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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26602/2022

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e cPr ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21726/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 325/2018, depositata il 26 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 325/2018, depositata il 26 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il contribuente non aveva legittimazione a richiedere il rimborso delle imposte ipotecaria e catastale liquidate con l'avviso di liquidazione impugnato e, così, pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dichiarando che il contribuente aveva diritto a compensare, «con le imposte dovute per atti di data posteriore», le imposte ipotecaria e catastale «versate in eccesso»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 10, 57, 58 e 77, ed al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva statuito il difetto di legittimazione ad agire a fronte di un avviso di liquidazione che era stato emesso, e notificato telematicamente, nei confronti di esso esponente che, peraltro, - dopo aver provveduto al pagamento delle maggiori imposte liquidate al solo fine di evitare l'aggravio di ulteriori costi, - aveva tempestivamente impugnato l'atto impositivo; - il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame della questione relativa alla debenza delle maggiori imposte liquidate, per violazione del d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10 e art. 1 della tariffa allegata, sull'assunto che, nella fattispecie, veniva in rilievo, - piuttosto che un atto traslativo, '- una mera rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto, così che le imposte ipotecaria e catastale avrebbero dovuto essere liquidate in misura fissa;

2. - il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; 2.1 - occorre premettere che, nella fattispecie, - per come emerge dalla gravata sentenza oltrechè dalla pronuncia di prime cure (ivi) richiamata, - viene in rilievo l'imposta corrisposta, in autoliquidazione, dal notaio rogante ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, in esito, dunque, ad avviso di liquidazione per il pagamento della imposta principale (cd. postuma); 2.2 - è ben vero che, secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, in tema d'imposta di registro, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta, - inteso, alla stregua del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64, c. 3, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, - non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento dell'imposta principale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell'atto, e la disposizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77, limita il diritto al rimborso al contribuente, ed al «soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata», unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta (v.

Cass., 21 novembre 2002, n. 16390 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759; Cass., 6 maggio 2005, n. 9439; Cass., 23 settembre 2004, n. 19172); e che, - secondo più recenti arresti della Corte, - la previsione di modalità telematiche di registrazione dell'atto, e di versamento del tributo dietro autoliquidazione da parte del notaio, mediante il modello unico informatico (MUI; d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis e s.), ha rappresentato «un'applicazione meramente strumentale - tecnologica ed evolutiva - propria della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione» senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del d.p.r. n. 131 del 1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto (v.

Cass., 7 giugno 2019, n. 15450; v., altresì, Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493); - epperò, nella fattispecie, la pretesa impositiva, come anticipato, è stata esercitata con avviso di liquidazione notificato direttamente nei confronti del notaio rogante il quale, - dopo aver provveduto al pagamento delle maggiori imposte liquidate, - ha, così, impugnato l'atto impositivo; - come del resto emerge dalla stessa gravata sentenza, - che, nell'evocare un precedente della Corte (per vero non meglio identificato), trascrive (anche) il passaggio ov'è il rilievo che «La legittimazione del notaio deriva soltanto nel caso in cui la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti "per cui è ovvio che il medesimo abbia interesse diretto e, conseguentemente, sia legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa più essere discussa nè nell'an nè nel quantum; ed è altrettanto ovvio che la sua difesa non possa essere limitata alla sua personale responsabilità ma possa essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso"», - la Corte ha avuto modo di statuire che, nell'ipotesi in cui la pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta, la legittimazione ad impugnare del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti (così Cass., 8 marzo 2006, n. 4954 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759, in motivazione; v., altresì, in tema di registrazione telematica degli atti, d.lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e s., Cass., 10 novembre 2020, n. 25119; Cass., 19 agosto 2020, n. 17357; Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493);

3. - l'accoglimento del motivo di ricorso, peraltro, non preclude alla Corte di esaminare l'ulteriore questione di fondo che (pur) risulta tra le parti controversa, e così di decidere la controversia nel merito con riferimento al secondo motivo di ricorso (art. 384, c. 2, cod. proc. civ.), atteso che viene in rilievo, sotto il profilo della pretesa impositiva esercitata dall'amministrazione, questione che, - ampiamente dibattuta dalle parti, nei gradi di merito e negli stessi atti di questo giudizio, - non richiede nuovi accertamenti di fatto (v.

Cass., 20 ottobre 2015, n. 21272; Cass., 20 marzo 2015, n. 5724; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2180; Cass., 30 maggio 2012, n. 8622); 3.1 - secondo la giurisprudenza della Corte, - ed alla stregua dell'espressa previsione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa allegata, parte prima, - la rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata ad imposta proporzionale di registro, in quanto il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, specifica forma di imposizione prevista dagli artt. 20 e 21 dell'abrogata legge di registro di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, ha comportato la applicazione delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario e dunque l'assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine), ma non l'esenzione dall'imposta di registro ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprietà dall'usufrutto (Cass., 30 ottobre 2000, n. 14279 cui adde Cass., 30 dicembre 2016, n. 27480; Cass., 21 novembre 2005, n. 24512);- ed anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte ha rilevato che, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui in quanto tale soggetto ad imposta (v.

Cass., 17 dicembre 2020, n. 28923; Cass., 28 gennaio 2019, n. 2252);

4. - in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso l'impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente; 4.1 - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'evolversi della vicenda processuale ed alla stessa parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell'intero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e cPr ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21726/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 325/2018, depositata il 26 gennaio 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 325/2018, depositata il 26 gennaio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il contribuente non aveva legittimazione a richiedere il rimborso delle imposte ipotecaria e catastale liquidate con l'avviso di liquidazione impugnato e, così, pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dichiarando che il contribuente aveva diritto a compensare, «con le imposte dovute per atti di data posteriore», le imposte ipotecaria e catastale «versate in eccesso»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 131 del 1986, artt. 10, 57, 58 e 77, ed al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva statuito il difetto di legittimazione ad agire a fronte di un avviso di liquidazione che era stato emesso, e notificato telematicamente, nei confronti di esso esponente che, peraltro, - dopo aver provveduto al pagamento delle maggiori imposte liquidate al solo fine di evitare l'aggravio di ulteriori costi, - aveva tempestivamente impugnato l'atto impositivo; - il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame della questione relativa alla debenza delle maggiori imposte liquidate, per violazione del d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10 e art. 1 della tariffa allegata, sull'assunto che, nella fattispecie, veniva in rilievo, - piuttosto che un atto traslativo, '- una mera rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto, così che le imposte ipotecaria e catastale avrebbero dovuto essere liquidate in misura fissa; 2. - il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; 2.1 - occorre premettere che, nella fattispecie, - per come emerge dalla gravata sentenza oltrechè dalla pronuncia di prime cure (ivi) richiamata, - viene in rilievo l'imposta corrisposta, in autoliquidazione, dal notaio rogante ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter, in esito, dunque, ad avviso di liquidazione per il pagamento della imposta principale (cd. postuma); 2.2 - è ben vero che, secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, in tema d'imposta di registro, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta, - inteso, alla stregua del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 64, c. 3, come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, - non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l'indebito pagamento dell'imposta principale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell'atto, e la disposizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 77, limita il diritto al rimborso al contribuente, ed al «soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata», unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta (v. Cass., 21 novembre 2002, n. 16390 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759; Cass., 6 maggio 2005, n. 9439; Cass., 23 settembre 2004, n. 19172); e che, - secondo più recenti arresti della Corte, - la previsione di modalità telematiche di registrazione dell'atto, e di versamento del tributo dietro autoliquidazione da parte del notaio, mediante il modello unico informatico (MUI; d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis e s.), ha rappresentato «un'applicazione meramente strumentale - tecnologica ed evolutiva - propria della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione» senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del d.p.r. n. 131 del 1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto (v. Cass., 7 giugno 2019, n. 15450; v., altresì, Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493); - epperò, nella fattispecie, la pretesa impositiva, come anticipato, è stata esercitata con avviso di liquidazione notificato direttamente nei confronti del notaio rogante il quale, - dopo aver provveduto al pagamento delle maggiori imposte liquidate, - ha, così, impugnato l'atto impositivo; - come del resto emerge dalla stessa gravata sentenza, - che, nell'evocare un precedente della Corte (per vero non meglio identificato), trascrive (anche) il passaggio ov'è il rilievo che «La legittimazione del notaio deriva soltanto nel caso in cui la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti "per cui è ovvio che il medesimo abbia interesse diretto e, conseguentemente, sia legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa più essere discussa nè nell'an nè nel quantum; ed è altrettanto ovvio che la sua difesa non possa essere limitata alla sua personale responsabilità ma possa essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso"», - la Corte ha avuto modo di statuire che, nell'ipotesi in cui la pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta, la legittimazione ad impugnare del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti (così Cass., 8 marzo 2006, n. 4954 cui adde Cass., 21 giugno 2016, n. 12759, in motivazione; v., altresì, in tema di registrazione telematica degli atti, d.lgs. n. 463 del 1997, artt. 3 bis e s., Cass., 10 novembre 2020, n. 25119; Cass., 19 agosto 2020, n. 17357; Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493); 3. - l'accoglimento del motivo di ricorso, peraltro, non preclude alla Corte di esaminare l'ulteriore questione di fondo che (pur) risulta tra le parti controversa, e così di decidere la controversia nel merito con riferimento al secondo motivo di ricorso (art. 384, c. 2, cod. proc. civ.), atteso che viene in rilievo, sotto il profilo della pretesa impositiva esercitata dall'amministrazione, questione che, - ampiamente dibattuta dalle parti, nei gradi di merito e negli stessi atti di questo giudizio, - non richiede nuovi accertamenti di fatto (v. Cass., 20 ottobre 2015, n. 21272; Cass., 20 marzo 2015, n. 5724; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2180; Cass., 30 maggio 2012, n. 8622); 3.1 - secondo la giurisprudenza della Corte, - ed alla stregua dell'espressa previsione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa allegata, parte prima, - la rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata ad imposta proporzionale di registro, in quanto il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, specifica forma di imposizione prevista dagli artt. 20 e 21 dell'abrogata legge di registro di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, ha comportato la applicazione delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario e dunque l'assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine), ma non l'esenzione dall'imposta di registro ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprietà dall'usufrutto (Cass., 30 ottobre 2000, n. 14279 cui adde Cass., 30 dicembre 2016, n. 27480; Cass., 21 novembre 2005, n. 24512);- ed anche con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte ha rilevato che, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui in quanto tale soggetto ad imposta (v. Cass., 17 dicembre 2020, n. 28923; Cass., 28 gennaio 2019, n. 2252); 4. - in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso l'impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente; 4.1 - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'evolversi della vicenda processuale ed alla stessa parziale reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell'intero
Sentenza Cassazione n. 26602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris