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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 15165/2024

Testo disponibile della fonte

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/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28474/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 87/2020 depositata il 29/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, in qualità di fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del tribunale di Macerata in data 22-2-2015 di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo notificato da [OSCURATO:PERSONA].

Ha dedotto l’annullabilità delle fideiussioni e ha contestato il credito vantato dalla banca, assumendo di essere stata costretta a sottoscrivere le garanzie “contro la propria volontà” e a seguito di “coazione morale”.

Nella resistenzadell’appellata, la medesima Pazzaglia ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che la corte d’appello di Ancona dichiarasse la nullità delle fideiussioni in quanto redatte sul modello uniforme dell’ A . b . i . del 2003, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (art. 2, secondo comma, della l.n. 287 del 1990).

La corte d’appello, per la parte che unicamente ancora rileva, ha respinto il gravame perché sebbene effettivamente nei contratti oggetto del giudizio fossero presenti le clausole 2, 6 e 8 riproducenti nella sostanza il contenuto di quelle dell’A.b.i. dichiarate illegittime dall’Autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non poteva condurre a una declaratoria coinvolgente l’intero contratto, in mancanza di allegazione che l’accordo, in difetto delle stesse, non sarebbe stato concluso; difatti, essendo le clausole rafforzative della posizione della banca, solo questa sarebbe stata la parte titolare di un interesse al mantenimento delle intese illecite, e solo questa avrebbe potuto dolersi della loroespunzione.

La signora Pazzagliaha proposto ricorso per cassazione sorretto da un solo motivo.

La cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha replicato con controricorso e ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

I. - L a ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419, 1339 e 1957 cod. civ., per non avere la corte d’appellooperato l’inserzione automatica dell’art. 1957 cod. civ. a seguito della riscontrata nullità della clausola in deroga inserita nelle fideiussioni, con conseguente decorrenza del termine di sei mesi previsto dalla citata norma per l’azione contro il debitore principale e relativa decadenza di quella contro il fideiussore.

Il motivo è inammissibile.

II. -Risulta dal ricorso che nella comparsa conclusionale era stata avanzata una pretesa di nullità.

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale ha però la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo (Cass. Sez. 1n. 20232-22, Cass. Sez. 3 n. 16582-05).

È vero che è invalso nella giurisprudenza di questa Corte il principio della rilevabilità d’ufficio delle nullità in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale(Cass. Sez.

U n. 26242-14).

Resta però che tale principio presuppone, da un lato, che i fatti determinativi della nullità siano già emersi nel corso del giudizio e, dall’altro, che la eventuale domanda sia infine introdotta al massimo nella sede della precisazione delle conclusioni, non certamente con la comparsa conclusionale.

III. -In ogni caso è da osservare che nella concreta fattispecie la nullità era stata affermata (i n comparsa conclusionale) come base per una distinta pretesa mai introdotta (neppure in comparsa conclusionale).

Tale è quella alla quale la ricorrente allude nel ricorso per cassazione, di decadenza del creditore dall’esercizio d ell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ.

Una pretesa del genere è affatto distinta dalla prima , e ssendo semmaibasata sull’inserimento automatico di clausole nel contenuto del contratto onde colmare il vuoto determinatosi per effetto della nullità parziale.

La ricorrente deduce che, per il tramite della declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni (v.

Cass. Sez.

U n. 41994-21), vi sarebbe stata una decadenza da infruttuoso decorso del temine semestrale di cui all’art. 1957, primo comma, cod. civ., per la reviviscenza, come effetto della nullità della clausola di deroga apposta al contratto in correlazione con lo schema dell’A.b.i. ritenuto illegitt i mo, della regola generale di cui al citato art. 1957.

Ma è risolutivo – con ciò correggendosi la certo non perspicua motivazione della corte d’appello –che una simile pretesa (formulata in termini di domanda o di eccezione) non risulta esser stata mai prospettata, neppure nella sede indicata (la famosa comparsa conclusionale); né avrebbe potuto esserlo trattandosi di questione incentrata sulla decadenza, che èdiversa da quella involgente la nullità parziale.

La questione della nullità si atteggia, in questi casi, come uno degli antecedentidella questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa.

Dimostrare questa cosa è agevole.La domanda (o l’eccezione) di decadenza non può esser correlata allanullità in sé, ma all’integrazione del contratto .

In astratto, cioè, il tema sarebbe quello di come colmare il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto del contratto.

A questo tema si incarica di rispondere il principio di conservazione.

Il problema dunque si sposta , in questi casi, dalla nullità all’integrazione, secondo le regole comuni dettate dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ.

La relazione tra l’invalidi tà parziale e la conservazione del contenuto legalmente determinabile del contratto, secondo la regola di cui al citato art. 1419, secondo comma, cod. civ., implica non solo che la parte intenda avvalersi della integrazione, ma anche che essa manifesti la volontà di giovarsi delle conseguenze a essa associabili.

E quindi che manifesti la sua determinazione sotto entrambi i punti di vista, proponendo, secondo i canoni di ammissibilità dettati dal codice di rito, anche la domanda (o l’eccezione) correlata alla rideterminazione del contenuto del contratto in base alla sostituzione di diritto con la regola di legge.

Nel caso concreto la regola di legge , da applicare come conseguenza della nullità parziale,avrebbe dovuto essere ( oggi si dice ) quella di cui all’art. 1957 cod. civ., in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore.

Ma è decisivo, in termini di autosufficienza, che una domanda o un’eccezione di decadenza non risulta esser stata mai stata proposta.

IV. – L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28474/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ANCONA n. 87/2020 depositata il 29/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, in qualità di fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del tribunale di Macerata in data 22-2-2015 di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo notificato da [OSCURATO:PERSONA]. Ha dedotto l’annullabilità delle fideiussioni e ha contestato il credito vantato dalla banca, assumendo di essere stata costretta a sottoscrivere le garanzie “contro la propria volontà” e a seguito di “coazione morale”. Nella resistenzadell’appellata, la medesima Pazzaglia ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che la corte d’appello di Ancona dichiarasse la nullità delle fideiussioni in quanto redatte sul modello uniforme dell’ A . b . i . del 2003, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali (art. 2, secondo comma, della l.n. 287 del 1990). La corte d’appello, per la parte che unicamente ancora rileva, ha respinto il gravame perché sebbene effettivamente nei contratti oggetto del giudizio fossero presenti le clausole 2, 6 e 8 riproducenti nella sostanza il contenuto di quelle dell’A.b.i. dichiarate illegittime dall’Autorità garante, tuttavia la nullità delle stesse non poteva condurre a una declaratoria coinvolgente l’intero contratto, in mancanza di allegazione che l’accordo, in difetto delle stesse, non sarebbe stato concluso; difatti, essendo le clausole rafforzative della posizione della banca, solo questa sarebbe stata la parte titolare di un interesse al mantenimento delle intese illecite, e solo questa avrebbe potuto dolersi della loroespunzione. La signora Pazzagliaha proposto ricorso per cassazione sorretto da un solo motivo. La cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha replicato con controricorso e ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Ragioni della decisione I. - L a ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419, 1339 e 1957 cod. civ., per non avere la corte d’appellooperato l’inserzione automatica dell’art. 1957 cod. civ. a seguito della riscontrata nullità della clausola in deroga inserita nelle fideiussioni, con conseguente decorrenza del termine di sei mesi previsto dalla citata norma per l’azione contro il debitore principale e relativa decadenza di quella contro il fideiussore. Il motivo è inammissibile. II. -Risulta dal ricorso che nella comparsa conclusionale era stata avanzata una pretesa di nullità. Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale ha però la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo (Cass. Sez. 1n. 20232-22, Cass. Sez. 3 n. 16582-05). È vero che è invalso nella giurisprudenza di questa Corte il principio della rilevabilità d’ufficio delle nullità in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale(Cass. Sez. U n. 26242-14). Resta però che tale principio presuppone, da un lato, che i fatti determinativi della nullità siano già emersi nel corso del giudizio e, dall’altro, che la eventuale domanda sia infine introdotta al massimo nella sede della precisazione delle conclusioni, non certamente con la comparsa conclusionale. III. -In ogni caso è da osservare che nella concreta fattispecie la nullità era stata affermata (i n comparsa conclusionale) come base per una distinta pretesa mai introdotta (neppure in comparsa conclusionale). Tale è quella alla quale la ricorrente allude nel ricorso per cassazione, di decadenza del creditore dall’esercizio d ell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ. Una pretesa del genere è affatto distinta dalla prima , e ssendo semmaibasata sull’inserimento automatico di clausole nel contenuto del contratto onde colmare il vuoto determinatosi per effetto della nullità parziale. La ricorrente deduce che, per il tramite della declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni (v. Cass. Sez. U n. 41994-21), vi sarebbe stata una decadenza da infruttuoso decorso del temine semestrale di cui all’art. 1957, primo comma, cod. civ., per la reviviscenza, come effetto della nullità della clausola di deroga apposta al contratto in correlazione con lo schema dell’A.b.i. ritenuto illegitt i mo, della regola generale di cui al citato art. 1957. Ma è risolutivo – con ciò correggendosi la certo non perspicua motivazione della corte d’appello –che una simile pretesa (formulata in termini di domanda o di eccezione) non risulta esser stata mai prospettata, neppure nella sede indicata (la famosa comparsa conclusionale); né avrebbe potuto esserlo trattandosi di questione incentrata sulla decadenza, che èdiversa da quella involgente la nullità parziale. La questione della nullità si atteggia, in questi casi, come uno degli antecedentidella questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa. Dimostrare questa cosa è agevole.La domanda (o l’eccezione) di decadenza non può esser correlata allanullità in sé, ma all’integrazione del contratto . In astratto, cioè, il tema sarebbe quello di come colmare il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto del contratto. A questo tema si incarica di rispondere il principio di conservazione. Il problema dunque si sposta , in questi casi, dalla nullità all’integrazione, secondo le regole comuni dettate dall’art. 1419, secondo comma, cod. civ. La relazione tra l’invalidi tà parziale e la conservazione del contenuto legalmente determinabile del contratto, secondo la regola di cui al citato art. 1419, secondo comma, cod. civ., implica non solo che la parte intenda avvalersi della integrazione, ma anche che essa manifesti la volontà di giovarsi delle conseguenze a essa associabili. E quindi che manifesti la sua determinazione sotto entrambi i punti di vista, proponendo, secondo i canoni di ammissibilità dettati dal codice di rito, anche la domanda (o l’eccezione) correlata alla rideterminazione del contenuto del contratto in base alla sostituzione di diritto con la regola di legge. Nel caso concreto la regola di legge , da applicare come conseguenza della nullità parziale,avrebbe dovuto essere ( oggi si dice ) quella di cui all’art. 1957 cod. civ., in tema di decadenza del creditore dall’azione verso il fideiussore. Ma è decisivo, in termini di autosufficienza, che una domanda o un’eccezione di decadenza non risulta esser stata mai stata proposta. IV. – L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a