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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19515/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'ad 223 comma 1, con riferimento all'art. 216 comma 1 nn.2), 219 comma 2 n.1) R.D. 267/194.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia il mancato avviso della possibilità di applicare la norma transitoria di cui al 545 bis cod. proc. pen. che permette di esercitare l'opzione per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui -in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. perì. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023,Rv. 285412); Considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il oliSigliére\estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'ad 223 comma 1, con riferimento all'art. 216 comma 1 nn.2), 219 comma 2 n.1) R.D. 267/194. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia il mancato avviso della possibilità di applicare la norma transitoria di cui al 545 bis cod. proc. pen. che permette di esercitare l'opzione per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui -in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. perì. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023,Rv. 285412); Considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il oliSigliére\estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris