CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, è indeducibile poiché costituto da mere doglianze in punto di fatto, oltre che volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 648 e 712 cod. pen, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che il ricorrente - reiterando tale ultima doglianza - non si confronta con le compiute argomentazioni dei giudici di merito, con cui gli stessi hanno congruamente disatteso la tesi difensiva in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 712 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr. sul punto Sez. 2, Sent. n. 25439 del 21/04/2017 Ud. , dep. 22/05/2017, Rv. 270179 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/202