CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2018
Cassazione n. 08958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23307/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] diLORETO o.n.l.u.s., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via dell’Orso n. 74, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Salerno n.4704/2015 depositat o i l 21/6/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Comune di Frignano individuava un terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di Loreto per un programma costruttivo di edilizia agevolata da realizzare a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il terreno in via d’urgenza dalla società delegata all’esproprio, e non essendo andate a buon fine le trattative per il raggiungimento di un accordo per la cessione bonaria del bene, la Fondazione conveniva davanti al T.A.R. della Campania il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Il giudizio si concludeva con una sentenza (n. 13986/2010), passata in giudicato, che riconosceva il diritto della ricorrente ad ottenere da IACP Futura o l’importo in denaro pattuito con la cessione volontaria, da determinarsi in base alle disposizione del testo unico sugli espropri ovvero, in mancanza della conclusione di tale accordo nel termine assegnatodi 60 giorni, il risarcimento del danno per equivalente ove l’amministrazione municipale avesse disposto l’acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile, oppure, nell’ipotesi di restituzione del compendio immobiliare, ilrisarcimento del danno per tutto il periodo in cui il bene era stato utilizzato senza titolo. Il 20.7.2012 IACP Futura, che nel frattempo aveva realizzato gli alloggi, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno. 2. La domanda di insinuazione al passivo avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Loreto veniva parzialmente accolta dal giudice delegato, che ammetteva un credito risarcitorio dell’istante di € 1.654.814,20, pari all’indennizzo riconosciuto dal Comune di Frignano nel momento in cui aveva decretato, ex art. 42 - bis d.P.R. 327/2001, l’acquisizio ne del terreno al proprio patrimonio indisponibile. 3. Il Tribunale di Salerno, a seguito dell’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dalla Fondazione contro il provvedimento,premesso che era in discussione fra le parti solo il quantum, ma non l’andella pretesa, rilevava che al fine di stabilire l’importo spettante all’opponente per l’occupazione del suolo di sua proprietà occorreva fare riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza d e l T.A.R. della Campania pronunciata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ed applicare, in mancanza di accordo, il criterio di risarcimento del danno per equivalente, calcolando il valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima, maggiora nd o inoltre l’importo stimato degli interessi moratori e depurandolo degli acconti che risultavano percepiti. Determinava, in applicazione di questi criteri, il credito della [OSCURATO:PERSONA] di Loreto in complessivi € 1.896.910,49, detraendo dal valore di stima individuato dal C.T.U. nominato (€ 2.301.186,03) gli acconti che risultavano incassati (per € 919.483,58) ed aggiungendo sull’importo così scaturente la rivalutazione (€ 222.454,09) e gli interessi legali (€ 292.753,95). 4. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 21 giugno 2018, ha proposto ricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Loreto. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver il tribunale ignorato l’eccezione della curatela secondo cui la domanda della F ondazione er a inammissibile o improcedibile perché il decreto di acquisizione sanante emesso dal Comune di Frignano era stato annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 219/2016, passata in giudicato. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la sentenza del T.A.R. del 2010 prevedeva quale presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell’indennizzo l’acquisizione del bene al patrimonio del Comune; il tribunaleavrebbe pertanto erroneamente ritenut o spettante alla F ondazione il risarcimento del danno, indipendentemente dalla previa ed indispensabile emissione di un valido decreto di acquisizione sanante. 5.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001: la sentenza del T.A.R. Campania del 2010 faceva riferimento all’art. 43 d.P.R. 327/2001, norma dichiarata incostituzionale e sostituita dall’art. 42-bis, che prevede la possibilità e non l’obbligo per l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico di disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile; il tribunale non avrebbe considerato che l’occupazione illegittima, di per sé, non ha l’effetto di estinguere o trasferire il diritto di proprietà, determina una situazione che può essere superata mediante l’emissione di un apposito decreto di acquisizione sanante e il relativo indennizzo può essere liquidato solo previa emissione di tale provvedimento, mentre nulla è dovuto in mancanza di un atto traslativo della proprietà del fondo. 6. I motivi, suscettibili di esame congiunto, non sono fondati. 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo a una pretesa risarcitoria avente sempre a oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione ovvero il risarcimento per equivalente che questi può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso (Cass., Sez. U., 735/2015). Dunque, la cd. occupazione acquisitiva, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, determina un illecito a carattere permanente che di per sé è inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato e cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (Cass. 12961/2018). Nei casi di occupazione acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha poi diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42- bis d.P.R. 327/2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario (Cass. 18142/2022). 