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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 09917/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, applicando, al primo, la pena di un anno, dieci mesi di reclusione, 4.500,00 euro di multa, al secondo, la pena di un anno, sei mesi di reclusione, 3.900,00 euro di multa.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, a mezzo del loro difensore, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato, quanto al primo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto al secondo, per la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza circostanziale.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, che nella sua consistenza materiale deve ritenersi incontroversi, risultavano univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, con riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente ascrittegli.

2.1. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Tali conclusioni appaiono ineccepibili, dovendosi, in proposito, evidenziare che le attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente.

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).

2.2. Quanto, invece, all'imputato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, la congruità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli discendeva dalla rinuncia ai motivi formulata dal suo difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che concordava la pena complessiva di un anno, dieci mesi di reclusione, 4.500,00 euro di multa, che gli veniva riconosciuta all'esito del processo di secondo grado ex art. 599-bis cod. proc. pen.

In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).

3. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, applicando, al primo, la pena di un anno, dieci mesi di reclusione, 4.500,00 euro di multa, al secondo, la pena di un anno, sei mesi di reclusione, 3.900,00 euro di multa. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, a mezzo del loro difensore, ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato, quanto al primo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto al secondo, per la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza circostanziale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che i ricorsi in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non criticano la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, che nella sua consistenza materiale deve ritenersi incontroversi, risultavano univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, con riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente ascrittegli. 2.1. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tali conclusioni appaiono ineccepibili, dovendosi, in proposito, evidenziare che le attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 2.2. Quanto, invece, all'imputato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, la congruità del giudizio dosimetrico formulato nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli discendeva dalla rinuncia ai motivi formulata dal suo difensore, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che concordava la pena complessiva di un anno, dieci mesi di reclusione, 4.500,00 euro di multa, che gli veniva riconosciuta all'esito del processo di secondo grado ex art. 599-bis cod. proc. pen. In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01). 3. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02
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