CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 12 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, pronunciata il 5 giugno 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ha dichiarato di non doversi procedere per i reati di cui alle condotte rubricate ai numeri 3) e 9) dell'imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per le condotte di truffa contestate ai capi 10), 12) e 13), è finalizzato ad ottenere, attraverso mere doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dalla Corte territoriale che, con motivazione adeguata ed esente dalle lamentate criticità giustificative, a pagina 5, ha già evidenziato come la condotta dell'imputato integrasse pienamente il delitto contestato, avendo egli attestato falsamente la propria presenza al lavoro senza fornire alcuna prova di esigenze idonee a giustificarne il rientro a casa e senza riportare nel foglio presenze i casi in cui si allontanava dal posto di lavoro; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendone la Corte di appello congruamente negato l'applicazione non per la ritenuta continuazione ma in ragione della reiterazione delle condotte per un lasso di tempo così ampio da escluderne la necessaria non abitualità, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]