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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11734/2026

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[OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex se, con domiciliazionedigitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.88/2025 pubblicatail 17/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 16243/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 11734/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso ex se, con domiciliazionedigitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.88/2025 pubblicatail 17/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 16243/2025Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 11734/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 11734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris