CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062AS4X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 2 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]/aj per un reato di lesioni personali aggravate, un reato tentato di lesione personali aggravate ed un reato di minaccia aggravata e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte evidenzia come, nel caso di specie, a fronte dell'obiettiva gravità dei fatti, non vale invocare le generiche scuse rappresentate dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni, alle quali non ha fatto seguito nessuna offerta di riparazione, e tantomeno la giovane età, che non gli ha impedito di reagire con modalità particolarmente aggressive, reiterando l'azione criminosa secondo una progressione criminosa significativa, tenuto conto anche dei precedenti di polizia a carico dell'imputato a cui si aggiunge il comportamento negativo successivo al reato (si vedano pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis