CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26908/2012 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 45/28/2012, depositata in data 6 aprile 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e la coniuge [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 45/28/12, depositata in data 6/4/2012, con la quale la Commissione Tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la pronuncia di primo grado avente ad oggetto avvisi di accertamento relativi ai redditi dal 2004 al 2006, per i quali Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2004, 2005 e l'Agenzia delle Entrate aveva calcolato un maggior reddito rispetto a quello dichiarato dai contribuenti. 2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità degli avvisi impugnati, senza esplicitare le ragioni per le quali le argomentazioni e la varia documentazione prodotta dai ricorrenti non dimostravano gli errori commessi dall’ufficio nella determinazione presuntiva di maggior reddito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sostanzialmente pronunciato con riguardo alle specifiche eccezioni di parte attrice riguardanti gli errori commessi dall’ufficio in sede di determinazione di maggior reddito. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, e dell’art. 67 d.P.R 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 1 e 163 d.P.R. 22 dicembre 1968, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità degli avvisi di cui è causa, senza considerare gli errori commessi dall’ufficio in sede di determinazione di maggior reddito e le somme, tassate o non imponibili, incassate dai contribuenti. 2. Va premesso che, con istanza depositata in data 27/02/2024, i ricorrenti comunicavano: di aver aderito alla definizione agevolata (rottamazione ter) dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e, di conseguenza, la Corte, con ordinanza del 10 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l. 119/2018, disponeva la sospensione del giudizio sino al 30 novembre 2023 con rinvio a nuovo ruolo; successivamente, con riferimento alle posizioni oggetto del giudizio di aver aderito, in data 27 e 29 marzo 2023, alla cd. rottamazione quater ex art. 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 con richiesta di pagamento in 18 rate, di cui l’ultima rata scadente in data 30 novembre 2027. Instavano, quindi, per una ulteriore sospensione del giudizio sino al 30 novembre 2027. 2.1. Orbene, i ricorrenti hanno documentato di aver correttamente versato gli importi fino ad oggi; ai sensi dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati “dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”. 2.2. Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 30 novembre 2027