CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 10446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAí A sul ricorso iscritto al n. 19784/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 97(01) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 9463/2020 depositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.9463/2020, pubblicata il 22 maggio 2020, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Maloni & C., già [OSCURATO:SOCIETA] di Maloni e Galiffa e da [OSCURATO:PERSONA] - quale socia accomandataria - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla sentenza della Corte di appello de l'Aquila che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna della società e della socia accomandataria a corrispondere alle Baldini, eredi di [OSCURATO:PERSONA] - già socia per il 25 % della società [OSCURATO:SOCIETA] - entrambe intervenute volontariamente al raggiungimento della maggiore età nel giudizio originariamente proposto dal genitore [OSCURATO:PERSONA], il valore della quota sociale all'epoca della cessazione del rapporto, maggiorata di interessi legali. La Corte di Cassazione, per quel che qui interessa, esaminava con priorità, in base al principio della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso con il quale si era censurata la decisione della Corte di appello laddove, nell'affrontare il tema relativo all'esistenza di un'intestazione fiduciaria della quota sociale in capo alla dante causa delle Baldini, aveva ritenuto che fosse necessaria la prova non soltanto dell'utilizzazione di fondi del fiduciante per l'acquisto, ma anche del pactum fiduciae e specificamente dell'obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante, sul punto rilevando non solo la mancata prospettazione dell'obbligo anzidetto ma soprattutto il difetto di prova in merito ed inoltre ritenendo che detto patto sarebbe dovuto risultare da atto avente forma scritta.La Corte di Cassazione rilevava che i ricorrenti avevano censurato la prima ratio decídendí esposta dalla Corte di appello, sostenendo che fosse implicito l'obbligo di ritrasferimento nella prospettazione del patto, mentre rispetto alla seconda ratio i medesimi avevano dedotto la non necessità dell'atto scritto. La Corte, esaminando la censura con riguardo alla prima ratio, riteneva che essendo il trasferimento in favore del fiduciario condizionato dall'obbligo di ritrasferimento al soggetto fiduciante o al beneficiario dallo stesso indicato, "a fronte dell'accertata mancanza di prova in ordine alla precisione dell'obbligo di ritrasferimento che costituisce il contenuto del pactum fiduciae, la censura sostanzialmente sollecita in maniera inammissibile una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, senza che nemmeno venga indicato alcun fatto da ritenere decisivo per il giudizio, di cui sia stato omesso l'esame". Da ciò la Corte desumeva l'inammissibilità della censura sotto il profilo relativo alla forma del patto, risultando consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile. Nel prosieguo della sentenza, la Corte di Cassazione riteneva assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo i motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo "attesa l'inidoneità degli stessi, anche ove accolti, a scalfire la ratio decidendi centrale costituita dalla mancanza di prova dell'elemento caratterizzante il pactum fiduciae e cioè l'obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante o a soggetto dallo tesso indicato". [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di Maloni e C. hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione indicata in epigrafe, affidato ad un motivo riproponendo per la fase rescissoria i motivi di ricorso proposti nell'originario ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso, pure depositando memoria.La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrenti deducono, con il primo motivo relativo alla fase rescindente, la violazione dell'art. 391-bis c.p.c., evidenziando che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo "in quanto dà per scontato l'avvenuto accertamento negativo dell'obbligo di ritrasferimento delle quote sociali al fiduciante da parte della fiduciaria, che, invece, non si è verificato", senza considerare che la questione sulla prova dell'obbligo di ritrasferimento, ben lungi dall'essere definitiva, era oggetto dei successivi motivi di ricorso, incentrati sulla mancata ammissione delle prove orali richieste ed offerte nel corso del giudizio. L'errore percettivo, proseguono le ricorrenti, sarebbe consistito nel considerare come fatto, sia pure di carattere processuale, definitivamente acquisito o coperto dal giudicato quello della mancata prova dell'obbligo di ritrasferimento, al punto da indurre la Corte a ritenere assorbiti i motivi ulteriori, erroneamente applicando il principio della ragione più liquida in modo da impedire l'esame delle censure relative alla prova del patto fiduciario che, secondo le ricorrenti "comportava la prova dell'obbligo di ritrasferimento da parte del fiduciario". Per tali ragioni, secondo le ricorrenti, la Corte di Cassazione sarebbe "venuta meno al dovere di valutare tutte le censure collegate e decisive, trascurando, tra le altre, proprio quelle che, sul piano logico e giuridico, era[no] pienamente risolutiv[e], dato che l'obbligo di ritrasferimento costituiva l'ontologica indispensabilità per la configurazione del patto fiduciario." In conclusione, secondo le ricorrenti, l'errore di percezione si compendierebbe "nell'avere fondato la decisione su di una ragione ritenuta più liquida, ma che tale non era per tutto quanto sopra esposto". Il motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati -cfr. Cass.n.11202/2017-. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vedendosi, in tali casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione -cfr. Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. S.U., 30 ottobre 2008, n. 26022). Orbene, nel caso di specie non è ravvisabile alcun errore percettivo nel senso da ultimo specificato, avendo la Corte di Cassazione ritenuto che la sentenza impugnata innanzi a sé aveva accertato la mancata prova dell'obbligo di ritrasferimento e che la censura proposta con il secondo motivo di ricorso involgeva una valutazione meritale, non consentita al giudice di legittimità in mancanza di fatti decisivi per il giudizio dei quali fosse stato omesso l'esame. In definitiva la Corte ha ritenuto che l'obbligo di ritrasferimento "accertato" dalla Corte di appello rendeva inammissibile la censura, in mancanza di elementi fattuali capaci di confutare la decisione espressa dalla Corte di appello.È stata quindi compiuta una precisa valutazione della sentenza e del motivo di ricorso, ritenendo che il giudizio espresso dalla Corte di appello sulla prima ratio decidendi non fosse stato aggredito in modo da potere inficiare quanto già accertato dal giudice di merito. Tanto esclude l'esistenza di un errore percettivo sia sotto il profilo dell'asserito erroneo utilizzo del principio della ragione più liquida, ciò rappresentando all'evidenza un eventuale errore di giudizio, per nulla aggredibile con il mezzo della revocazione per errore percettivo. Per altro verso, nemmeno può ritenersi che quanto ritenuto dalla Cassazione in ordine all'assorbimento dei motivi relativi alla prova integri un errore percettivo, se solo si consideri che la censura si fonda sulla ricostruzione, offerta dalle ricorrenti, che le prove orali articolate avrebbero consentito di ritenere provato anche l'obbligo di ritrasferimento da parte del fiduciario. Prospettiva che è smentita da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che non era stato nemmeno indicato alcun fatto da ritenere decisivo per il giudizio di cui fosse stato omesso l'esame. In definitiva, la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice di appello aveva accertato la mancanza della prova del pactum fiduciae, anche perché - e questo risulta dai motivi quarto e quinto del ricorso, che censurano la mancata ammissione delle prove testimoniali di cui si lamenta il ricorrente - i motivi di appello concernenti la mancata ammissione (in primo grado) della prova testimoniale) erano stati considerati dalla Corte di appello inammissibili per genericità ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondati, per mancanza di decisività delle prove addotte. Ora, è bene rammentare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v. Cass. 16214/2019). Ciò posto, nel caso di specie, l'ordinanza di cui si chiede la revocazione ha ritenuto che - a fronte dell'accertamento della mancanza di prove del pactum fiduciae - i ricorrenti avevano sollecitato una rivalutazione del merito, «senza che nemmeno venga indicato alcun fatto da ritenere decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l'esame». Si tratta, dunque, di un giudizio in diritto che non può, di certo, integrare un errore revocatorio. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare anche i rilievi censori esposti dai ricorrenti nella memoria depositata, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello ,, previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 12.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a que