6.2 Il tribunale -nel registrare che era stata richiesta l’ammissione al passivo per l’intero valore venale delle aree, che nessuna restituzione era mai avvenuta, né si era completato alcuno degli iter amministrativi previsti dalla sentenza del T.A.R. della Campania –ha chiaramente interpretato la proposizione della domanda risarcitoria per equivalente da parte della Fondazione in termini di rinuncia implicita alla proprietà del compendio immobiliare,con il conseguente dirittodell’istante all'integrale ristoro del danno, da calcolare secondo i criteri dettati dalla sentenza del T.A.R. Campania del 2010, passata in giudicato. In questa prospettiva la prima doglianza è infondata, dato che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione, connessa a una prospettata tesi difensiva, quando debba ritenersi che la stessa sia stata esaminata e decisa implicitamente (Cass. 7406/2014). 6.3 Identiche conclusioni vanno assunte in relazione alle altre censure in esame. La sentenza del T.A.R. 2010 intervenuta inter partes non ha affatto modificato l’assetto normativo all’epoca esistente in materia (imponendo alle parti l’adozione di un provvedimento ablativo del terreno e vincolando in questo senso la loro libertà di condotta, cosicché la fondazione non potrebbe fare altro che restare in attesa delle decisioni del Comune, senza poter nel frattempo fare nulla), ma ha inteso farne concreta applicazione. Dunque, non era affatto precluso al proprietario, posto che alla dichiarazione di pubblica utilità non era mai seguito un decreto di esproprio o un legittimo provvedimento di acquisizione exart. 42-bis d.P.R. 327/2001, rinunziare al suo diritto e richiedere di risarcimento dei danni per equivalente. Nel caso di specie il tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria per equivalente, ha implicitamente ritenuto che la questione dell’annullamento del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 assumesse rilievo non in termini impeditividella domanda di ristoro, ma imponendo, al contrario, l’integrale ristoro del danno subito dalla Fondazione, a seguito della sua rinuncia al diritto di proprietà, sulla base del valore venale del terreno. 7. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 55 l. fall., perché il tribunale ha riconosciuto interessi legali e rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all’apertura del fallimento, in violazione del generale divieto posto dall’art. 55 l. fall. e del tenore della domanda, che richiedeva i soli interessi legali fino alla data del fallimento. 8. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che si vanno a illustrare. [OSCURATO:PERSONA] proprietaria, nel richiedere l’ammissione del credito risarcitorio, ha preteso che la liquidazione del danno avvenisse tenendo conto del valore attualizzatodel terreno , sicché il tribunale non è andato extra petita liquidando il valore al 2006, momento del termine della occupazione legittima, e poi attualizzandolo mediante il riconoscimento di rivalutazione e interessi. Tuttavia, trattandosi di un credito ammesso in chirografo dal G.D., con provvedimento non impugnato per tale aspetto, operava il principio di cristallizzazionedella massa passiva alla data di apertura del concorso stabilito dall’art. 55, comma 1, l. fall.. Rimaneva così preclusa al collegio dell’opposizione l’attribuzione di rivalutazione e interessi dal 20 luglio 2012, data del fallimento, al 31 ottobre 2017. 8. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., poiché il tribunale non ha tenuto conto che il creditore istante aveva ammesso di aver ricevuto somme in acconto pari a € 1.103.380,29 e non 919.483,58. 9. Il motivo è fondato. Il G.D. (il cui provvedimento è stato riportato da ambedue le parti in termini coincidenti) ha ammesso il credito “nei limiti del danno per equivalente riconosciuto spettante alla ricorrente in forza del decreto n. 1 del 20 dicembre 2012 emesso dal Comune di Frignano” - pari, pacificamente, a € 1.654.814,20 -“ed al netto dei pagamenti ricevuti e quindi per l’importo di € 505.459,93 da cui detrarre le ritenute di legge”. L’acconto calcolato dal G.D. è stato, quindi, pari a € 1.149.354,27. In mancanza di alcuna impugnazione, non si può che constatare il formarsi del giudicato endofallimentare a questo proposito, cosicché rimaneva precluso al tribunale il computo di un acconto in misura inferiore. 10. Il sesto motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 32 e 37 d.P.R. 327/2001: la determinazione del valore venale dell’area è stata effettuata – a dire della procedura ricorrente – in maniera illegittima, tenendo conto delle massime superfici residenziali che si sarebbero potute realizzare piuttosto che della volumetria assentita dal piano di edilizia economica e popolare approvato dal Comune e dei costi sostenuti. Inoltre, il valore venale del bene doveva comunque essere ridotto del 25%, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 327/2001. 11. Il motivo non è fondato. Il tribunale ha determinato il valore dell’area tenendo conto della sua natura edificatoria, posto che i terreni ricadevano in area P.E.E.P., e “con riferimento alla edificabilità prevista nella suddetta area, quale volume massimo edificabile possibile” (pag. 6). Il ricorso a questi criteri di valorizzazione non si presta a censure di sorta, ove si consideri che il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla basedelle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio (Cass. 23639/2016; Cass. 18584/2020). Risulta parimenti corretta la mancata applicazione della riduzione prevista dall’art. 37 d.P.R. 327/2001, che non spetta se il procedimento sia adottato, come nel caso di specie, per realizzare un piano di zona per l'edilizia economica e popolare; in una simile ipotesi, infatti, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, dovendo esso riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass.37788/2022). 12. All’accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso, nei termini sopra indicati , conseguono l’assorbimento del settimo motivo, concernente la regolazione delle spese del giudizio di opposizione, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Salerno, il quale avrà cura anche di liquidare le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto,