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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 43829/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, e, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, per quanto è qui di interesse, del reato di cui all'art. 485 cod. pen. e la condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Investita dall'appello del difensore, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata in data 01/04/2021, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando le statuizioni civili.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — violazione del d.

Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, avendo erroneamente la sentenza impugnato confermato le statuizioni civili.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili.

Per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.

Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez.

U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente revoca delle stesse.

La sentenza di appello non ha provveduto in ordine al reato ex art. 116 c.d.s., per il quale è intervenuta condanna in primo grado e anch'esso depenalizzato in forza dell'art. 1, d.

Igs. 15 gennaio 2016, n. 8; pertanto, anche in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili e limitatamente al reato di cui all'art. 116 cds perché non previsto dalla legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, e, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Latina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, per quanto è qui di interesse, del reato di cui all'art. 485 cod. pen. e la condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'appello del difensore, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata in data 01/04/2021, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando le statuizioni civili. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — violazione del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, avendo erroneamente la sentenza impugnato confermato le statuizioni civili. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili. Per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente revoca delle stesse. La sentenza di appello non ha provveduto in ordine al reato ex art. 116 c.d.s., per il quale è intervenuta condanna in primo grado e anch'esso depenalizzato in forza dell'art. 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8; pertanto, anche in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili e limitatamente al reato di cui all'art. 116 cds perché non previsto dalla legg
Decreto Cassazione n. 43829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris