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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 25344/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24851/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale adesivo - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.584/2024 depositata il 11/04/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva ed essendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da equiparare a quella del ricorrente, in quanto la società ha svolto ricorso incidentale adesivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24851/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale adesivo - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.584/2024 depositata il 11/04/2024 -Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva ed essendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da equiparare a quella del ricorrente, in quanto la società ha svolto ricorso incidentale adesivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24851/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 25344/2025 Data pubblicazione 16/09/2025
Decreto Cassazione n. 25344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris