanto la relativa consapevolezza da parte del debitore, è conforme, in diritto, ai consolidati principi affermati da questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), secondo cui «in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale com- promissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o diffi- cile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modifi- cazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del pa- trimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)» con la precisazione che rimangono «in- vece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la ga- ranzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo» (cfr., in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 15/02/2007, Rv. 598224 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604814 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014, Rv. 633695 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Rv. 635807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 22/12/2015, Rv. 638077 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, Rv. 661147 – 01). Nella specie, l’accertamento, in fatto, della sussistenza degli indicati presupposti (sia in relazione alla sussistenza della mo- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 dificazione qualitativa del patrimonio del Teodori tale da ren-Numero registro generale 30022/2020Numero sezionale 4699/2022 dere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito della Numero di raccolta generale 15866/2022 [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla consapevolezza di tale modificazio- Data pubblicazione 17/05/2022 ne da parte del Teodori) risulta effettuato dai giudici del meri- to sulla base di motivazione adeguata, non apparente né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (oltre ad emergere in realtà con immediata evidenza, in base allo stesso atteggiarsi delle vicende sostanziali sin qui esposte). 2. Con il secondo motivo del suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’atto pubblico di com- pravendita Rep. n. 14607 del 05/06/2007 a rogito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]» Con il secondo motivo del loro ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano «Violazione e falsa applicazione dell’art.2901 cc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di compra- vendita sopra meglio specificato». Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l’atto di com- pravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pongono le medesime questioni e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente. I ricorrenti contestano – evidentemente in aggiunta alle cen- sure di cui ai motivi di ricorso già esaminati nel precedente paragrafo – la sussistenza dell’elemento soggettivo necessario ai fini della revoca, in capo all’ente beneficiario dell’atto dispo- sitivo. In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità del presente moti- vo di ricorso, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per difetto di interesse, non essen- do, queste ultime, parti dell’atto impugnato. Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Il motivo di ricorso è da ritenere ammissibile solo in quanto Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltre che da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Teodori. Va inoltre ribadito quanto già esposto in relazione ai motivi di ricorso esaminati nel paragrafo precedente, con riguardo all’anteriorità del credito dell’attrice rispetto all’atto dispositivo (tenuto conto che l’atto di compravendita per cui è causa è in- tervenuto addirittura nel 2007, cioè circa un anno dopo quello di donazione). Tanto premesso, anche i motivi di ricorso in esame risultano manifestamente infondati. La corte di appello ha in effetti fondato sui rapporti familiari tra le parti interessate (e, in particolare, sulla circostanza che la legale rappresentante della società acquirente era il coniuge dell’alienante) una non irragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali: ed è in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), non solo la prova della conoscenza del pregiudi- zio delle ragioni creditorie «può essere fornita tramite presun- zioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motiva- to» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 – 01), ma, più in particolare, si è specificamente statuito che «la prova della “participatio fraudis” del terzo, ne- cessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordi- naria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presun- zioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo paren- Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 tale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estre- Numero sezionale 4699/2022Numero di raccolta generale 15866/2022 mamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del- Data pubblicazione 17/05/2022 la situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8804 del 17/03/2022, non massi- mata). 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto dell’aumento previsto sull’unico compenso dovuto in fa- vore del difensore che assista un unico soggetto contro più soggetti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, Ric. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30022/2020 Numero sezionale 4699/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, Numero di raccolta generale 15866/2022Data pubblicazione 17/05/2022 comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30022/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Sentenza Cassazione n. 15866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris