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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 19880/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28955/2020 R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 918/2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 24.3.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assunt o con contratti di formazione - lavoro, si rivolse al Tribunale di Velletri , in funzione di giudice del lavoro, proponendo varie domande nei confronti dell’I.N.P.D.A.P.(cui poi è succeduto l’I.N.P.S.) con riferimento alle prestazioni rese, tra il maggio 200 2 e il gennaio 2006 , presso il convitto unificato di Spoleto con mansioni di assistente socio-assistenziale ( « istitutor e » ) e inquadramento in Area B, posizione economicaB2.

Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale accolse parzialmente le domande, negando lo svolgimento di mansioni superiori,ma riconoscendo al lavoratore il diritto al pagamento dell’indennità di turno e della «indennità istitutori», secondo le previsioni della contrattazione collettivaintegrativa di ente.

Entrambe le partisi rivolsero allora al la Corte d’Appello di Roma, la quale, in parzialeaccoglimento dei gravam i , riconobbe il dirittodel lavorator e al pagamento delle differenze retributive per avere svolto mansioni superiori (inquadrabili in Area C, posizione economica C1) e il diritto alla «indennità istitutori» , marigettò l a domand a avent e ad oggetto l’indennità di turno .

Contro la sentenzad’appello l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il lavoratore si è difes o con contro ricors o , contenent e anchericorso incidental e , articolat o anch’esso in tre motivi .

L’I.N.P.S. si difeso a sua volta con controricorsosulricors o incidentale.

Il lavoratore ha infinedepositato memoria illustrativ a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale l’I.N.P.S. denuncia «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero , in particolare,degli artt. 136 2 e ss. c.c. – anche in riferimento al d.P.R. n. 285 del 1988 … al CCNL E nti P ubblici N on E conomici 1998-2001 … – e dell ’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ( art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».

Oggetto di censura è l’accertamento –da parte della Corte d’Appello, che sul punto ha riformato la decisione del Tribunale – che i l lavorator e aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del suo inquadramento in area B e riconducibili, invece, all’area C.

1.1. Al netto dei profili di inammissibilità, il motivo è infondato.

1.1.1. La sentenza della Corte territoriale è motivata con una puntigliosa analisidelle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni, aventi ad oggetto le modalità di svolgimento delle prestazion i lavorative.

All’esito di tale analisi, il giudice d’appello ha ritenuto accertato che il lavoratore «risulta … avere operato in piena autonomia provved end o ad adottare tutti gli atti e i comportamenti ritenuti necessari per risolvere i problemi che venivano incontrati nel percorso educativo dei minori inseriti nel gruppoa lui affidato».

Nella misura in cui il primo motivo di ricorso principale è volto a contestare tale accertamento in fatto, esso è chiaramente inammissibile , non potendosi censurare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. il concreto esercizio, da parte del giudice del merito, del potere-dovere di prudentemente apprezzare le prove raccolte.Rientra nell’accertamento del fattoanche la «prevalenza» della mansioni superiori svolte dal lavoratore, che la Corte d’Appello ha evidentemente ritenuto implicita nella circostanza che la ravvisata «piena autonomia»ha riguardato «tutti gli atti e i comportamenti necessari per risolvere i problemi che venivano incontrati nel percorso educativo dei minori».

Né risulta che l’I.N.P.S. abbia messo in discussione, davanti ai giudici del merito, la prevalenza delle mansioni superiori rispetto ad altr e (eventuali) coerenti con l’inquadramento contrattuale.

1.1.2. Il motivo si pone, invece, sul piano corretto della critica in diritto laddove si imputa alla Corte d’Appello di avere erroneamente confrontato,con la declaratoria del profilo C1 del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] 1998 - 2001 , la declaratoria di cui alla VI qualifica del d.P.R. 285 del 1988, invece che quella del profilo B2 del medesimo CCNL.

Sennonché la critica è infondata, perché nella sentenza impugnata è esplicitamente afferm a ta l’equivalenza tra l a declaratoria della vecchia VI qualifica funzionale e quella del profilo B2 del CCNL 1998 - 2001 , sicché , per la proprietà transitiva, confrontando la VI qualifica funzionale e il profilo C1 del CCNL, la Corte territorialeha anche condotto il confronto tra profilo B2 e profilo C1.Per il resto, nel ricorso non viene svolta alcuna critica sostanziale all’affermata equivalenza del «profilo professionale di assistente socio-assistenziale»nel d.P.R. n. 285 del 1988 e nel CCNL 1998-2001; l’I.N.P.S. si limita a rilevare, sul piano formale, che que l CCNL, all’art. 49, ha sancito la disapplicazione delle vecchie qualifiche funzionali, sostituite dalle nuove aree, suddivise in livelli economici.Ma ciò non vale a contraddire l’affermazione chela descrizione dell’attività degli assistenti socio-assistenziali, che era disciplinata ne l d.P.R. n.285 del 1988, venne trasfusa pressoché immutata nel CCNL 1998-2001.

Rimane in ogni caso corrett a l’osservazione della Corte d’Appello secondo cui « il tratto differenziale tra i menzionati profili professionali può essere individuato nel maggiore grado di autonomia che caratterizza lo svolgimento delle rispettive mansioni».

Ed è appunto su tale aspetto che si è concentrato l’accertamento in fatto del giudice del merito.

1.1.3. Infondato è, infine, il primo motivo di ricorso principale nella parte in cuiafferma che «il criterio differenziale [tra i due livelli] non va rintracciato nell’autonomia operativa, ma nella capacità decisionale cui si riconnette un più elevato livello di responsabilità».

È infatti evidente che l’attribuzione al lavoratore di una «autonomia operativa»implica il riconoscimento, da par te del datore di lavoro, della «capacità decisionale » necessaria per esercitare quell’autonomia ; ed è inevitabile che l ’esercizio dell’autonomia comporti la responsabilità per le decisioni assunte.

In altri termini, il «livello di responsabilità» non può che essere coerente con il livello di «autonomia operativa».

Ne consegue che spostare l’attenzione dall’autonomia alla capacità e alla responsabilità non cambia la sostanza della questione.E nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il termine «responsabilità» compaia nella declaratoria dell’area Ce non in quella dell’area B, perché in quest’ultima il CCNL usa la locuzione – del tutto eq uivalente – « Il personale … r isponde dei risultati secondo la posizione rivestita».

2. Il secondo motivo del ricorso dell’I.N.P.S. denuncia «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e ss. c.c. anche in riferimento a i CCIE 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 … (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».

Oggetto di censura è in questo casoil capo della sentenza impugnata in cui è stata confermata la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento della «indennità istitutori»facendo applicazione delle pertinenti disposizioni dei [OSCURATO:PERSONA] di Ente (CCIE).

2.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) è puramente di facciata, intendendosi proporre semplicemente una diversa (e preferita) interpretazione della contrattazione collettiva integrativa.

Occorre allora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle pubbliche amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis ( v ., ex multis, Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023).

Si aggiunga che, una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione assente ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (Cass. nn. 17168/2012; 9054/2013; 10271/2016).

3. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed, in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU».

Oggetto di attenzione è l’ammontare delle differenze retributive riconosciute, avuto riguardo all’in serimento nel quantum anche del compenso incentivante , che secondo l’I.N.P.S. sarebbe estraneo alla domanda proposta dal lavoratore in primo grado. 3.1.Il motivo è infondato. 3.1.1.Il fulcro dell’illustrazione sta nella ricostruzione del processo di primo grado, volta a rilevare che i l giudice del Tribunale aveva disposto la restituzione al lavoratore dei cedolini paga attestanti i pagamenti dei compensi incentivantie offerti in produzione solo alla prima udienza.

Ma non si intende come e perché da tale decisione del Tribunale r iguardante i l materiale istruttorio (mancata ammissionedei documenti «in quanto tardivamente prodotti») si dovrebbe inferire che il lavoratore non avesse proposto una domanda di merito estesa anche al pagamento delle differenze retributive dovute a ti t olo di compensi incentivanti.

La Corte d’Appello, a differenza del Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento delle mansioni superiori svolte e ha di conseguenzaaccolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.

Tale era, infatti, la domanda proposta dal lavoratore, il quale non aveva certo necessità di indicare,nel ricorso introduttivo, una per una le voci della retribuzionesu cui calcolare le differenze tra livello B2 e livello C1.

3.1.2. Men che meno si potrebbe ravvisare nella decisione istruttoria delTribunale un implicito accertamento negativo de l sottostante diritto di credito.

Tesi confutata efficacemente dalla Corte d’Appello e che, a dire il vero, l’.I.N.P.S. non sembra avere riproposto con il ricorso per cassazione.

3.1.3. Al netto di questi aspetti, il motivo si riduce a una implicita censura de ll’accertamento d i fatto, ovverosia de lla quantificazione del credito che la Corte territoriale ha determinato nella misura proposta dal lavoratore sulla base di conteggi che ha ritenuto «correttamente formulati»e di cui ha rilevato che non erano stati specificamente contestati dall’I.N.P.S.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentaleEnrico Contino denuncia, testualmente: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi.

Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta.

Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno».

Si contesta alla Corte territoriale di avere applicato, per negare il diritto all’indennità di turno, il contratto collettivo integrativo di ente del 1998e non, invece, quello stipulato dalle parti sociali nel 2001, di cui si afferma che avrebbe esteso la possibilitàdi riconoscere quell’indennità agli istitutori.

5. Il secondo motivo è rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto».

Il mezzorappresenta uno sviluppo della medesima critica oggetto del primo motivo, in quanto p assa alla diretta interpretazione del contratto collettivo integrativo di ente del 2001, allo scopo di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento agli istitutori dell’indennità di turno.

6. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto han no in comun e i l medesimo , assorbente , profilo di inammissibilità.

6.1. Il ricorrente incidentale propone una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’Appello per decidere la causa in parte qua.

Si deve qui riproporre la medesima argomentazione già utilizzata per dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso principale.

Sebbene nella rubrica del motivo si faccia generico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ovverosia alle regole ermeneutiche che presiedono all’interpretazione del contenuto dei contratti, in realtà entrambi i motivi sono esclusivamente volti a criticare direttamente l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alle disposizioni dei due contratti integrativi.

Vale dunque il duplice rilievo che la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale e non per i contratti integrativi , quantunque riferibili a un ente dislocato sull’intero territorio nazionale; e che la denuncia di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale, per essere ammissibile, deve fare riferimento alle specifichenorme che si assumono violate e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali.

7. Il terzo motivo di ricorso incidentaledenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del (sic) ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica».

Il ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia esaminato il fatto che, a decorrere dal 1°.5.2005, e fino al 5.2.2006, la fine del turno pomeridiano sarebbe stata protratt a dalle ore 20.42 alle ore 22.00e i l fatto che egli avrebbe svolto , nel medesimo periodo, anche turni festivi.

L’illustrazione del motivo consiste nel richiamo sommario de lla narrativa d el ricorso di primo grado, in un cenno alla non contestazione di tale narrativa da parte dell’I.N.P.D.A.P. e nella descrizione del contenuto di due documenti pure prodotti in primo grado («ipotesi di accordo di sede del 2.8.2005»e «fogli di rilevazione delle presenze»).

7.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di denuncia re l’ omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si pretende dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, anche mediante apprezzamento del contenuto dei documenti già esaminati dalla Corte d’Appello.

Quest’ultima ha ritenuto assente la prova che il lavoratore avesse svolto turni notturni o festivi.L’accertamento , negativo o positivo, rappresenta l’esito dell’esame del fatto(esame che, quindi, non è stato omesso) ed è di per sé insindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denunciadi violazione, da parte del giudice del merito, dei limiti legali al potere di prudente apprezzamento delle prove o dell’obbligo di rispettare il «minimo costituzionale» nella motivazione della decisione assunta.

7.2. Quanto al cenno alla non contestazione dei fatti allegati (prolungamento dell’orario del turno pomeridiano e lavoro prestato in giornate festive), il motivo è parimenti inammissibile: da un lato, perché non viene chiaramente censurata la violazione del principio di non contestazione, inteso come criterio legale che delimita l’ambito della materia del contendere in fatto, sulla quale il giudice del merito esercita il suo potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove (art. 115, comma 1, c.p.c.); dall’altro lato, perché la genericità della descrizione dell’oggettodell’allegazione impedisce la necessaria verifica sui presupposti della non contestazione giuridicamente rilevante, che si ha solo a fronte di un’allegazione specifica e puntuale (v.

Cass. nn. 20525/2020; 3023/2016).

8. Respinto il ricorso principale e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della reciproc a soccombenza. 9.In base all’esito del giudizio, sussiste i l presuppost o per il versamento, da parte di entrambi i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte: rigettail ricorso principale ; dichiara inammissibileil ricors o incidental e ; compensa le spese delgiudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28955/2020 R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 918/2020della Corte d’Appello di Roma, depositata il 24.3.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assunt o con contratti di formazione - lavoro, si rivolse al Tribunale di Velletri , in funzione di giudice del lavoro, proponendo varie domande nei confronti dell’I.N.P.D.A.P.(cui poi è succeduto l’I.N.P.S.) con riferimento alle prestazioni rese, tra il maggio 200 2 e il gennaio 2006 , presso il convitto unificato di Spoleto con mansioni di assistente socio-assistenziale ( « istitutor e » ) e inquadramento in Area B, posizione economicaB2. Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale accolse parzialmente le domande, negando lo svolgimento di mansioni superiori,ma riconoscendo al lavoratore il diritto al pagamento dell’indennità di turno e della «indennità istitutori», secondo le previsioni della contrattazione collettivaintegrativa di ente. Entrambe le partisi rivolsero allora al la Corte d’Appello di Roma, la quale, in parzialeaccoglimento dei gravam i , riconobbe il dirittodel lavorator e al pagamento delle differenze retributive per avere svolto mansioni superiori (inquadrabili in Area C, posizione economica C1) e il diritto alla «indennità istitutori» , marigettò l a domand a avent e ad oggetto l’indennità di turno . Contro la sentenzad’appello l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il lavoratore si è difes o con contro ricors o , contenent e anchericorso incidental e , articolat o anch’esso in tre motivi . L’I.N.P.S. si difeso a sua volta con controricorsosulricors o incidentale. Il lavoratore ha infinedepositato memoria illustrativ a nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l’I.N.P.S. denuncia «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero , in particolare,degli artt. 136 2 e ss. c.c. – anche in riferimento al d.P.R. n. 285 del 1988 … al CCNL E nti P ubblici N on E conomici 1998-2001 … – e dell ’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 ( art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Oggetto di censura è l’accertamento –da parte della Corte d’Appello, che sul punto ha riformato la decisione del Tribunale – che i l lavorator e aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle tipiche del suo inquadramento in area B e riconducibili, invece, all’area C. 1.1. Al netto dei profili di inammissibilità, il motivo è infondato. 1.1.1. La sentenza della Corte territoriale è motivata con una puntigliosa analisidelle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni, aventi ad oggetto le modalità di svolgimento delle prestazion i lavorative. All’esito di tale analisi, il giudice d’appello ha ritenuto accertato che il lavoratore «risulta … avere operato in piena autonomia provved end o ad adottare tutti gli atti e i comportamenti ritenuti necessari per risolvere i problemi che venivano incontrati nel percorso educativo dei minori inseriti nel gruppoa lui affidato». Nella misura in cui il primo motivo di ricorso principale è volto a contestare tale accertamento in fatto, esso è chiaramente inammissibile , non potendosi censurare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. il concreto esercizio, da parte del giudice del merito, del potere-dovere di prudentemente apprezzare le prove raccolte.Rientra nell’accertamento del fattoanche la «prevalenza» della mansioni superiori svolte dal lavoratore, che la Corte d’Appello ha evidentemente ritenuto implicita nella circostanza che la ravvisata «piena autonomia»ha riguardato «tutti gli atti e i comportamenti necessari per risolvere i problemi che venivano incontrati nel percorso educativo dei minori». Né risulta che l’I.N.P.S. abbia messo in discussione, davanti ai giudici del merito, la prevalenza delle mansioni superiori rispetto ad altr e (eventuali) coerenti con l’inquadramento contrattuale. 1.1.2. Il motivo si pone, invece, sul piano corretto della critica in diritto laddove si imputa alla Corte d’Appello di avere erroneamente confrontato,con la declaratoria del profilo C1 del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] 1998 - 2001 , la declaratoria di cui alla VI qualifica del d.P.R. 285 del 1988, invece che quella del profilo B2 del medesimo CCNL. Sennonché la critica è infondata, perché nella sentenza impugnata è esplicitamente afferm a ta l’equivalenza tra l a declaratoria della vecchia VI qualifica funzionale e quella del profilo B2 del CCNL 1998 - 2001 , sicché , per la proprietà transitiva, confrontando la VI qualifica funzionale e il profilo C1 del CCNL, la Corte territorialeha anche condotto il confronto tra profilo B2 e profilo C1.Per il resto, nel ricorso non viene svolta alcuna critica sostanziale all’affermata equivalenza del «profilo professionale di assistente socio-assistenziale»nel d.P.R. n. 285 del 1988 e nel CCNL 1998-2001; l’I.N.P.S. si limita a rilevare, sul piano formale, che que l CCNL, all’art. 49, ha sancito la disapplicazione delle vecchie qualifiche funzionali, sostituite dalle nuove aree, suddivise in livelli economici.Ma ciò non vale a contraddire l’affermazione chela descrizione dell’attività degli assistenti socio-assistenziali, che era disciplinata ne l d.P.R. n.285 del 1988, venne trasfusa pressoché immutata nel CCNL 1998-2001. Rimane in ogni caso corrett a l’osservazione della Corte d’Appello secondo cui « il tratto differenziale tra i menzionati profili professionali può essere individuato nel maggiore grado di autonomia che caratterizza lo svolgimento delle rispettive mansioni». Ed è appunto su tale aspetto che si è concentrato l’accertamento in fatto del giudice del merito. 1.1.3. Infondato è, infine, il primo motivo di ricorso principale nella parte in cuiafferma che «il criterio differenziale [tra i due livelli] non va rintracciato nell’autonomia operativa, ma nella capacità decisionale cui si riconnette un più elevato livello di responsabilità». È infatti evidente che l’attribuzione al lavoratore di una «autonomia operativa»implica il riconoscimento, da par te del datore di lavoro, della «capacità decisionale » necessaria per esercitare quell’autonomia ; ed è inevitabile che l ’esercizio dell’autonomia comporti la responsabilità per le decisioni assunte. In altri termini, il «livello di responsabilità» non può che essere coerente con il livello di «autonomia operativa». Ne consegue che spostare l’attenzione dall’autonomia alla capacità e alla responsabilità non cambia la sostanza della questione.E nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il termine «responsabilità» compaia nella declaratoria dell’area Ce non in quella dell’area B, perché in quest’ultima il CCNL usa la locuzione – del tutto eq uivalente – « Il personale … r isponde dei risultati secondo la posizione rivestita». 2. Il secondo motivo del ricorso dell’I.N.P.S. denuncia «violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e ss. c.c. anche in riferimento a i CCIE 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 … (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Oggetto di censura è in questo casoil capo della sentenza impugnata in cui è stata confermata la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento della «indennità istitutori»facendo applicazione delle pertinenti disposizioni dei [OSCURATO:PERSONA] di Ente (CCIE). 2.1. Il motivo è inammissibile, perché il riferimento ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) è puramente di facciata, intendendosi proporre semplicemente una diversa (e preferita) interpretazione della contrattazione collettiva integrativa. Occorre allora ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle pubbliche amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis ( v ., ex multis, Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023). Si aggiunga che, una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione assente ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (Cass. nn. 17168/2012; 9054/2013; 10271/2016). 3. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia «nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed, in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Oggetto di attenzione è l’ammontare delle differenze retributive riconosciute, avuto riguardo all’in serimento nel quantum anche del compenso incentivante , che secondo l’I.N.P.S. sarebbe estraneo alla domanda proposta dal lavoratore in primo grado. 3.1.Il motivo è infondato. 3.1.1.Il fulcro dell’illustrazione sta nella ricostruzione del processo di primo grado, volta a rilevare che i l giudice del Tribunale aveva disposto la restituzione al lavoratore dei cedolini paga attestanti i pagamenti dei compensi incentivantie offerti in produzione solo alla prima udienza. Ma non si intende come e perché da tale decisione del Tribunale r iguardante i l materiale istruttorio (mancata ammissionedei documenti «in quanto tardivamente prodotti») si dovrebbe inferire che il lavoratore non avesse proposto una domanda di merito estesa anche al pagamento delle differenze retributive dovute a ti t olo di compensi incentivanti. La Corte d’Appello, a differenza del Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento delle mansioni superiori svolte e ha di conseguenzaaccolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate. Tale era, infatti, la domanda proposta dal lavoratore, il quale non aveva certo necessità di indicare,nel ricorso introduttivo, una per una le voci della retribuzionesu cui calcolare le differenze tra livello B2 e livello C1. 3.1.2. Men che meno si potrebbe ravvisare nella decisione istruttoria delTribunale un implicito accertamento negativo de l sottostante diritto di credito. Tesi confutata efficacemente dalla Corte d’Appello e che, a dire il vero, l’.I.N.P.S. non sembra avere riproposto con il ricorso per cassazione. 3.1.3. Al netto di questi aspetti, il motivo si riduce a una implicita censura de ll’accertamento d i fatto, ovverosia de lla quantificazione del credito che la Corte territoriale ha determinato nella misura proposta dal lavoratore sulla base di conteggi che ha ritenuto «correttamente formulati»e di cui ha rilevato che non erano stati specificamente contestati dall’I.N.P.S. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentaleEnrico Contino denuncia, testualmente: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi. Erronea ricognizione dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998 … quale norma regolatrice della fattispecie concreta. Mancata applicazione dell’accordo collettivo integrativo del 2001 (art. 11) che ha disciplinato in maniera innovativa il riconoscimento dell’indennità di turno». Si contesta alla Corte territoriale di avere applicato, per negare il diritto all’indennità di turno, il contratto collettivo integrativo di ente del 1998e non, invece, quello stipulato dalle parti sociali nel 2001, di cui si afferma che avrebbe esteso la possibilitàdi riconoscere quell’indennità agli istitutori. 5. Il secondo motivo è rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento ai contratti e accordi collettivi e, segnatamente, dell’art. 11 dell’accordo collettivo integrativo del 2001 … Erronea identificazione del concetto di “copertura massima dell’orario di servizio previsto” con l’orario di funzionamento dell’intero convitto, in luogo dell’orario di funzionamento della sola area socio-educativa cui il ricorrente era preposto». Il mezzorappresenta uno sviluppo della medesima critica oggetto del primo motivo, in quanto p assa alla diretta interpretazione del contratto collettivo integrativo di ente del 2001, allo scopo di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento agli istitutori dell’indennità di turno. 6. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto han no in comun e i l medesimo , assorbente , profilo di inammissibilità. 6.1. Il ricorrente incidentale propone una diversa interpretazione della contrattazione collettiva integrativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte d’Appello per decidere la causa in parte qua. Si deve qui riproporre la medesima argomentazione già utilizzata per dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso principale. Sebbene nella rubrica del motivo si faccia generico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ovverosia alle regole ermeneutiche che presiedono all’interpretazione del contenuto dei contratti, in realtà entrambi i motivi sono esclusivamente volti a criticare direttamente l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alle disposizioni dei due contratti integrativi. Vale dunque il duplice rilievo che la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale e non per i contratti integrativi , quantunque riferibili a un ente dislocato sull’intero territorio nazionale; e che la denuncia di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale, per essere ammissibile, deve fare riferimento alle specifichenorme che si assumono violate e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali. 7. Il terzo motivo di ricorso incidentaledenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, segnatamente, della circostanza che l’orario del (sic) ricorrente, dal 1°.5.2005 al 5.2.2006, veniva parzialmente modificato, prevedendo in aggiunta l’allungamento serale fino alle ore 22.00 e la giornata della domenica». Il ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia esaminato il fatto che, a decorrere dal 1°.5.2005, e fino al 5.2.2006, la fine del turno pomeridiano sarebbe stata protratt a dalle ore 20.42 alle ore 22.00e i l fatto che egli avrebbe svolto , nel medesimo periodo, anche turni festivi. L’illustrazione del motivo consiste nel richiamo sommario de lla narrativa d el ricorso di primo grado, in un cenno alla non contestazione di tale narrativa da parte dell’I.N.P.D.A.P. e nella descrizione del contenuto di due documenti pure prodotti in primo grado («ipotesi di accordo di sede del 2.8.2005»e «fogli di rilevazione delle presenze»). 7.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di denuncia re l’ omesso esame di un fatto decisivo, in realtà si pretende dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, anche mediante apprezzamento del contenuto dei documenti già esaminati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima ha ritenuto assente la prova che il lavoratore avesse svolto turni notturni o festivi.L’accertamento , negativo o positivo, rappresenta l’esito dell’esame del fatto(esame che, quindi, non è stato omesso) ed è di per sé insindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denunciadi violazione, da parte del giudice del merito, dei limiti legali al potere di prudente apprezzamento delle prove o dell’obbligo di rispettare il «minimo costituzionale» nella motivazione della decisione assunta. 7.2. Quanto al cenno alla non contestazione dei fatti allegati (prolungamento dell’orario del turno pomeridiano e lavoro prestato in giornate festive), il motivo è parimenti inammissibile: da un lato, perché non viene chiaramente censurata la violazione del principio di non contestazione, inteso come criterio legale che delimita l’ambito della materia del contendere in fatto, sulla quale il giudice del merito esercita il suo potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove (art. 115, comma 1, c.p.c.); dall’altro lato, perché la genericità della descrizione dell’oggettodell’allegazione impedisce la necessaria verifica sui presupposti della non contestazione giuridicamente rilevante, che si ha solo a fronte di un’allegazione specifica e puntuale (v. Cass. nn. 20525/2020; 3023/2016). 8. Respinto il ricorso principale e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità vengono interamente compensate, in ragione della reciproc a soccombenza. 9.In base all’esito del giudizio, sussiste i l presuppost o per il versamento, da parte di entrambi i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso principale ; dichiara inammissibileil ricors o incidental e ; compensa le spese delgiudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 11