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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35462/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento del 24 settembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio (aggravato dai futili motivi), commesso il 22 settembre 2022, in danno di Giovanni VASTA, nell'ambito di una rissa familiare.

Secondo il capo d'accusa, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti non identificati, avrebbe colpito la persona offesa, prima con calci e pugni, poi scagliandole addosso con violenza un mobile di vetro e altre suppellettili, che attingevano la vittima alla testa.

In sintonia con il Giudice della misura, il Collegio del riesame riteneva sussistente il quadro indiziario grave a carico dell'indagato, siccome sostenuto dalle dichiarazioni, apprezzate come lineari e prive di contraddizioni, rese dai tre indagati del connesso reato di rissa Alessandro VASTA, Pietro VASTA e Maria MARCELLINO.

Ad avviso dei Giudici catanesi, il convergente narrato dei tre dichiaranti risultava munito anche di riscontri esterni, costituiti dal sopralluogo effettuato dagli operanti di P.g. nell'immediatezza dei fatti (entrati nell'appartamento teatro dell'episodio, videro Giovanni VASTA esanime in terra, con una ferita sul lato destro della fronte) e dalle s.i.t. del vicino di casa Francesco RANDAZZO, che notò [OSCURATO:PERSONA], dapprima, entrare nell'appartamento della vittima con due complici e, dopo alcuni minuti di trambusto, uscirne proferendo la frase, in siciliano: "U mazzai".

Giovanni VASTA, nell'occorso, veniva colto da arresto cardiaco e ricoverato con prognosi riservata presso l'unità coronarica dell'ospedale etneo "Rodolico - [OSCURATO:PERSONA]".

Il Tribunale del riesame reputava corretta la qualificazione giuridica della condotta aggressiva ascritta all'indagato nei termini di tentato omicidio sorretto da dolo alternativo, in considerazione della preponderanza del numero degli aggressori e della pluralità dei colpi inferti alla vittima in zone vitali come il capo, attinto, con violenza, oltre che da pugni e calci, da un mobile in vetro divelto dalla parete.

Le violente modalità della condotta, unite alla futilità dei motivi che l'avevano scatenata, delineavano - concludevano i Giudici dell'impugnazione - una personalità pericolosamente incline alla violenza, come dimostrato anche dai gravi precedenti documentati a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati contro la persona, il che dimostrava l'incapacità dell'indagato di contenere i propri impulsi violenti e di attenersi, con autodisciplina, alle prescrizioni connesse ad eventuali misure gradate.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo, eccepisce violazione dell'art. 64 cod. proc. pen., per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, senza il difensore, dai coindagati Pietro e Alessandro VASTA.

Censura la motivazione come mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, anche per travisamento, con riferimento alle lesioni riportate dalla persona offesa, all'attendibilità dei dichiaranti, alla idoneità e univocità degli atti e alla conseguente configurabilità del tentato omicidio.

Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere erroneamente il Tribunale del riesame basato le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. soltanto sulla gravità dei fatti e per non aver adeguatamente motivato in ordine alla non applicabilità di misura gradata, anche con presidio elettronico. 3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria inviata per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Non autosufficiente e generico, anche per aspecificità, è il motivo in rito, con cui si è dedotta la violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. (più correttamente, si tratterebbe, in primis, della violazione dell'art. 63, comma 2) e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese, in assenza del difensore, da Pietro e Alessandro VASTA, definiti, imprecisamente, "coindagati", essendo, viceversa, indagati del connesso (o probatoriamente collegato) reato di rissa di cui al capo B) della rubrica incolpativa provvisoria.

Giova ricordare, al riguardo, che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, senza che detta condizione possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico; né rilevano, a tale proposito, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez.

U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 1, n. 48861 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mero, Rv. 280666).

Conseguentemente, si è affermato che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264482).

Si è, ulteriormente, precisato che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura difensiva, in primo luogo, non è rispettosa del canone dell'autosufficienza, in quanto fa riferimento ad atti (i verbali delle s.i.t. rese da Pietro e Alessandro VASTA) che non allega al ricorso.In secondo luogo, non fornisce specifici elementi dai quali poter inferire, con certezza, che a carico degli interessati fossero già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità.

Infine, non evidenzia la decisività delle due dichiarazioni, omettendo di considerare che, anche qualora fossero state espunte le dichiarazioni dei VASTA, sarebbero residuati, nel compendio indiziario, le dichiarazioni rese da Maria MARCELLINO e dal vicino di casa Francesco RANDAZZO, nonché gli esiti del sopralluogo e i referti medici, rispetto ai quali elementi il ricorrente manca di effettuare la "prova di resistenza".

I rilievi critici sulla valutazione del materiale probatorio ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sono infondati.

Il Tribunale del riesame ha dato convenientemente conto delle ragioni addotte a supporto della ritenuta attendibilità delle fonti dichiarative, mettendone in luce la pluralità, la non contestualità e la diversità dei luoghi di escussione (ad escludere un previo concerto), la convergenza e l'attendibilità intrinseca, e spiegando, ragionevolmente, le discordanze, peraltro su circostanze marginali, con la concitazione dell'azione e con i rispettivi punti di visuale.

In particolare, è stato non illogicamente chiarito che i maggiori dettagli forniti da Maria MARCELLINO sull'azione aggressiva perpetrata in danno di Giovanni VASTA, rispetto alle dichiarazioni rese da Pietro e Alessandro VASTA, si giustificavano per il fatto che la donna si trovava in disparte e non direttamente coinvolta nell'ultima parte della condotta delittuosa.

A fronte del solido costrutto argomentativo offerto sul punto dal Giudice a quo, meramente assertiva si rivela l'allusione al previo concerto delle dichiarazioni rese dai due fratelli, così come manifestamente infondata risulta la censura per cui "nessuna valutazione" sarebbe stata fatta in ordine all'attendibilità di Maria MARCELLINO.

Del tutto congrua, la valutazione in termini di irrilevanza, in funzione del giudizio di attendibilità del narrato di Francesco RANDAZZO, della circostanza, di nuovo dedotta in ricorso, della conduzione in locazione, da parte sua, di un appartamento di proprietà dei familiari della persona offesa.

Non autosufficiente, in mancanza di allegazione del referto, la deduzione circa l'asserita insussistenza di lesioni patite dal VASTA a seguito dell'aggressione subita, peraltro attestate dagli operanti intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, come correttamente evidenziato dai Giudici de libertate.

Generiche e meramente confutative, infine, si rivelano le censure sulla idoneità e univocità degli atti posti in essere dall'indagato, nonché sul suo animus necandi, a fronte di una motivazione - di cui sopra si è sinteticamente dato atto e che qui si richiama - saldamente ancorata al rispetto dei canoni giurisprudenziali fissati in materia (ex multis: Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402).

3. Infondati sono i rilievi critici articolati nel secondo motivo di ricorso.

Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (per tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522).

Il giudizio prognostico del Tribunale di Catania si è pienamente attenuto al principio enunciato, posto che, diversamente da quanto prospettato in ricorso, detto giudizio si è basato anche, e non solo, sulla gravità e sulle modalità del fatto.

Analogamente, nella selezione della misura, il Tribunale si è pienamente conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (tra molte, Sez. 6, n. 53026 del 6/11/2017, Crupi, Rv. 271686).

Atteso che il giudizio dell'organo del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762), deve ritenersi infondata la censura difensiva sulla violazione di quest'ultima disposizione.

4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Seguono gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento del 24 settembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio (aggravato dai futili motivi), commesso il 22 settembre 2022, in danno di Giovanni VASTA, nell'ambito di una rissa familiare. Secondo il capo d'accusa, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti non identificati, avrebbe colpito la persona offesa, prima con calci e pugni, poi scagliandole addosso con violenza un mobile di vetro e altre suppellettili, che attingevano la vittima alla testa. In sintonia con il Giudice della misura, il Collegio del riesame riteneva sussistente il quadro indiziario grave a carico dell'indagato, siccome sostenuto dalle dichiarazioni, apprezzate come lineari e prive di contraddizioni, rese dai tre indagati del connesso reato di rissa Alessandro VASTA, Pietro VASTA e Maria MARCELLINO. Ad avviso dei Giudici catanesi, il convergente narrato dei tre dichiaranti risultava munito anche di riscontri esterni, costituiti dal sopralluogo effettuato dagli operanti di P.g. nell'immediatezza dei fatti (entrati nell'appartamento teatro dell'episodio, videro Giovanni VASTA esanime in terra, con una ferita sul lato destro della fronte) e dalle s.i.t. del vicino di casa Francesco RANDAZZO, che notò [OSCURATO:PERSONA], dapprima, entrare nell'appartamento della vittima con due complici e, dopo alcuni minuti di trambusto, uscirne proferendo la frase, in siciliano: "U mazzai". Giovanni VASTA, nell'occorso, veniva colto da arresto cardiaco e ricoverato con prognosi riservata presso l'unità coronarica dell'ospedale etneo "Rodolico - [OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale del riesame reputava corretta la qualificazione giuridica della condotta aggressiva ascritta all'indagato nei termini di tentato omicidio sorretto da dolo alternativo, in considerazione della preponderanza del numero degli aggressori e della pluralità dei colpi inferti alla vittima in zone vitali come il capo, attinto, con violenza, oltre che da pugni e calci, da un mobile in vetro divelto dalla parete. Le violente modalità della condotta, unite alla futilità dei motivi che l'avevano scatenata, delineavano - concludevano i Giudici dell'impugnazione - una personalità pericolosamente incline alla violenza, come dimostrato anche dai gravi precedenti documentati a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati contro la persona, il che dimostrava l'incapacità dell'indagato di contenere i propri impulsi violenti e di attenersi, con autodisciplina, alle prescrizioni connesse ad eventuali misure gradate. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo, eccepisce violazione dell'art. 64 cod. proc. pen., per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, senza il difensore, dai coindagati Pietro e Alessandro VASTA. Censura la motivazione come mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, anche per travisamento, con riferimento alle lesioni riportate dalla persona offesa, all'attendibilità dei dichiaranti, alla idoneità e univocità degli atti e alla conseguente configurabilità del tentato omicidio. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere erroneamente il Tribunale del riesame basato le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. soltanto sulla gravità dei fatti e per non aver adeguatamente motivato in ordine alla non applicabilità di misura gradata, anche con presidio elettronico. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria inviata per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Non autosufficiente e generico, anche per aspecificità, è il motivo in rito, con cui si è dedotta la violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. (più correttamente, si tratterebbe, in primis, della violazione dell'art. 63, comma 2) e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese, in assenza del difensore, da Pietro e Alessandro VASTA, definiti, imprecisamente, "coindagati", essendo, viceversa, indagati del connesso (o probatoriamente collegato) reato di rissa di cui al capo B) della rubrica incolpativa provvisoria. Giova ricordare, al riguardo, che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, senza che detta condizione possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico; né rilevano, a tale proposito, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 1, n. 48861 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mero, Rv. 280666). Conseguentemente, si è affermato che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264482). Si è, ulteriormente, precisato che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218). Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura difensiva, in primo luogo, non è rispettosa del canone dell'autosufficienza, in quanto fa riferimento ad atti (i verbali delle s.i.t. rese da Pietro e Alessandro VASTA) che non allega al ricorso.In secondo luogo, non fornisce specifici elementi dai quali poter inferire, con certezza, che a carico degli interessati fossero già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità. Infine, non evidenzia la decisività delle due dichiarazioni, omettendo di considerare che, anche qualora fossero state espunte le dichiarazioni dei VASTA, sarebbero residuati, nel compendio indiziario, le dichiarazioni rese da Maria MARCELLINO e dal vicino di casa Francesco RANDAZZO, nonché gli esiti del sopralluogo e i referti medici, rispetto ai quali elementi il ricorrente manca di effettuare la "prova di resistenza". I rilievi critici sulla valutazione del materiale probatorio ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sono infondati. Il Tribunale del riesame ha dato convenientemente conto delle ragioni addotte a supporto della ritenuta attendibilità delle fonti dichiarative, mettendone in luce la pluralità, la non contestualità e la diversità dei luoghi di escussione (ad escludere un previo concerto), la convergenza e l'attendibilità intrinseca, e spiegando, ragionevolmente, le discordanze, peraltro su circostanze marginali, con la concitazione dell'azione e con i rispettivi punti di visuale. In particolare, è stato non illogicamente chiarito che i maggiori dettagli forniti da Maria MARCELLINO sull'azione aggressiva perpetrata in danno di Giovanni VASTA, rispetto alle dichiarazioni rese da Pietro e Alessandro VASTA, si giustificavano per il fatto che la donna si trovava in disparte e non direttamente coinvolta nell'ultima parte della condotta delittuosa. A fronte del solido costrutto argomentativo offerto sul punto dal Giudice a quo, meramente assertiva si rivela l'allusione al previo concerto delle dichiarazioni rese dai due fratelli, così come manifestamente infondata risulta la censura per cui "nessuna valutazione" sarebbe stata fatta in ordine all'attendibilità di Maria MARCELLINO. Del tutto congrua, la valutazione in termini di irrilevanza, in funzione del giudizio di attendibilità del narrato di Francesco RANDAZZO, della circostanza, di nuovo dedotta in ricorso, della conduzione in locazione, da parte sua, di un appartamento di proprietà dei familiari della persona offesa. Non autosufficiente, in mancanza di allegazione del referto, la deduzione circa l'asserita insussistenza di lesioni patite dal VASTA a seguito dell'aggressione subita, peraltro attestate dagli operanti intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, come correttamente evidenziato dai Giudici de libertate. Generiche e meramente confutative, infine, si rivelano le censure sulla idoneità e univocità degli atti posti in essere dall'indagato, nonché sul suo animus necandi, a fronte di una motivazione - di cui sopra si è sinteticamente dato atto e che qui si richiama - saldamente ancorata al rispetto dei canoni giurisprudenziali fissati in materia (ex multis: Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402). 3. Infondati sono i rilievi critici articolati nel secondo motivo di ricorso. Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (per tutte, Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522). Il giudizio prognostico del Tribunale di Catania si è pienamente attenuto al principio enunciato, posto che, diversamente da quanto prospettato in ricorso, detto giudizio si è basato anche, e non solo, sulla gravità e sulle modalità del fatto. Analogamente, nella selezione della misura, il Tribunale si è pienamente conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (tra molte, Sez. 6, n. 53026 del 6/11/2017, Crupi, Rv. 271686). Atteso che il giudizio dell'organo del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762), deve ritenersi infondata la censura difensiva sulla violazione di quest'ultima disposizione. 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per adempimenti di cui all'art. 94, com
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