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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28677/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Catania, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] la Punta (CT) il 3 marzo 2021 Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso, volti a contestare la carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, in ragione della gravità complessiva del fatto, sottolineando, nel corpo della motivazione della sentenza, che il reato era stato commesso dal ricorrente mentre si trovava in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare.

Rilevato che il terzo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte ha rilevato che i fatti erano stati posti in essere mentre l'imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare in espiazione pena e che, pertanto, il ricorrente non poteva essere ritenuto meritevole della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.

La motivazione, in quanto riferita alla capacità a delinquere dell'imputato, appare coerente e non si presta ad essere censurata in questa sede.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Catania, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] la Punta (CT) il 3 marzo 2021 Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso, volti a contestare la carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, in ragione della gravità complessiva del fatto, sottolineando, nel corpo della motivazione della sentenza, che il reato era stato commesso dal ricorrente mentre si trovava in espiazione pena in regime di detenzione domiciliare. Rilevato che il terzo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che i fatti erano stati posti in essere mentre l'imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare in espiazione pena e che, pertanto, il ricorrente non poteva essere ritenuto meritevole della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. La motivazione, in quanto riferita alla capacità a delinquere dell'imputato, appare coerente e non si presta ad essere censurata in questa sede. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 28677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris