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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15749/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona nell'ordinanza impugnata.

In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a sei sentenze, che: - lo scopo di conseguire illecito profitto e l'omogeneità del bene giuridico protetto dalle norme violate non sono elementi caratterizzanti l'istituto della continuazione; - non si ravvede alcuna programmazione unitaria tra le truffe commesse ai danni di società nel 2003 con l'incendio doloso provocato alle sedi di due società nel 2008, ben cinque anni dopo; - non risulta alcun filo conduttore tra tali vicende criminose e la calunnia commessa nel 2010, anche considerata la distanza temporale tra tali reati; - non può giovare al dedotto disegno criminoso il fatto che [OSCURATO:PERSONA], testimone a discarico di Fioretti nel processo per calunnia, è stato altresì condannato nel processo per incendio doloso, non essendo indice di unicità di detto disegno la mera corresponsabilità concorsuale dell'esistenza di un attività programmata; - il delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto commesso nel 1998, a parte la distanza temporale di cinque anni rispetto al più vicino delitto di associazione per delinquere, non presenta nemmeno un modus operandi omogeneo che consenta di ipotizzare un medesimo disegno criminoso; - diversa è la situazione rappresentata nel provvedimento emesso dalla medesima Corte nel 2019, in cui ravvisava la sussistenza della continuazione tra due appropriazioni indebite commesse a distanza di un mese l'una dall'altra (nel dicembre 2010 e gennaio 2011) e la calunnia commessa due mesi prima (ottobre 2010), quando il ricorrente aveva agito in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] in un peculiare settore di attività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona nell'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a sei sentenze, che: - lo scopo di conseguire illecito profitto e l'omogeneità del bene giuridico protetto dalle norme violate non sono elementi caratterizzanti l'istituto della continuazione; - non si ravvede alcuna programmazione unitaria tra le truffe commesse ai danni di società nel 2003 con l'incendio doloso provocato alle sedi di due società nel 2008, ben cinque anni dopo; - non risulta alcun filo conduttore tra tali vicende criminose e la calunnia commessa nel 2010, anche considerata la distanza temporale tra tali reati; - non può giovare al dedotto disegno criminoso il fatto che [OSCURATO:PERSONA], testimone a discarico di Fioretti nel processo per calunnia, è stato altresì condannato nel processo per incendio doloso, non essendo indice di unicità di detto disegno la mera corresponsabilità concorsuale dell'esistenza di un attività programmata; - il delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto commesso nel 1998, a parte la distanza temporale di cinque anni rispetto al più vicino delitto di associazione per delinquere, non presenta nemmeno un modus operandi omogeneo che consenta di ipotizzare un medesimo disegno criminoso; - diversa è la situazione rappresentata nel provvedimento emesso dalla medesima Corte nel 2019, in cui ravvisava la sussistenza della continuazione tra due appropriazioni indebite commesse a distanza di un mese l'una dall'altra (nel dicembre 2010 e gennaio 2011) e la calunnia commessa due mesi prima (ottobre 2010), quando il ricorrente aveva agito in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] in un peculiare settore di attività. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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