CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza del 26 novembre 2021 nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di lesioni aggravate, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come le condotte poste in essere dal ricorrente integrassero i reati allo stesso ascritti; si vedano pag. 6 e ss.), oltre che estremamente generico e reiterativo di quanto già dedotto attraverso l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso