Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41168/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della parte civile costituita, con la quale è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenutoche l’unico motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine ai capi d’imputazione 3), 6) e 8) (quest’ultimo con particolare riferimento alla seconda ricorrente) non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ed è anche manifestamente infondato perché contesta la motivazione del giudice di appello che tuttavia risulta esente da vizi logici e corroborata da pertinenti richiami giurisprudenziali, ai quali si rinvia (in particolare si veda pag. 8 con riferimento alla prova della responsabilità sulla base dell’individuazione fotografica a cui sono state sottoposte le persone offese e all’utilizzabilità delle dichiarazioni nei casi di cui all’art. 512, cod. proc. pen., in considerazione della chiara presenza di garanzie procedimentali, neanche poste in discussione dalla difesa, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; atteso che nulla deve essere disposto per la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile costituita perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.

U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese della parte civile.

Così è deciso, 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della parte civile costituita, con la quale è stato chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; ritenutoche l’unico motivo di entrambi i ricorsi, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine ai capi d’imputazione 3), 6) e 8) (quest’ultimo con particolare riferimento alla seconda ricorrente) non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata), ed è anche manifestamente infondato perché contesta la motivazione del giudice di appello che tuttavia risulta esente da vizi logici e corroborata da pertinenti richiami giurisprudenziali, ai quali si rinvia (in particolare si veda pag. 8 con riferimento alla prova della responsabilità sulla base dell’individuazione fotografica a cui sono state sottoposte le persone offese e all’utilizzabilità delle dichiarazioni nei casi di cui all’art. 512, cod. proc. pen., in considerazione della chiara presenza di garanzie procedimentali, neanche poste in discussione dalla difesa, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; atteso che nulla deve essere disposto per la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile costituita perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così è deciso, 18
Sentenza Cassazione n. 41168/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris