CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 23079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1cfn 1. Con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza emessa 1'11 febbraio 2020, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n 74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante dello "Studio legale Ariolfo associazione professionale", al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, pur essendovi obbligato, la dichiarazione per l'anno 2012, con conseguente IRPEF evasa pari ad euro 344.162,69. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea interpretazione dell'art. 5 del d.lgs. n 74 del 2000 in relazione all'art. 67 del T.U.I.R., sul rilievo che non si potrebbe intendere il combinato disposto delle due norme nel senso della sottoponibilità ad imposizione fiscale della somma versata da tale Boffi al ricorrente e si potrebbe, conseguentemente, ritenere raggiunta la soglia di punibilità prevista per l'integrazione della fattispecie in contestazione. In particolare, la difesa osserva che il profitto del reato sarebbe soggetto ad un obbligo di restituzione e di risarcimento tale da escluderne la natura di addizione patrimoniale. Per cui, anche a voler considerare la somma pervenuta all'imputato dal suo cliente come oggetto del reato perpetrato a danno di quest'ultimo, detto importo versato non potrebbe costituire base imponibile né essere soggetto all'obbligo di dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'unica censura devoluta in questa sede - con cui la difesa ha sostenuto la non sottoponibilità della somma provento del reato all'imposizione fiscale di cui l'art. 67 del T.U.I.R. - è manifestamente infondata, trattandosi di una prospettazione che non si confronta compiutamente con gli atti di causa, con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato né con i più recenti approdi di legittimità. Ed invero, a tale ultimo proposito, occorre richiamare - parametrandolo al caso di specie - il principio di diritto secondo cui il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini IRPEF di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile (Sez. 3, n. 18575 del 14/02/2020, Rv. 279500). Ebbene, ritiene il Collegio che tale principio sia estensibile ed applicabile, altresì, all'ipotesi di omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000; di talché qualora risultino accertati redditi di natura diversa - e a fortiori qualora si tratti di redditi di derivazione illecita, come nel caso in esame - a meno che non siano assoggettati a provvedimenti ablatori contestuali, essi dovranno essere dichiarati dal contribuente, costituendo conseguentemente base imponibile soggetta agli adempimenti fiscali stabiliti dalla legge. 1.2. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, non essendo stati disposti né la confisca né il sequestro di tali proventi, la Corte d'appello ha correttamente confermato la responsabilità penale dell'imputato il quale, a prescindere dalla natura del reddito diverso, avrebbe dovuto inserire nella sua dichiarazione fiscale anche la somma in contestazione. Si trattava, del resto, del provento di un reato di truffa commesso dall'imputato ai danni di Boffi e non - come asserito dalla difesa - di un prestito lecitamente conseguito e non restituito. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2022. Il