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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25199/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/04/1953 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 7 maggio 2021, n. 24231 - 2021, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, in quella di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa, con conferma delle restanti statuizioni.

Ritenuto che il motivo proposto (contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce la recidiva) devolve doglianza non consentita in sede di legittimità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Considerato, infatti, che, sul punto del riconoscimento della recidiva, la Corte territoriale, con ragionamento del tutto in linea con le direttrici indicate nella sentenza rescindente, ha rilevato che pur risalendo il fatto per il quale si procede, al 2012, il certificato penale dell'imputata dava conto dell'esistenza di plurimi reati di furto, consumato e tentato, commessi in varie parti del territorio nazionale, quindi tutti omogenei ed espressione di accresciuta pericolosità, tanto che già nel 2006, veniva applicata alla predetta la recidiva qualificata, con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, altresì, che il giudice di secondo grado evidenzia, all'uopo, che nemmeno il regime alternativo dell'affidamento in prova aveva sortito effetto deterrente rispetto alla ripresa dell'attività illecita concludendo, dunque, per l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/04/1953 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 7 maggio 2021, n. 24231 - 2021, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, in quella di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa, con conferma delle restanti statuizioni. Ritenuto che il motivo proposto (contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui riconosce la recidiva) devolve doglianza non consentita in sede di legittimità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Considerato, infatti, che, sul punto del riconoscimento della recidiva, la Corte territoriale, con ragionamento del tutto in linea con le direttrici indicate nella sentenza rescindente, ha rilevato che pur risalendo il fatto per il quale si procede, al 2012, il certificato penale dell'imputata dava conto dell'esistenza di plurimi reati di furto, consumato e tentato, commessi in varie parti del territorio nazionale, quindi tutti omogenei ed espressione di accresciuta pericolosità, tanto che già nel 2006, veniva applicata alla predetta la recidiva qualificata, con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, altresì, che il giudice di secondo grado evidenzia, all'uopo, che nemmeno il regime alternativo dell'affidamento in prova aveva sortito effetto deterrente rispetto alla ripresa dell'attività illecita concludendo, dunque, per l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 25199/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris